Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11842 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 06/05/2021), n.11842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26042-2019 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DE FELICE, rappresentata e

difesa dall’avvocato RITA BARBERA;

– ricorrente –

contro

B.G., S.F., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 350/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

il giudizio trae origine dalla domanda, proposta da Sa.Gi. nei confronti di L.G. e T.B. avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di sopraelevazione;

la domanda venne accolta dal Tribunale di Enna;

venne proposto appello da L.G. e T.B. e, per quel che rileva in sede di legittimità, nel corso del giudizio di appello il difensore degli appellanti dichiarò la morte del L.;

il giudizio venne interrotto e riassunto da T.B., in qualità di erede di L.G.;

con sentenza del 30.5.2019, la Corte d’appello di Caltanisetta rigettò l’appello;

– T.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

– B.G.G., S.F. e S.G. sono rimasti intimati;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza violazione degli artt. 102,303 e 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di L.T., litisconsorte necessaria come emergente dalla documentazione prodotta in grado di appello da cui risulterebbe che T.B. non era l’unica erede del L., in quanto, in virtù di testamento olografo del 20.5.2014 sarebbe stata istituita erede anche la figlia L.T.;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

– il vizio processuale derivante dall’omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche in sede di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito – senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie- e che sulla questione non si sia formato il giudicato; ciò in quanto le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., di acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle nullità originate da vizi del processo(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3024 del 28/02/2012); qualora l’eccezione di non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di giudizio di legittimità, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 25305 del 16/10/2008; Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 26/07/2011);

nel caso di specie, il ricorrente deduce in sede di legittimità il difetto di integrità del contraddittorio senza indicare in quale atto del processo d’appello aveva proposto la questione dell’integrità del contraddittorio attraverso la produzione del testamento olografo di L.G. da cui risulterebbe che erede del de cuius era anche L.T.;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-2, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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