Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11842 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.R. e F.M., residenti in

(OMISSIS), rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso

dall’Avvocato SALADINO Silvano e per procura speciale per atto notaio

Francesco Veronese di Como dell’11 dicembre 2006, rep. n. 154678,

dall’Avvocato Giovanni Giacobbe, elettivamente domiciliati presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, lungotevere dei Mellini n. 24;

– ricorrenti –

contro

Avv. I.P., difeso da se medesimo, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Gianluigi Loy in Roma, Via

Claudio Monteverdi n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1460 della Corte di appello di Milano,

depositata il 6 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18

aprile 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avv. Giovanni Giacobbe per i ricorrenti;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

lette le osservazioni scritte depositate dall’Avv. Giovanni Giacobbe

sulle conclusioni del Pubblico Ministero.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 4 novembre 2005, G.M.R. e F.M. ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1460 del 6 giugno 2005, con cui la Corte di appello di Milano aveva rigettato il loro appello avverso la pronuncia di primo grado che, previa riunione delle cause promosse da I.P., proprietario confinante con l’immobile di loro proprietà, sito in (OMISSIS), li aveva condannati all’abbattimento della mansarda e del lastrico solare da loro realizzati in sopraelevazione, con conseguente ripristino della originaria copertura del fabbricato, ed al risarcimento dei danni. A fondamento di tale decisione, il giudice di secondo grado, richiamate le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, osservò che le opere eseguite dai convenuti, costituenti sopraelevazione, non avevano rispettato la distanza legale di 10 metri “tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” prescritta per le nuove costruzioni dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 e dall’art. 6.3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune, precisando, altresì, che nella specie non poteva trovare applicazione la normativa regionale in materia di recupero di sottotetti, sia perchè successiva, sia perchè l’intervento edilizio aveva comportato una elevazione del tetto, con modificazione della volumetria.

Resiste con controricorso I.P..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., e segg., del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 e dell’art. 6.3 della NT A del Piano regolatore generale del Comune di San Fermo della Battaglia, censurando la sentenza impugnata per avere considerato illecita l’opera eseguita dai ricorrenti nonostante che la nuova sopraelevazione fronteggiasse in linea orizzontale l’edificio della controparte in relazione alla falda del tetto e che essa fosse stata eretta a distanza di 5 metri dal confine. Ad avviso del ricorso, invece, da tali dati di fatto, risultati pacifici in corso di causa, consegue che la sopraelevazione eseguita era conforme alla normativa in materia, dal momento che rispettava sia la distanza minima dal confine, (5 metri), che quella tra pareti fronteggianti (10 metri), non potendosi certo considerare tale la falda del tetto.

Il mezzo è infondato.

La decisione impugnata ha accolto una interpretazione della disposizione di cui al D.M. n. 1444 del 1998, art. 9, conforme all’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e fa proprio.

In particolare, questa Corte ha avuto modo di affermare che il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, comma 2 (che, in applicazione dell’art. 41 quinquies della legge urbanistica, come modificato dall’art. 17 della cosiddetta legge ponte, detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati), il quale stabilisce che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona “A” deve essere rispettata in tutti i casi una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, detta una prescrizione tassativa ed inderogabile, in quanto finalizzata alla salvaguardia dell’interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano quando uno dei due abbia una parete finestrata. Ne deriva che l’obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere applicato anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata, mentre l’altra sia composta da un avancorpo cieco di altezza inferiore all’edificio finestrate, e, ciò che rileva nel caso di specie, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra (Cass. n. 20574 del 2007; Cass. n. 8383 del 1999; Cass. n. 6360 del 1993). La circostanza che l’opera realizzata dai convenuti in sopraelevazione del proprio fabbricato fronteggiasse in linea orizzontale l’edificio della controparte in relazione alla falda del tetto appare pertanto irrilevante ai fini dell’applicazione della distanza di dieci metri tra costruzioni stabilita dalla disposizione in esame.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la pronuncia impugnata per non avere dato risposta all’argomentazione svolta dagli appellanti circa l’impossibilità di considerare la falda del tetto dell’edificio dello I. come parete, con conseguente inapplicabilità nella fattispecie della regola che impone una distanza minima di 10 metri tra pareti frontistanti, di cui almeno una finestrata. La Corte territoriale è inoltre incorsa in errore di motivazione laddove ha affermato che il consulente tecnico d’ufficio avrebbe evidenziato che prima della sua realizzazione il fabbricato F. “aveva, sullo stesso livello orizzontale, oltre alla falda inclinata del tetto, anche l’intera struttura dell’edificio di proprietà I.”.

Il motivo va dichiarato assorbito in ragione delle considerazioni svolte in sede di esame del motivo precedente, risultando le censure di vizio di motivazione superate dalla considerazione che la distanza imposta dall’art. 9 del D.M. citato trova applicazione indipendentemente dalla diversa altezza degli edifici.

Il terzo motivo di ricorso denunzi a violazione e falsa applicazione della L.R. Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, art. 6, come sostituito dalla L.R. 15 luglio 1996, n. 15, art. 2, lamentando che la sentenza impugnata abbia ritenuto inapplicabile la normativa regionale in materia di recupero di sottotetti, che, pur se sopravvenuta, aveva comunque avuto un effetto sanate sull’eventuale abuso, atteso che essa che, come chiarito da alcune circolari, trova applicazione anche nei casi in cui l’intervento edilizio comporti modificazioni di altezze e di volume, aveva espressamente sottratto tali opere agli indici e parametri urbanistici in materia di distanze legali.

Anche questo motivo è infondato.

Assorbente appare al riguardo la considerazione che la L.R. Lombardia 15 luglio 1996, n. 15, art. 2, consente gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a condizione che essi siano realizzati “senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde”, condizione che invece risulta pacificamente esclusa nel caso di specie, avendo il giudice di merito, con accertamento di fatto non censurato in questa sede, affermato che l’intervento realizzato dai convenuti ha modificato la sagoma del tetto e comportato un ampliamento della volumetria del sottotetto (pag. 4 della sentenza).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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