Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11843 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 06/05/2021), n.11843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28042-2019 proposto da:

R.L., R.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato MARCO

CIPOLLONI, rappresentati e difesi dall’avvocato TOMASINO RUSSU;

– ricorrenti –

contro

EDILPIAVE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., R.L. e R.D., premettendo che la loro madre, D.C., aveva posseduto fin dal 1988 un appartamento sito in (OMISSIS) nonchè due posti auto scoperti quali pertinenza dell’immobile principale e che, dopo la sua morte, essi attori le erano succeduti nel possesso dei beni, convenivano in giudizio l’Edil Piave S.r.l., intestataria formale dell’appartamento, affinchè il Tribunale di Tempio Pausania dichiarasse gli istanti proprietari unici ed esclusivi, in comune e pro indiviso, dell’appartamento e delle relative pertinenze.

Si costituiva in giudizio la Edil Piave S.r.l., deducendo di essere divenuta proprietaria dell’immobile a seguito di decreto di trasferimento n. 100/2011, con il quale il Tribunale di Tempio Pausania aveva trasferito alla società il compendio immobiliare appartenente alla società S.P. & C. s.a.s. ed al socio S.P., entrambi dichiarati falliti con sentenza n. 10/92 del medesimo Tribunale. Eccepiva, inoltre, che D.C. aveva ottenuto la disponibilità dell’immobile in forza di un accordo intervenuto con il costruttore S.P., in forza del quale, una volta venuto ad esistenza l’appartamento, le parti avrebbero concluso un contratto di vendita – mai stipulato -.

Il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la domanda di usucapione muovendo dal presupposto che gli attori non avessero contestato la ricostruzione fatta da parte convenuta, con ciò avvalorando la conclusione che D.C. avesse la mera disponibilità dell’appartamento in forza di un rapporto di comodato e che, mancando circostanze atte a disvelare un’interversione del possesso, non sussistessero i presupposti per l’acquisto dell’immobile per usucapione.

Con appello ritualmente notificato, R.L. e R.D. impugnavano la statuizione adottata dal Tribunale di Tempio Pausania, lamentando, con un unico motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè la lacunosità ed illogicità della motivazione, per essere il primo giudice pervenuto alla decisione di non usucapibilità del bene sulla base di un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte d’appello, con la sentenza quivi impugnata, rigettava il gravame proposto dalle parti appellanti. Osservava, a tal proposito, la corte come non ricorressero, nel caso in esame, i presupposti per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva avendo gli appellanti unicamente dimostrato l’esistenza di un rapporto diretto con la res oggetto di rivendicazione – c.d. corpus -, senza, tuttavia, comprovare il ricorrere dell’elemento psicologico dell’animus possidendi, inteso come intenzione di esercitare sulla cosa un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Nell’avvalorare siffatta conclusione, la corte richiamava la deposizione testimoniale di M.F. – curatore del fallimento S.P. -, dalla quale si evinceva univocamente l’esistenza di un accordo scritto tra S.P. e D.C. – prodotto tardivamente in giudizio e, quindi, dichiarato inammissibile – in forza del quale quest’ultima riceveva dal S. la mera detenzione del bene a titolo di comodato precario, in attesa di una futura – e mai perfezionata – stipula del contratto di compravendita. Alla luce di ciò, la corte, ritenendo che gli attori non avessero dimostrato il ricorrere di una situazione di interversione del possesso, concludeva per il rigetto dell’appello.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso per cassazione R.L. e R.D. sulla base di due motivi. L’Edilpiave s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Il relatore ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte errato nella valutazione delle prove, ponendo a fondamento della decisione di rigetto non già l’accordo intercorso tra S.P. e D.C. non essendo lo stesso stato acquisito al processo -, bensì una dichiarazione testimoniale, avente ad oggetto il negozio citato, peraltro palesemente inattendibile, come dimostrato dal fatto che il teste escusso, prima di riconoscere nel corso dell’esame l’esistenza del summenzionato accordo, aveva espressamente affermato di non conoscere D.C..

Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.

Preme, in primo luogo, richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono, infatti, riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Ebbene, nel caso in esame, la corte distrettuale ha debitamente motivato l’orientamento conclusivo adottato, ritenendo che gli attori non avessero adeguatamente assolto l’onere probatorio sugli stessi gravante, essendo emerso, dall’istruttoria processuale, il configurarsi in capo agli stessi di una mera situazione di detenzione sul bene oggetto di rivendica, inidonea, in quanto tale, a fondare il riconoscimento dell’acquisto della proprietà per usucapione.

Risulta, quindi, lampante come la censura formulata miri, sotto l’apparente prospettazione di un’asserita violazione di legge, a contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale rivalutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018).

A quanto sin qui esposto, va, altresì, aggiunto, ad ulteriore riprova del carattere inammissibile del motivo in esame, che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, la censura con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotta e formulata, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; onere, quest’ultimo, totalmente disatteso da parte ricorrente nella formulazione della censura in esame, così impedendo a codesta Corte di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Con il secondo motivo di ricorso si censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e/o art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la motivazione della sentenza caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella parte in cui, con riguardo al documento decisivo per il giudizio, la corte, da un lato, afferma di ignorarne il preciso contenuto per non essere lo stesso stato prodotto in giudizio e, dall’altro, sulla scorta della deposizione testimoniale del M.F., ritiene lo stesso decisivo, qualificandolo come comodato precario. Il vizio motivazionale citato risulterebbe, poi, avvalorato sotto diverso ed ulteriore profilo, dal fatto che la corte non avrebbe considerato che, all’atto della produzione del documento decisivo, il procuratore della Edil Piave S.r.l. qualificava espressamente il medesimo come contratto di compravendita.

Il motivo è inammissibile.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018)”. Nella specie, la ricorrente contesta il mero apprezzamento dei fatti operato dalla corte distrettuale, ritenendo, a tal fine, decisiva la presunta contraddizione in cui la stessa sarebbe incorsa, affermando, da un lato, di ignorare il preciso contenuto del documento per non essere lo stesso stato prodotto in giudizio e ritenendo, dall’altro, lo stesso decisivo, sulla scorta della deposizione testimoniale del M.F..

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, per adempiere l’obbligo della motivazione, è sufficiente una valutazione complessiva del materiale probatorio e delle prospettazioni delle parti, con l’indicazione degli elementi sui quali è fondato il convincimento del giudice, il quale è tenuto solo a fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla (Cass. civ., 10921/2011).

Ebbene, nel caso di specie, la corte distrettuale, nell’esercizio del proprio potere discrezionale ex art. 116 c.p.c., ha dato debitamente conto del percorso logico giuridico seguito nel pervenire alla decisione di non usucapibilità del bene, dando decisivo rilievo alla circostanza che, dall’istruttoria complessivamente espletata, emergesse con chiarezza il configurarsi, in capo alle parti appellanti, di una mera situazione di detenzione sul bene oggetto di contesa. Pertanto, risulta evidente come le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, incompatibile con il giudizio innanzi a questa Corte, cui spetta soltanto il compito di verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute dal giudice di merito, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento di fatto.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Suprema Corte di cassazione, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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