Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11844 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 09/06/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28882-2013 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso lo studio dell’avvocato

FERNANDO ARISTEI STRIPPOLI, che lo rappresenta e difende, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA’ DEL COMUNE DI ROMA, già

METR.RO. S.P.A., in persona dell’Amministratore Delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI

16, presso lo studio dell’avvocato MARINA DI LUCCIO, che la

rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10132/2013 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 18/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

uditi gli avvocati Fernando ARISTEI STRIPPOLI e Marina DI LUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 10132 in data 18.03.2013, il Giudice di pace di Roma – decidendo, a seguito di ordinanza di cassazione con rinvio n. 24250 del 26.09.2008, sull’opposizione proposta dalla MET.RO. s.p.a.

(oggi ATAC s.p.a.) avverso il precetto intimatole da P. V. per il pagamento di Euro 2.192,49 a titolo di pretesa differenza residua per spese giudiziali – accoglieva parzialmente l’opposizione e, ritenuta la MET.RO. s.p.a. tenuta al pagamento della somma di Euro 623,48, a titolo di IVA e CAP su tali spese, la condannava al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, compensando interamente le spese del giudizio.

Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione P. V., articolando tre motivi.

Ha resistito I’ATAC s.p.a., depositando controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

La sesta, 3 sezione civile, assegnataria del ricorso, con ordinanza interlocutoria del 21.09.2015, n. 18608, ne ha promosso la devoluzione alle Sezioni unite, ritenendo che l’esame dello stesso implichi la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, concernente l’individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in sede di rinvio, nel caso in cui sia mutata la disciplina dell’impugnabilità rispetto al tempo in cui è iniziato il giudizio previsto dall’art. 392 c.p.c. e segg..

Sono state depositate memorie da entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale l’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate da parte resistente sotto un duplice profilo, e precisamente: sul presupposto della tardività dell’impugnazione, per essere stato proposta oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., come novato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 nonchè sull’assunto dell’inidoneità del mezzo esperito, per essere (in tesi) detta sentenza appellabile e non già ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 616 c.p.c., come emendato dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2 che ha reso (nuovamente) appellabili le sentenze emesse nei giudizi di opposizione all’esecuzione, ivi incluso quello di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, come quello in oggetto.

Entrambe le eccezioni pregiudiziali postulano l’immediata applicabilità dello ius superveniens nel corso del giudizio di rinvio o, più esattamente, per quanto si andrà a dire di qui a poco, nella pendenza del termine (nel testo vigente ratione temporis) di un anno di cui all’art. 392 c.p.c.. In particolare l’eccezione formulata con riguardo al testo (come da ultimo) novellato dell’art. 616 c.p.c. è stata all’origine della devoluzione del ricorso alle Sezioni unite, per la considerazione che si trattava di risolvere una questione, potenzialmente applicabile ad una serie indefinita di situazioni future in relazione anche ad ogni ulteriore eventuale intervento modificativo dei regimi di impugnabilità delle sentenze.

2. La relativa soluzione impone di accennare, per grandi linee, allo svolgimento dell’iter processuale, posto che la controversia, seppur di modesto valore economico, ha tenuto impegnate le parti e l’apparato giudiziario per diversi anni, sì da intercettare più di una tra le recenti “novelle” del codice di rito. Al riguardo merita puntualizzare quanto segue:

2.1. il giudizio, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, venne instaurato dalla MET.RO. (ora ATAC) s.p.a. avverso il precetto intimatole dall’odierno ricorrente con citazione notificata il 29 settembre 2005 e, quindi, deciso dall’adito Giudice di pace di Roma con sentenza di rigetto dell’opposizione in data 5 aprile 2006;

2.2. la decisione venne impugnata per cassazione dalla MET.RO. s.p.a. e, in esito al giudizio camerale ex art. 380 bis c.p.c., questa Corte, con ordinanza n. 24250 in data 26 settembre 2008, accolse il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con conseguente rinvio ad altro giudice di pace di Roma, per la considerazione che la motivazione si palesava come “meramente apparente a fronte delle censure spiegate con l’opposizione in questione, sostanziantesi – come si legge nella stessa sentenza impugnata – nella deduzione di avere già versato somma addirittura superiore a quella recata nell’atto di precetto, e di avere controparte infondatamente domandato al riguardo la correzione della sentenza con richiesta di versamento di ulteriori importi non dovuti”;

2.3. nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., recepita (sia pure solo) in parte qua, dalla cit. ordinanza, si evidenziò: che – essendo stata la sentenza di primo grado emessa successivamente al 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52) –

risultava applicabile l’art. 616 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 14 richiamata legge, in base al quale il precedente regime dell’appellabilità risultava sostituito da quello della non impugnabilità della sentenza, sicchè avverso la medesima era esperibile unicamente il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; che trovava, altresì, applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c. come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 risultando conseguentemente ampliato l’ambito del ricorso straordinario anche al vizio di motivazione; che trovava, infine, applicazione anche l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal cit. D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2 per tutti i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati, come la sentenza (allora) all’esame, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006;

2.4. l’originaria opponente procedette alla riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma con atto notificato in data 5 settembre 2009; frattanto, in data 4 luglio 2009, era entrata in vigore la L. 18 giugno 2009, n. 69, recante “disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile”, la quale (oltre ad abrogare il regime dei quesiti) – per quanto rileva in questa sede – ridusse a sei mesi il termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. (art. 46, comma 17), nonchè a tre mesi il termine per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. (art. 46, comma 21) e ripristinò il regime di appellabilità della sentenza resa nel giudizio di opposizione all’esecuzione (art. 49, comma 2), sopprimendo l’ultima parte dell’art. 616 c.p.c., introdotta dalla cit. L. n. 52 del 2006, art. 14; infine, nel corso del giudizio di rinvio è entrato in vigore il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha, tra l’altro, novato l’art. 360 c.p.c., n. 5;

2.5. la sentenza, di parziale accoglimento dell’opposizione a precetto e di condanna dell’opponente al pagamento di minor somma, emessa in sede di rinvio, è stata pubblicata in data 18 marzo 2013;

il presente ricorso per cassazione è stato inoltrato per la notifica in data 12 dicembre 2013.

3. Nell’ordinanza interlocutoria viene evidenziato che l’eccezione di tardività del ricorso si presta ad essere facilmente superata e risolta sulla base del chiaro tenore della norma transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1(“Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”).

Il punto nodale della controversia viene, quindi, individuato nell’altra questione pregiudiziale, ritenuta meritevole del vaglio delle Sezioni unite ex art. 374 c.p.c., comma 2, richiamandosi, da un lato, il principio generale di diritto intertemporale tempus regit actum, prevalente per specialità, in difetto di espressa disposizione normativa, su quello dell’ultrattività del rito applicabile all’intero processo unitariamente considerato sin dal primo grado – principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità sin da Cass. Sez. unite n. 27172/2006, cui consegue l’applicabilità del regime di impugnazione vigente al momento in cui la sentenza viene a giuridica esistenza (e cioè al momento della sua pubblicazione) – e segnalandosi, dall’altro lato, la possibilità di una soluzione dissonante con specifico riferimento al giudizio di rinvio.

Sotto altra prospettiva l’ordinanza interlocutoria propone un’interpretazione ampia della norma di diritto transitorio di cui alla cit. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2 (“Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli art. 132, 345 e 616 c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla presente legge”), profilando la possibilità che il legislatore, nel fare riferimento “ai giudizi pendenti in primo grado”, abbia inteso riferirsi anche a quei processi che, al momento dell’entrata in vigore della stessa legge, non pendevano per la prima volta in primo grado.

3.1. In particolare, sul versante della tesi dell’appellabilità della sentenza, nell’ordinanza interlocutoria, si evidenzia:

– che la sentenza emessa in primo grado su opposizione ad esecuzione in tempo successivo alla data del 4 luglio 2009, di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, è sicuramente soltanto appellabile, secondo giurisprudenza di legittimità sul punto fermissima (tra le ultime, cfr.: Cass. 20 maggio 2015, n. 10324; Cass. ord., 03 febbraio 2015, n. 1925; Cass. ord. 20 marzo 2014, n. 6610), precisandosi che detto regime si riferisce anche alle sentenze in materia di opposizione ai sensi dell’art. 616 c.p.c. pronunciate da un giudice di pace, come quella in oggetto;

– che un’analoga questione di successione di differenti regimi temporali nel corso del giudizio di rinvio, è venuta in rilievo nella materia delle opposizione a ordinanze-ingiunzioni per sanzioni amministrative (in relazione al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 23) e ha trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità, nel senso dell’applicabilità della disciplina vigente al momento della pubblicazione della sentenza di rinvio, avuto riguardo all’art. 394 c.p.c., comma 1, u.p. (“In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa”) e in applicazione del principio generale tempus regit actum (cfr. Cass. ord. 1 ottobre 2014, n. 20718; Cass. ord. 5 aprile 2011, n. 7781);

mentre, sotto il versante dell’inapplicabilità dello ius superveniens, si rileva:

– che, secondo affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario, potendo rivelarsi così insensibile alle modifiche del regime processuale intervenute in corso di causa (in tal senso, con specifico riferimento al giudizio di rinvio “proprio” o “prosecutorio”: cfr. Cass. Sez. Unite, 17 settembre 2010, n. 19701, in punto di inapplicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla modificazione del termine a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., delle L. 28 dicembre 2005, n. 263, ex art. 2, comma 1, lett. g);

– che dall’art. 394 c.p.c., comma 2 (“Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata”) potrebbe desumersi il corollario per il quale alla sentenza emessa in sede di rinvio, essendo la stessa un atto proprio di quel procedimento, si applicherebbe il regime di impugnabilità del suo atto conclusivo, quale era in vigore al momento in cui ha avuto inizio il procedimento stesso “anche per una sorta di protrazione di efficacia, se non di vera e propria proiezione, dell’intero regime processuale, vigente all’atto dell’inizio del giudizio di rinvio unitariamente considerato” (così, nell’ordinanza interlocutoria).

4. Premessa la distinzione tra “diritto intertemporale” (quale insieme di regole o principi generali volti a determinare la norma in concreto applicabile nel conflitto tra legge precedente e legge sopravvenuta) e “diritto transitorio” (quale insieme di disposizioni particolari che, operando il raccordo tra vecchia e nuova normativa, individuano un regime transitorio specifico), vanno, senz’altro, confermate, nella presente sede decisoria, le considerazioni svolte nell’ordinanza interlocutoria per superare l’eccezione di tardività del ricorso; e ciò per avere il legislatore dettato al riguardo una norma di diritto transitorio che non si presta ad alcun equivoco interpretativo. Invero la L. n. 69 del 2009, art. 58 cit. nel suo comma 1, ha dettato una regola generale (operante, cioè, ove non ricorrano le specifiche eccezioni enunciate nei commi successivi), nel senso dell’applicabilità delle modifiche al cod. proc. civ. introdotte dalla stessa legge solo ai giudizi iniziati ex novo dopo la sua entrata in vigore, in deroga al principio di diritto intertemporale tempus regit actum.

Va, infatti, confermato che il legislatore, quando si riferisce al giudizio instaurato dopo una determinata data, intende riferirsi al giudizio nel suo complesso e, quindi, all’inizio nel primo grado (cfr. Cass. 13 gennaio 2016, n. 371), dovendosi escludere che intenda avere riguardo all’instaurazione di una fase di un grado di giudizio o di un grado di giudizio. Con specifico riguardo alla norma all’esame, appare, del resto, chiaro che l’art. 58, comma 1 –

riferendosi ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 -intende alludere all’instaurazione originaria del giudizio o del procedimento, sol che si consideri il tenore delle disposizioni dei commi successivi, e particolarmente quella del cit. art. 58, commi 2 e 5, le quali, in deroga al principio generale del comma 1, applicano criteri che fanno riferimento al grado del giudizio o al momento della pronuncia del provvedimento impugnato con riguardo all’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione (cfr. Cass., ord. 17 maggio 2011, n. 10846 in motivazione).

In definitiva va ribadito che, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. ord. 06 ottobre 2015, n. 19969; Cass. ord. 21 giugno 2013, n. 15741).

E poichè il presente giudizio è iniziato in data 29 settembre 2005 (cfr. sub 3.1.), si applica il testo originario dell’art. 327 c.p.c.;

con la conseguenza che il ricorso inoltrato per la notifica in data 12 dicembre 2013 avverso la sentenza pubblicata in data 18 marzo 2013 (cfr. 3.5) – pur tenuto conto della non applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, in ragione della natura della controversia – risulta tempestivo.

E’ il caso di aggiungere, ancorchè non siano sorte questioni sul punto, che – come osservato per incidens (sub 1) – nella specie, trovava applicazione anche il termine originario annuale di cui all’art. 392 c.p.c.; e ciò in forza della medesima disposizione transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1.

5. Il nodo centrale dell’altra questione, che ha comportato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, viene individuato dall’ordinanza interlocutoria nella successione delle norme processuali conseguente alla duplice novella dell’art. 616 c.p.c., sul presupposto (implicito) che la sentenza emessa in sede di rinvio della controversia oppositiva in primo e (all’epoca) unico grado debba rinvenire la regola della sua impugnazione nel medesimo art. 616 c.p.c.. Sullo sfondo si prospetta il dubbio che la norma transitoria di cui all’art. 58, comma 2 cit. possa estendersi ai giudizi che non fossero, per la prima volta, in primo grado al momento dell’entrata in vigore della legge.

L’alternativa che viene, conseguentemente, proposta, da un lato, evoca il principio tempus regit actum, in ragione del quale la norma deve essere osservata nel contesto dinamico del processo, con conseguente applicabilità del regime di impugnazione vigente al momento della pubblicazione della sentenza impugnata (derivandone, in tale prospettiva, l’appellabilità della sentenza all’esame in base al testo dell’art. 616 c.p.c., quale emendato dalla L. n. 69 del 2009), dall’altro lato, profila la possibile insensibilità del giudizio di rinvio allo ius superveniens, secondo schemi che alludono, piuttosto, al canone, patrocinato talora in dottrina, del tempus regit processum (derivandone, in tal caso, la non impugnabilità della medesima sentenza, se non con il ricorso straordinario, quale una sorta di proiezione del regime introdotto dalla L. n 52 del 2006, vigente all’epoca della cassazione con rinvio).

5.1. Val la pena a questo punto rammentare che il principio tempus regit actum, il cui fondamento si rinviene nell’art. 1 preleggi, comporta due conseguenze in caso di successione di norme processuali nel tempo e, cioè: a) l’applicazione immediata della nuova regola ai processi pendenti con riguardo a tutti gli atti ancora da compiere;

b) la conservazione della validità e dell’efficacia degli atti compiuti nel vigore della regola abrogata (c.d. fatta praeterita).

Alla prima conseguenza fa riferimento la dottrina pressochè unanime allorchè, con espressione ormai tralatizia, usa ripetere che lo ius superveniens in materia processuale è per sua natura di immediata applicazione; mentre alla seconda conseguenza fa riferimento la giurisprudenza allorchè puntualizza che “il principio dell’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere” (Cass. 12 maggio 2000, n. 6099), precisando che “una indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha sia quando si pretenda di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della legge nuova, sia quando si pretenda di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere” (Cass. 20 settembre 2006, n. 20414).

Invero, allorchè disposizioni particolari di diritto transitorio non siano in concreto state previste, il sistema di norme di diritto intertemporale va ricostruito, avendo riguardo, da un lato, ai principi costituzionali sulla tutela dei diritti (e, in primo luogo, al principio di affidamento in materia processuale) e, dall’altro, ai principi stabiliti nelle preleggi sull’efficacia della legge nel tempo; derivandone il corollario che l’immediata applicabilità dello ius superveniens in materia processuale, deve essere limitato ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, ma non può essere riferito al procedimento in generale, già introdotto secondo regole diverse, sia perchè ne potrebbe derivare un indebito pregiudizio ai diritti e alle facoltà delle parti (le nuove norme processuali potrebbero prevedere preclusioni e decadenze più rigorose delle precedenti di cui le parti non potevano tenere conto), sia perchè l’applicazione indiscriminata di un nuovo rito ad un procedimento già iniziato, in difetto di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe – comportando una sostituzione dell’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione finale – in una indebita applicazione retroattiva del nuovo “insieme”, vietata dal principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 preleggi, di cui lo stesso art. 5 c.p.c. costituisce applicazione (Cass. 7 ottobre 2010, n. 20811).

5.2. E’ il caso di precisare che siffatto ordine concettuale risulta essere stato condiviso dalle Sezioni unite (cfr. sentenza 29 aprile 2009, n. 9940) proprio con riguardo al regime di impugnazione della non appellabilità ex art. 616 c.p.c., quale scaturito dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 (che non conteneva una disciplina transitoria), la cui regola di applicabilità è stato individuata nella data di pubblicazione della sentenza, sul presupposto che la nuova norma avesse ad oggetto direttamente la sentenza e regolasse soltanto i diritti di impugnazione insorti dopo la relativa pubblicazione, in conformità al principio generale di cui al cit. art. 11 e al canone tempus regit actum, come sopra inteso.

Paradossalmente una regola perfettamente coincidente con quella individuata sulla base del principio generale di cui all’art. 11 cit.

si rinviene esplicitata nella L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2 con riguardo al ripristino del regime di appellabilità nelle medesime controversie oppositive. Ma tanto si spiega con la considerazione che l’art. 58, nel suo comma 1, ha dettato la diversa regola generale di diritto transitorio dell’applicabilità delle modifiche ai giudizi iniziati ex novo dopo la sua entrata in vigore (cfr. sub 4), che si traduce nella formula tempus regit processum; con la conseguenza che era necessaria una deroga espressa a tale principio, che a sua volta, derogasse alla regola dell’art. 11 (con il risultato che – come efficacemente notato da Cass. 15 febbraio 2011, n. 3688 – la deroga alla deroga si è risolta proprio nell’operare, per l’art. 616 e per le altre due norme richiamate nel comma 2 della norma, dell’art. 11 preleggi).

5.3. Tanto precisato, può senz’altro ribadirsi – in sintonia con la ferma giurisprudenza cui fa riferimento l’ordinanza interlocutoria –

che la successione e il coordinamento delle norme suindicate in materia di opposizioni esecutive comporta che le sentenze pubblicate nel periodo compreso tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (periodo in cui ha trovato applicazione il regime introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52) sono soggette a ricorso per cassazione (cfr.

per tutte, da ultimo, Cass. ord. 02 luglio 2015, n. 13628) e che, invece, le sentenze pronunciate nei giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 (e, quindi, pubblicate dal 5 luglio 2009) sono nuovamente appellabili in forza del comb. disp. della L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2 e art. 58, comma 2 (cfr. ex plurimis Cass. 15 febbraio 2011, n. 3688).

E, tuttavia, ritengono le Sezioni unite che la soluzione del problema che ci occupa debba trovare soluzione al di fuori della profilata cornice di successione delle leggi nel tempo. Invero il parallelismo – quale appare sottinteso al quesito proposto con l’ordinanza interlocutoria – tra la sentenza emessa in sede di rinvio in primo grado (per essere quello l’unico grado del giudizio oppositivo, al momento della pronuncia di cassazione con rinvio) e la sentenza di primo grado non può essere condiviso; o meglio, potrebbe risultare corretto (per quanto si andrà a precisare di seguito) solo ove si trattasse di rinvio c.d. restitutorio e, cioè, del rinvio che avviene, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, per effetto del rilievo di una nullità, per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado.

6. Come è noto la distinzione tra rinvio “prosecutorio” (rinvio c.d.

proprio) e rinvio “restitutorio” (rinvio c.d. improprio), affermata dalla dottrina sull’abbrivo dell’art. 383 c.p.c., comma 3 è stata recepita dalle Sezioni unite (sentenza 27 febbraio 2008, n. 5087), allorchè hanno individuato il significato della designazione di cui all’art. 383 c.p.c., comma 1 (che riserva alla Corte il compito di individuare il giudice del rinvio) in una statuizione di competenza funzionale e, nel contempo, in una statuizione sull’alterità del giudice, rispetto ai magistrati che pronunziarono la sentenza cassata.

Nell’ipotesi di cui al comma 3 della norma cit., invece, il giudice di primo grado non deriva i suoi poteri da una designazione discrezionale della Corte di cassazione, bensì dalle norme ordinarie sulla competenza; e sebbene il carattere restitutorio del giudizio ivi previsto debba intendersi limitato alla fase in cui si è verificato l’errar in procedendo e, nel caso che l’errore attenga all’integrità del contraddittorio, risulti riferibile ai soli soggetti pretermessi e, quanto alle altre parti, solo nella misura in cui serva a contrastare la linea difensiva dei chiamati (cfr. Cass. 1 aprile 2010, n. 7996), sta di fatto che il processo effettivamente retrocede in primo grado, di modo che – in tal caso, ma solo in tal caso – può giustificarsi che, in conseguenza del meccanismo di successioni di leggi sopra descritto (sub 5.2. e 5.3.), possa “aggiungersi” un grado di impugnazione rispetto al sistema vigente al momento della pubblicazione della sentenza cassata. Invero, in ipotesi di tal fatta, può parlarsi di “rinvio” solo in senso lato e improprio, stante la restituzione al giudizio delle condizioni che erano risultate impedite dal vizio rilevato.

Senonchè nel caso in esame, si verte in un’ipotesi di rinvio “vero e proprio”, posto che – come evidenziato sub 2.2. – la cassazione dell’originaria sentenza venne pronunciata in considerazione del carattere meramente apparente della motivazione del Giudice di pace e, quindi, in ragione di un vizio, che si concreta, secondo principio assurto a diritto vivente, in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza della motivazione in sè.

Orbene ritengono queste Sezioni unite (confermando e applicando al caso specifico il principio affermato da Cass. ord. 19 gennaio 2016, n. 779) che, in ragione del carattere “prosecutorio” del giudizio di rinvio, non sia affatto utile il richiamo al regime di impugnazione applicabile ratione temporis alla sentenza di primo grado, dovendo ritenersi, piuttosto, che il mezzo di impugnazione esperibile avverso la pronuncia resa in sede di rinvio dalla cassazione non possa essere altro che il ricorso per cassazione.

Queste le ragioni.

6.1. Merita dare conto delle peculiari caratteristiche del giudizio di rinvio (“vero e proprio”), tradizionalmente racchiuse nelle formule del carattere rescissorio del rinvio, nell’autonomia, nonchè nella natura “chiusa” dello stesso giudizio. Invero:

– “cassare con rinvio” significa chiudere il giudizio rescindente, affidando il giudizio rescissorio “ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata” (art. 383 c.p.c., comma 1) o, anche, “al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato” (art. 383 c.p.c., comma 2); il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, dunque, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (Sez. Unite, 17 settembre 2010, n. 19701); in tale prospettiva, parlare di “autonomia” del giudizio del rinvio significa valorizzare che non si tratta di una prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito, bensì di un’autonomia fase del giudizio, funzionale a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia d’annullamento;

– più esattamente, avuto riguardo alle statuizioni rese in sede di cassazione (totale o parziale) della sentenza impugnata, il rinvio per ragioni di merito (cd. proprio) costituisce la fase rescissoria rispetto al giudizio (rescindente) di cassazione, che, inserendosi nella formazione progressiva del giudicato, risulta finalizzato all’emanazione di una nuova pronuncia di merito che decida la controversia (ovvero integri i capi rimasti indenni della precedente decisione), facendo applicazione dei criteri di giudizio che la Corte ha ritenuto corretti (nell’ipotesi, evidentemente, che non sussistano i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p.) e/o facendo emenda dei vizi motivazionali dalla stessa Corte rilevati; con la conseguenza che, in quella fase, non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia di cassazione;

– dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado “non rivive” a seguito della cassazione della sentenza d’appello (Cass. 07 febbraio 2013, n. 2955; Cass. 09 marzo 2001, n. 3475); invero il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell’art. 393 c.p.c., a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (cfr. Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824); il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado (di norma, quello di appello), non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che, sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso;

– il significato della disposizione di cui all’art. 394 c.p.c., comma 1 secondo cui “in sede di rinvio si osservano le norme per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa” si coglie, del resto, appieno, risultando senz’altro ridimensionato, ove si consideri che il comma 3 cit. norma precisa che “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”; è, infatti, in questa “cristallizzazione” della posizione delle parti, nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, che si coglie quella che viene definita la natura “chiusa” del giudizio di rinvio (in contrapposizione all’effetto devolutivo assegnato all’appello); ne consegue che il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione, con l’eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (cfr. Cass. 30 marzo 2011, n. 7281; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962);

– la stessa previsione della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio prefigura non già un atto di impugnazione, bensì un’attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; mentre la circostanza che l’atto di riassunzione debba essere notificato alla parte personalmente appare più un retaggio storico, che un significativo indice dell’autonomia del giudizio di rinvio; del resto è proprio a causa della natura “prosecutoria” del rinvio e, nel contempo, della autonomia della fase, che la durata ragionevole del giudizio di rinvio è stata individuata ai sensi della L. n. 89 del 2001 nella misura di un anno (cfr. Cass. ord. 02 ottobre 2015, n. 19769); – i limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono indubbiamente diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione insieme: nella prima ipotesi, infatti, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, trattandosi di preclusione processuale che opera su tutte le questioni costituenti il presupposto logico e inderogabile della pronuncia di cassazione, prospettate dalle parti o rilevate d’ufficio (vedi, per tutte: Cass. 5 aprile 2013, n. 8381); mentre in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il limite, però, del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (cfr. Cass. 29 maggio 2014, n. 12102) e deve aggiungersi – nell’ipotesi di annullamento per il vizio di “omesso esame” di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – con il vincolo di prendere in considerazione il fatto storico rilevante in causa, il cui esame era stato omesso dalla sentenza cassata; – in ogni caso, il giudizio di rinvio ha come “riferimento immediato” la sentenza di cassazione che circoscrive l’ambito della fase rescissoria; in particolare, in tale prospettiva il “vincolo” della regula iuris enunciata nella sentenza di cassazione con rinvio (con il solo limite dello ius superveniens, cui è equiparata la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale che abbia dichiarato la illegittimità costituzionale della norma da applicare per la risoluzione della controversia) sussiste non solo per il giudice del rinvio, ma anche per la stessa Corte di cassazione, la quale, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di “revocare” o “modificare” tale principio perchè erroneo (cfr. Cass. 23 aprile 1999, n. 4038), neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte (cfr. Cass. 24 maggio 2007, n. 12095). 6.2. Se, dunque, la sentenza emessa in sede di rinvio non può considerarsi “sostitutiva” di quella cassata, non vale interrogarsi se essa sia “sensibile” o meno alla norma processuale sopravvenuta che ha mutato il regime di impugnabilità della seconda e neppure se vi sia una “protrazione” del regime processuale vigente al momento della sentenza cassata, quale riflesso della consolidazione dell’originaria posizione delle parti. Invero le rilevate peculiarità del giudizio di rinvio (“vero e proprio”) – e segnatamente, quelle che si rinvengono: nelle prescrizioni contenute nell’art. 394 c.p.c., commi 1 e 3, che ne evidenziano il carattere prosecutorio e, insieme, la natura di fase ulteriore dell’unico e originario giudizio, anche per la contemporanea assenza di indici della sua qualificazione come rinnovazione del precedente grado (cfr. art. 392 c.p.c., comma 1 e art. 393 c.p.c.); nel disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, che pone il vincolo del principio di diritto, palesando una sorta di “dialogo esclusivo” tra la Suprema Corte e il giudice del rinvio (che, in qualche misura, per quanto innanzi visto, non manca neppure nell’ipotesi di cassazione per vizio motivazionale); nonchè nelle disposizioni di cui all’art. 383 c.p.c., commi 1 e 2che rendono palese tale vincolo anche nella scelta da parte della stessa Suprema Corte del giudice funzionalmente competente per il rinvio – depongono per l’esistenza di una regola di impugnabilità connaturale alla sentenza emessa in sede di rinvio, in ragione della quale essa deve intendersi soggetta ad impugnazione esclusivamente con il ricorso per cassazione. In altri termini, posto che il giudizio di rinvio non è configurato dall’ordinamento processuale come un grado del giudizio, ma come una fase (rescissoria) del giudizio di cassazione, non può che essere la Suprema Corte il giudice naturalmente deputato al sindacato circa l’ottemperanza da parte del giudice del rinvio del dictum contenuto nella precedente decisione di legittimità; e ciò anche quando la cassazione sia avvenuta con rinvio al primo e unico grado e, nelle more, sia intervenuta (come nel caso all’esame) una nuova disciplina di impugnazione delle sentenze di primo grado, posto che il “recupero” di un grado del giudizio, prima ancora che contrastare con i fondamentali principi di celerità ed economicità che presiedono al giusto processo, risulterebbe distonico rispetto alla stessa funzione del rinvio. Pare opportuno aggiungere che altra questione è quella della disciplina di contenuto/forma del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in sede di rinvio; in particolare, quanto ai motivi deducibili, opera, in difetto di normativa transitoria, la legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale tempus regit actum (cfr. Cass. 18 dicembre 2014, n. 26654, con riguardo all’applicazione del novellato art. 360 c.p.c.m, n. 5 avverso sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dal giorno 11 settembre 2012). In definitiva va affermato il seguente principio: salvo il caso di rinvio improprio (cd. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con il ricorso per cassazione; e ciò in quanto il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, che ha il suo “riferimento immediato” nel giudizio (rescindente) di cassazione. Di conseguenza tale regola di impugnazione si applica anche quando – avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente al momento della cassazione con rinvio – le parti siano state rimesse innanzi al giudice di primo e unico grado e, nelle more, sia mutato il regime di impugnabilità della sentenza cassata. Deve, dunque, concludersi per l’indifferenza nel caso specifico dello ius superveniens di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2, giacchè esso ha riguardato la regola di impugnabilità delle decisioni emesse nei giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e non si riferisce ai giudizi pendenti in primo grado a seguito di rinvio (proprio); correttamente, dunque, la sentenza emessa in sede di rinvio è stata impugnata per cassazione. 7. Superate le questioni pregiudiziali, può passarsi finalmente all’esame del merito del ricorso. La controversia riguarda un preteso credito residuo per spese giudiziali in ragione di Euro 2.192,42: somma corrispondente a quella per cui l’avv. P. ha intimato precetto, giusta sentenza della Corte di appello di Roma n. 842/2005 e che la MET.RO. ha ritenuto non essere dovuta, stante l’esaustività del pagamento della somma di 2.911,56, inviata a mezzo assegni e riscossa dal P., dopo la notifica della sentenza e prima della notifica del precetto. Le ragioni della lite traggono spunto da un errore di calcolo contenuto nella citata sentenza n. 842/2005 che, nel rigettare l’appello della MET.RO., aveva condannato detta società al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.284,95, oltre accessori come per legge, specificando, però, le singole voci (per esborsi, diritti e onorario) in modo che il totale (corretto) avrebbe dovuto essere di Euro 2.884,35. Orbene i fatti rilevanti per la decisione sono così riassunti nella decisione impugnata: successivamente alla notifica della sentenza e alla trasmissione del relativo conteggio, e precisamente in data 20 maggio 2005, la MET.RO, “accortasi dell’errore materiale presente nel dispositivo”, provvide a trasmettere a mezzo di due assegni circolari all’avv. P. la somma di Euro 2.884,35 (e, quindi, l’esatto totale delle voci suindicate), nonchè quella di Euro 27,21 (riconosciuta a titolo di richiesta copie esecutive e notifica della sentenza), per il complessivo importo di Euro 2.911,56; l’avv. P. incassò tale somma e, in data 25 maggio 2005, richiese la correzione dell’errore materiale; quindi la Corte di appello in sede camerale dispose che l’importo di Euro 2.284,95 andava corretto in Euro 2.884,35; infine in data 21.09.2005, l’avv. P. notificò l’atto di precetto per chiedere il pagamento di ulteriori Euro 2.192,49 (ivi incluse le spese di correzione dell’errore materiale). Sulla base di tale premessa fattuale, il Giudice di pace – richiamate le ragioni dell’opposizione della MET.RO., nonchè il dictum dell’ordinanza di cassazione con rinvio – ha ritenuto che l’opponente dovesse corrispondere ancora la somma di Euro 623,48 a titolo di IVA e CAP; ha, quindi, condannato la MET.RO. al pagamento del relativo importo, reputando non provate le ulteriori istanze. 7.1. Con i motivi di ricorso si denuncia: – violazione dell’art. 111 Cost.in comb. disp. con l’art. 132 c.p.c., nullità della sentenza (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 o in subordine ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di pace completamente omesso l’indicazione dei motivi della decisione, essendosi limitato a ripercorrere lo svolgimento del processo, a richiamare il principio enunciato dalla Corte di cassazione e, quindi, a rendere il dispositivo della pronuncia, senza il supporto di ulteriori argomentazioni; – nullità della sentenza e violazione dell’art. 384 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice di pace contravvenuto al dictum dell’ordinanza di cassazione n. 24250/2008, che aveva rilevato la mera apparenza della motivazione, così imponendo al giudice del rinvio di assolvere l’obbligo di motivazione, rimasto, peraltro, ugualmente inevaso; – violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia, nullità della sentenza e del procedimento (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice di pace omesso di motivare su una serie di eccezioni e argomentazioni svolte dall’opposto-intimante in ordine ai motivi di opposizione, avendo in particolare il P. rilevato: A) con riferimento all’asserito adempimento dell’importo dovuto preventivamente alla notifica dell’atto di precetto e all’asserito omessa notifica del titolo esecutivo: che la somma complessiva dovuta era pari a Euro 4.090,92, comprensiva del “condannatorio” di Euro 2.884,35 oltre IVA, CAP e spese generali, nonchè delle successive voci della procedura di correzione errore materiale e che era stato proprio il comportamento della MET.RO. a giustificare il ricorso a detta procedura; B) con riferimento all’asserita omessa notifica del titolo esecutivo corretto”: che era stata notificata sia l’istanza di correzione, sia la relativa ordinanza; C) con riferimento all’asserita indebita precettazione delle spese relative alla correzione: che la questione non era stata riproposta dalla MET.RO. in sede di rinvio e che, in ogni caso, era infondata, dal momento che le spese della “correzione” dovevano fare carico all’intimata, stante l’inesatto adempimento e considerata la natura della procedura di correzione di “prolungamento” della fase di cognizione o di mero incidente della stessa; D) con riferimento all’asserita indebita precettazione della voce “spese generali”: che tale importo è dovuto pur in mancanza di espressa menzione nel dispositivo della sentenza; E) con riferimento all’asserita indebita precettazione delle voci “consultazioni” e “corrispondenza”: che il principio espresso da Cass. n. 12270/2002 richiamato dalla MET.RO., che ne escludeva la ripetibilità in sede di precetto, era fuorviante nel caso di specie, perchè tali “voci” erano riferite al “prolungamento” che il giudizio aveva subito in ragione della procedura di correzione attivata e, comunque, non applicabile alla Tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127; F) con riferimento all’asserito indebito riferimento allo scaglione “indeterminabile” dei diritti dell’atto di precetto: che la scelta dello scaglione era corretta sino alla fase di conclusione del procedimento di cognizione e di correzione della sentenza. 7.2. I suddetti motivi – pur variamente articolati come omessa pronuncia o omessa motivazione ovvero, ancora come violazione del principio di diritto evincibile dalla sentenza di cassazione con rinvio – esprimono un’unica sostanziale doglianza e, cioè, che il giudice del rinvio abbia finito per “replicare” il vizio rilevato nell’ordinanza di cassazione di rinvio, limitandosi a una mera cronistoria e omettendo di dare contezza delle ragioni della decisione con riguardo ad una serie di argomentazioni contrapposte dall’odierno ricorrente ai motivi di opposizione, quali sopra riassunte (seguendo la stessa elencazione sub lett. A/F contenuta alle pagg. 12 e seg. del ricorso). Nessuna delle censure coglie nel segno. Posta la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione, nel senso che nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (o un motivo di opposizione), mentre l’omessa motivazione concerne non già la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione (anche perchè, con riguardo alle questioni di diritto, soccorre il potere integrativo-correttivo di cui all’art. 384 c.p.c.), si osserva, innanzitutto, che le circostanze di fatto, assunte a fondamento della decisione, come sopra riportate (sub 7), non sono in discussione, nè tantomeno più discutibili, non essendo stata attinta la relativa ricostruzione da motivi di ricorso ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (così come sarebbe stato necessario, per quanto incidentalmente rilevato sub 6.2.). Merita, altresì, puntualizzare che – se lo scopo della decisione è quello di definire la controversia e non certo di convincere le parti – tale scopo è stato realizzato, nella specie, con una pronuncia che ha ritenuto, in gran parte, fondata l’opposizione, così come individuata nel suo nucleo centrale (da intendersi riproposto con la stessa riassunzione) dall’ordinanza di cassazione con rinvio, “nella deduzione di avere già versato somma addirittura superiore a quella recata nell’atto di precetto, e di avere controparte infondatamente domandato al riguardo la correzione della sentenza con richiesta di versamento di ulteriori importi non dovuti” (cfr. sub 2.2.). Va aggiunto che nessuna delle parti ha avuto da dolersi della pronuncia del titolo di condanna per l’importo degli accessori (IVA e CAP) dovuti per legge su dette spese. Ne consegue che devono ritenersi superati i motivi di opposizione in rito, in punto di mancata notificazione del titolo “corretto”(sopra sub lett. B e in parte sub lett. A), del cui omesso esame, peraltro, soltanto l’opponente avrebbe avuto ragione di dolersi; mentre per quanto riguarda il contributo forfettario spese generali (sub lett. D), è sufficiente osservare che – proprio in ragione del principio richiamato da parte ricorrente, secondo cui il rimborso delle spese generali (ai sensi dell’art. 14 della tariffa professionale, approvata con D.M. n. 127 del 2004), spetta all’avvocato in via automatica e con determinazione ex lege nella misura del 12,5% sui diritti e onorari liquidati in sentenza (cfr. Cass. n. 17046 del 2015; Cass. n. 8512 del 2011; Cass. n. 23053 del 2009) – tale importo deve implicitamente ritenersi compreso nella statuizione di condanna emessa in sede di rinvio. Tutte le altre questioni agitate dal ricorrente, propriamente attinenti alle ragioni di merito dell’opposizione, finiscono per coagularsi sull’unico vero tema del contendere, e cioè la necessità o meno della procedura di correzione dell’errore materiale, di tal chè esse trovano chiara risposta proprio nella stessa evoluzione dell’antefatto processuale, così come (incontrastatamente) ricostruito dal Giudice di pace in sede di rinvio, risultando per implicito disattesi tutti gli argomenti che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con il rilievo, desunto dalla stessa entità delle somme corrisposte dalla MET.RO., che la società aveva, già prima del ricorso alla procedura di correzione, inviato al P. la somma corretta (eccettuati gli accessori di legge per cui vi è condanna). Ed invero se – come emerge dalla sintesi sub lett. A, C, E, F – le ulteriori “voci” in contestazione sono tutte reclamate sul presupposto del necessario “prolungamento” dell’attività di cognizione con la procedura di correzione, non si vede quale impegno motivazionale potesse pretendersi, oltre quello palesato dal lapidario e, comunque, efficace inciso “accortasi dell’errore materiale”, laddove si dà conto del pagamento da parte della MET.RO. e dell’entità delle somme dalla stessa inviate; ergo, il “prolungamento” non era affatto necessario. Era questa, chiara ratio decidendi, che, se del caso, il ricorrente avrebbe dovuto contestare e impugnare, restando, senz’altro, esclusa la dedotta nullità della sentenza, una volta che dalla sua lettura è possibile individuare sia i passaggi essenziali della vicenda processuale, sia gli elementi di fatto rilevanti, considerati come presupposti di diritto della decisione, il tutto nell’ambito del thema decidendum, quale individuato nella pronuncia di cassazione con rinvio. In conclusione il ricorso va rigettato. Si ravvisano i “giusti motivi” di cui all’art. 92 c.p.c. (nel testo originario, qui applicabile ratione temporis) per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione, avuto riguardo al rigetto delle eccezioni pregiudiziali della resistente, nonchè alla natura e novità di quella che ha comportato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite. La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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