Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11842 del 09/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 09/06/2016), n.11842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29389/2014 proposto da:

D.F.A., L.C., A.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACQUEDOTTO PAOLO 22, presso

lo studio dell’avvocato BIAGIO MARINELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANNA RITA MOSCIONI giuste procure speciali in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 661/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

2/12/2013, depositato il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso in data 24 settembre 2010 alla Corte d’appello di Perugia, A.L., D.F.A., F.L. vedova D.P. e L.C. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per l’irragionevole durata del giudizio introdotto con ricorso del 10 marzo 1998 dinanzi al TAR del Lazio, e non ancora concluso al momento di proposizione della domanda di equa riparazione, nel quale era stata proposta istanza di prelievo;

che il ricorso aveva ad oggetto il collocamento dei ricorrenti, ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, nella categoria della riserva anzichè in quella dell’ausiliaria;

che la Corte d’appello, con decreto del 23 aprile 2014, dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di F.L. per rinuncia alla domanda, riconosceva ai ricorrenti il diritto all’indennizzo per un periodo pari ad anni 9 e mesi 6, e, ritenuta la modestia del patema d’animo provocato dal pur significativo ritardo, liquidava l’indennizzo di Euro 300,00 per ogni anno di ritardo e complessivamente l’importo di Euro 2.850,00 a favore di ciascuno dei ricorrenti, compensando per la metà le spese di lite, attesa la sproporzione tra quanto domandato e quanto riconosciuto, previa riduzione ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 9;

che per la cassazione del decreto A.L., D.F.A. e L.C. hanno proposto ricorso sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che deve essere esaminato con precedenza il ricorso incidentale, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, nonchè vizio di motivazione, e si contesta in radice il riconoscimento dell’equo indennizzo a favore dei ricorrenti, a fronte dei numerosi elementi che deponevano per l’irrisorietà del pregiudizio derivante dalla durata del giudizio presupposto, irrisorietà di cui la Corte d’appello aveva dato atto, senza trarne le dovute conseguenze;

che la doglianza è infondata;

che la Corte d’appello ha argomentato la modestia del danno da eccessiva durata del processo sulla base della natura collettiva del ricorso per inquadramento stipendiale e dell’inattività dei ricorrenti protrattasi per anni, dopo il deposito dell’unica istanza di prelievo;

che gli elementi indicati sono idonei a giustificare la liquidazione “sotto soglia” (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 12937 del 2012), mentre il controricorrente deduce ulteriori elementi, in tesi sintomatici della asserita irrisorietà del pregiudizio connesso alla irragionevole durata del giudizio presupposto, tale da eliminare il danno, che non risultano prospettati alla Corte d’appello, e che non possono essere valutati in questa sede per la prima volta;

che con il primo motivo del ricorso principale è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par.

1, della Convenzione EDU, nonchè vizio di motivazione, e si contesta la quantificazione del danno in misura significativamente inferiore ai parametri adottati dalla giurisprudenza di legittimità e sovranazionale, in assenza di elementi idonei a giustificare lo scostamento, tenuto conto che il giudizio presupposto aveva ad oggetto il riconoscimento di un migliore trattamento stipendiale, con ripercussioni anche sul trattamento di fine rapporto;

che con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e si contesta l’assenza di motivazione della disposta compensazione parziale delle spese di lite;

che le doglianze sono infondate;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella quantificazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo il giudice può scendere al di sotto della cosiddetta soglia minima ove rilevi il carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, ovvero in presenza di comportamenti di sostanziale inerzia della parte in quel processo, che pur non precludendo la domanda di equa riparazione risultano nondimeno sintomatici della modestia del patema d’animo connesso all’attesa della decisione;

che, infatti, in tali casi l’applicazione del parametro standard di liquidazione annua condurrebbe ad un risultato sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto e quindi, in definitiva, ad un arricchimento ingiustificato (ex plurimis, la già citata sentenza n. 12937 del 2012);

che nella vicenda processuale in esame, in cui non trovano applicazione ratione temporis le modifiche introdotte dal legislatore del 2012 e quindi occorre fare riferimento ai principi giurisprudenziali richiamati, la Corte d’appello ha liquidato un indennizzo (pari ad Euro 300,00 per ogni anno di ritardo) inferiore alla “soglia minima” (500,00 Euro), facendo riferimento congiunto alla “modestia dell’interesse relativo al giudizio presupposto”, e alla prolungata inattività dei ricorrenti, dopo la proposizione di istanza di prelievo nella fase iniziale del giudizio presupposto;

che, seppure non incidente sulla proponibilità della domanda di equa riparazione e sul computo dell’intero periodo di irragionevole durata, il comportamento processuale evidenziato risulta incompatibile con la prospettata ansia da definizione del giudizio;

che la valutazione effettuata dalla Corte d’appello non è superata dalle argomentazioni generiche dei ricorrenti, i quali non hanno indicato elementi a supporto della entità della pretesa azionata nel giudizio presupposto, nè l’esito dello stesso;

che anche la doglianza concernente la carenza di motivazione della statuizione sulle spese di lite è priva di fondamento, in quanto la Corte d’appello ha argomentato la disposta parziale compensazione delle spese sulla base della sproporzione tra l’indennizzo richiesto e quello riconosciuto, vale a dire sulla base della soccombenza parziale dei ricorrenti, ravvisabile anche nella parzialità dell’accoglimento della domanda sotto il profilo meramente quantitativo (da ultimo, Cass., sez. 3, sentenza n. 3438 del 2016);

che pertanto non sussisteva l’onere motivazionale previsto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis;

che il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui T.U. approvato con D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA