Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11843 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 09/06/2016), n.11843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22555-2013 proposto da:

F.V. SPA, (OMISSIS), in persona del proprio legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FRUSCIONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO TURCI giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

EUROCARNI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14/14/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 16/01/2013,

depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Michele Procida (delega avvocato Alessandro

Fruscione) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società F.V. spa propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza n.14/14/13, depositata il 19.2.2013 con la quale la CTR della Liguria ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza del giudice di primo grado. Oggetto del contendere è rappresentato dall’IVA all’importazione pretesa dall’Agenzia delle Dogane in relazione ad alcune importazioni non immesse regolarmente nel deposito doganale gestito dalla suddetta.

Secondo il giudice di appello la Dogana aveva agito ritualmente attraverso la rettifica in relazione alla mancata introduzione della merce nel deposito, essendo mancato il requisito della custodia. La successiva estrazione della merce dal magazzino mediante il sistema del reverse charge non comportare alcun versamento d’imposta nè si sostituiva alla riscossione dell’IVA all’importazione.

L’Agenzia delle dogane, costituitasi con controricorso, ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. La società ricorrente principale ha depositato memoria. Nessuna difesa ha spiegato la Euroricarni s.r.l.

Merita un esame prioritario l’unico motivo di ricorso incidentale con il quale l’Agenzia ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 6 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1. La CTR, implicitamente disattendendo l’eccezione di irritualità dell’intervento spiegato dalla F.V. in primo grado nel giudizio impugnatorio promosso dalla società importatrice dei beni, non aveva considerato che detto intervenuto era avvenuto quando era già decorso il termine per l’impugnazione degli avvisi di rettifica notificati alla F.V. in qualità di soggetto responsabile in solido son la società importatrice per il pagamento dell’IVA all’importazione.

La doglianza è fondata.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che – v. Cass. S.U. n. 20939/2009 che richiama Cass., sez. un. 18 gennaio 2001, n. 1052 – vi è litisconsorzio necessario quando l’atto autoritativo presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti e siano proprio tali elementi ad essere posti a fondamento dell’impugnazione proposta da uno dei soggetti obbligati”, muovendosi la disposizione di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 14, comma 1, in una prospettiva diversa da quella nella quale si collocano le regole relative all’obbligazione solidale, “la cui (eventuale) sussistenza non realizza un presupposto per l’applicazione della norma in questione”. Ne consegue che non è la mera solidarietà comune a fondare il litisconsorzio necessario.

In modo ancora più penetrante Cass. n. 1052/2007 ha avuto modo di affermare che la regola del litisconsorzio necessario non trova applicazione per le obbligazioni solidali, ritenendo che “la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, si muove in una prospettiva diversa da quella nella quale si collocano le regole relative all’obbligazione solidale, obbligazione la cui (eventuale) sussistenza non realizza un presupposto per l’applicazione della norma in questione.”.

Orbene, nel caso di specie, dal ricorso per cassazione – pag. 13 –

risulta che l’intervento volontario spiegato dalla F.V. nel giudizio promosso nei confronti della società importatrice è avvenuto in data 8.4.2010, a fronte dalla notifica degli avvisi di rettifica oggetto del contendere del 4.3.2009 e del ricorso della Eurocarni srl spedito in data 30.4.2009 (v. intestazione sentenza CTP, agli atti). Tale intervento venne effettuato prospettando, fra l’altro, un’autonoma ragione diretta ad ottenere l’annullamento dell’atto alla stessa notificato per quel che riguardava la ritenuta solidarietà della F.V. con il debitore del tributo.

L’appello successivamente proposto dalla interveniente F. V. ha quindi riguardato l’omesso esame delle difese proposte in sede di intervento – v. pag. 16 ss. ricorso per cassazione – nonchè ulteriori questioni relative alla riconosciuta solidarietà del depositano rispetto alla pretesa fiscale concernente l’IVA all’importazione dovuta dall’importatore. – v. pag. 25 ricorso per cassazione -.

Orbene, ponendosi in discussione anche l’obbligazione solidale della F.V. srl – D.L. n. 331 del 1993, ex art. 50 bis, comma 8 conv. nella L. n. 427 del 1993 – l’intervento (adesivo autonomo) spiegato da tale ultima società in primo grado, non inquadrandosi nell’ambito di un mero intervento adesivo dipendente nè vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, non poteva abilitare la F.V. spa a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato per ragioni che esulavano dalle questioni sollevate dall’originaria parte ricorrente – id est l’importatore – a causa dell’ormai avvenuto decorso del termine di impugnazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 al momento della proposizione dell’intervento. Ed infatti, se in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3 l’intervento doveva considerarsi ammissibile, perchè la società F.V. era stata anch’essa destinataria dell’atto fiscale che aveva contestato la responsabilità solidale del depositano e del rappresentante indiretto del depositante, non è men vero che in forza del medesimo art. 14 D.Lgs. ult. cit., comma 6 l’interventore non aveva il potere di impugnare autonomamente l’atto e dunque di spiegare un intervento adesivo autonomo, proprio perchè il relativo termine era scaduto. Questione, quella della tardività dell’atto proposto dalla F.V., peraltro rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio in assenza di giudicato implicito sul punto.

Orbene, poichè sulla domanda in via autonoma formulata dalla F.V. spa nel corso del giudizio di primo grado la CTP non si è mai pronunziata non è possibile, a differenza di quanto diversamente esposto dalla ricorrente principale nella memoria, ravvisare alcun giudicato implicito della decisione di primo grado sulla tempestività della domanda spiegata dalla F.V. concernente la sua diretta responsabilità, essendosi la CTP limitata a dare atto dell’intervento della F.V. che aveva sollevato analoghe eccezioni rispetto alla ricorrente – cfr. pag. 2 1^ cpv.-

senza tuttavia prendere posizione sulle domande spiegate dalla medesima parte e sulla loro tempestività.

Sulla base di tali considerazioni, appare evidente l’errore nel quale è incorso il giudice di appello che avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla F.V. spa in quanto tesa all’accoglimento delle domande proposte dall’importatore alle quali la stessa aveva aderito – non potendo l’interventore adesivo dipendente impugnare la sentenza non impugnata dall’adiuvato (cfr. Cass. n. 5744/2011) – e rigettare l’impugnazione per il capo relativo all’impugnativa autonoma, dichiarando la decadenza della domanda autonoma formulata tardivamente con l’atto di intervento D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle dogane è fondato mentre il ricorso principale della F.V. spa va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio dichiarando che l’appello proposto dalla F.V. spa era inammissibile quanto all’impugnazione relativa alle medesime doglianze formulate dalla Euroricami s.r.l. ed infondato quanto alla domanda proposta in via autonoma, ma tardivamente, dalla F.V. spa nel corso del giudizio di primo grado.

Ricorrono giusti motivo per compensare le spese del giudizio di merito mentre quelle del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente principale.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c., art. 382 c.p.c., comma 3.

Accoglie il ricorso incidentale. Dichiara inammissibile il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’intervento spiegato dalla F.V. spa nel corso del giudizio di primo grado.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la F. V. spa al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidandole in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi del cit. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA