Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11842 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. II, 18/06/2020, (ud. 30/05/2019, dep. 18/06/2020), n.11842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24135/2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO

214, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PASQUALE,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO DEPRETIS, GIOVANNI

GABRIELE CORBUCCI;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROGIO

VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

EDILIZIA 3M SRL (GIA’ EDILIZIA TRE M DI T.M. E C. SNC),

elettivamente domiciliato in ROMA, V. FILIPPO NICOLAI 22, presso lo

studio dell’avvocato MARCO CERICHELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO BUSIRI VICI;

F.G.M., M.M.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA POMEZIA 44, presso lo studio dell’avvocato

PIERO FARALLO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA

FRASCHETTI;

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO

10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato QUINTO DE SANTIS;

– controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 520/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per estinzione del ricorso

principale V., EDILIZIA 3M, CONDOMINIO, inammissibilità ricorso

incidentale F. + 1;

udito l’Avvocato CERICHELLI Marco, con delega depositata in udienza

degli Avvocati CORBUCCI Giovanni Gabriele, BUSIRI VICI Mario,

difensore del ricorrente e del resistente che ha chiesto estinzione

del ricorso;

udito l’Avvocato FIORENTINO Guido, con delega dell’Avvocato DE SANTIS

Quinto, difensore del Condominio, che si riporta agli atti

depositati e chiede il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- F.G.M. e M.M.L. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia la società Edilizia 3M di T.M. & C. s.n.c., poi Edilizia 3M s.r.l., in qualità di impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento del tetto dello stabile condominiale comprendente due appartamenti di proprietà degli attori, posti all’ultimo piano del fabbricato, nonchè il condominio (OMISSIS) quale committente dei lavori, e l’ing. V.M., direttore dei lavori nominato dal condominio stesso, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle pareti ed agli arredi degli appartamenti di loro proprietà a seguito di un violento temporale, allorchè, in assenza di idonea protezione del tetto in via di demolizione, l’acqua piovana aveva allagato completamente le soffitte del fabbricato ed era filtrata in detti appartamenti.

L’impresa edilizia chiamò in causa la Zurigo Assicurazioni s.p.a. per essere garantita da questa in virtù del contratto assicurativo con essa stipulato, e chiese in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di Lire 6229,20 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti nelle unità immobiliari di loro proprietà. Il Condominio contestò la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., dichiarando di aver usato tutta la diligenza dovuta con la nomina di un direttore dei lavori, e chiese in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento delle quote di spese condominiali per i lavori a loro carico. Il V. eccepì di non essere tenuto, in quanto direttore dei lavori, ad ordinare alla impresa appaltatrice l’adozione delle cautele necessarie per evitare danni a terzi, e comunque di aver vigilato costantemente sull’attività dell’impresa anche per la materia in questione nei limiti di ciò che era da lui esigibile.

Con sentenza del 19 gennaio 2010 il Tribunale adito, ravvisando la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c., tenuto conto che erano prevedibili durante i lavori di smantellamento del tetto precipitazioni piovose, li condannò in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati nella misura di Euro 7148,66 quanto al F.G., e di Euro 10448,35 quanto alla M., ed inoltre condannò la Zurigo Assicurazioni, poi Zurich Insurance, a tenere indenne la Edilizia 3M. Rigettò la domanda riconvenzionale del condominio. Condannò inoltre gli attori al pagamento in favore della società convenuta della somma di Euro 3217,12.

2.- La sentenza fu impugnata dal condominio nei confronti degli attori e degli altri convenuti. Edilizia 3M ed il V. proposero appello incidentale e la Zurich Insurance aderì all’appello della società assicurata.

La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò in solido la Edilizia 3M ed il V. a tenere indenne il condominio convenuto da quanto lo stesso avesse a pagare in forza della condanna intervenuta in primo grado. Condannò inoltre gli appellati al pagamento in favore del condominio della somma di Euro 4341,31 quanto al F.G. e di Euro 4310,30 quanto alla M., in base al rilievo che costoro, nella dichiarazione a verbale della riunione dell’assemblea condominiale del 27 dicembre 1999, dagli stessi sottoscritto – produzione ritenuta ammissibile ex art. 345 c.p.c., per la sua indispensabilità ai fini della decisione – avevano riconosciuto anche nel quantum il debito per quote condominiali, giustificando il mancato adempimento con il fatto di non conoscere ancora l’ammontare del risarcimento loro spettante. La Corte giudicò irrilevante, ai fini di cui si tratta, il bilancio consuntivo relativo all’anno 2002 che gli attori avevano prodotto quale prova dell’inesistenza del debito, non potendosi a detta scrittura attribuire il valore di confessione per mancanza dell’animus confitendi.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’ing. V.. Hanno resistito con controricorso il F.G. e la M., che hanno altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, come anche il condominio. La Edilizia 3M ha aderito al terzo motivo del ricorso del V. resistendo con controricorso agli altri e proponendo ricorso incidentale autonomo. Hanno depositato memorie il V., il F.G. e la M., la Edilizia 3M nonchè il Condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Nelle more del giudizio Edilizia 3M, il V., il condominio e la società Zurich Insurance hanno raggiunto un accordo con il quale hanno definito la controversia, depositando atti di rinuncia, sottoscritti dai procuratori speciali e regolarmente accettati dalle controparti, rispettivamente il V. al ricorso principale e la Edilizia 3M ed il Condominio ai ricorsi incidentali.

A seguito di tali rinunce, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio relativamente ai predetti ricorsi, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

2.- Resta da esaminare il ricorso incidentale del F.G. e della M., che si fonda su di un unico motivo, con il quale si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, la omessa motivazione e l’omesso esame di documento decisivo ai fini della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel condannare i ricorrenti incidentali a versare in favore del Condominio rispettivamente gli importi di Euro 4341,31 e di 4310,30, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, sul presupposto che vi sarebbe stato riconoscimento di debito in occasione del verbale di assemblea del 27 dicembre 1999. Detto documento – osservano i ricorrenti – non risulta prodotto dal Condominio nè con comparsa di costituzione e risposta nè con memoria ex art. 184 c.p.c., mentre sarebbe presente in atti un documento decisivo, costituito dal bilancio consuntivo al dicembre 2002 e relative ricevute di pagamento, dai quali emergerebbe l’inesistenza, a quella data, di ragioni creditorie del Condominio nei confronti dei ricorrenti.

3.- La censura è priva di fondamento.

La produzione nel giudizio di appello da parte del Condominio di detto verbale, pacificamente sottoscritto dai ricorrenti, è stata correttamente ritenuta ammissibile dalla Corte di merito, avuto riguardo al suo carattere di indispensabilità ai fini del giudizio. Ed infatti, dallo stesso emerge che i ricorrenti avevano riconosciuto anche nel quantum il debito per quote condominiali, giustificando il mancato adempimento con il fatto di non conoscere ancora l’ammontare del risarcimento loro spettante.

Correttamente, per converso, la Corte di merito ha ritenuto irrilevante il bilancio consuntivo relativo al 2002, prodotto dai ricorrenti quale prova della inesistenza del debito. Tale documento non è invero configurabile nè come ricognizione di debito, essendo quest’ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, nè come confessione, in quanto non sorretta dall’animus confitendi, avendo finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale del condominio.

4.- In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio relativamente al ricorso principale del V. ed ai ricorsi incidentali del Condominio (OMISSIS), Perugia, e della Edilizia 3M s.r.l. Deve invece essere rigettato il ricorso incidentale del F.G. e della M.. Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, salva la soccombenza dei ricorrenti incidentali F.G. e M., che vanno condannati al pagamento delle spese nei confronti del condominio, liquidate come da dispositivo.

Il tenore della pronuncia di estinzione del giudizio esclude, con riguardo ai ricorsi del V., del Condominio e della Edilizia 3M s.r.l., l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che prevede l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato dovuto all’atto della proposizione dell’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, ed in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19560). Si dà atto, invece, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali F.G. e M. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio relativamente al ricorso principale di V.M. ed a quelli incidentali del Condominio (OMISSIS) e della Edilizia 3M s.r.l. Rigetta il ricorso incidentale di F.G.M. e M.M.L.. Compensa le spese del giudizio tra le parti, salva la soccombenza, nei confronti del Condominio (OMISSIS), dei ricorrenti incidentali F.G. e M., che condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1000, 00, per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali F.G. e M., del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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