Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11843 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato FAGGIANI GUIDO (Ufficio
Legale Centrale del Patronato Acli), rappresentata e difesa
dall’avvocato DI TOSTO ROSELLA, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO
del 6/02/09, depositata il 12/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza del 12 febbraio 2009 con cui la Corte d’appello di Campobasso condannava l’Inps a pagare a T.M. l’assegno di invalidita’ civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 dal primo dicembre 2004;
Letto il ricorso dell’Inps;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’ con il ricorso si censura la sentenza per avere riconosciuto il diritto all’assegno di invalidita’ civile senza la verifica dell’esistenza dei requisiti socio economici, e cioe’ limiti reddituali e di collocazione al lavoro;
Ritenuto che il ricorso e’ manifestamente fondato, giacche’ per giurisprudenza consolidata, (tra le tante Cass. n. 14035/2002) la sussistenza di queste condizioni costituisce presupposto per il diritto alla prestazione assistenziale;
Ritenuto che il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di l’Aquila, la quale decidera’ anche per le spese del presente processo.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010