Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11841 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. II, 18/06/2020, (ud. 14/05/2019, dep. 18/06/2020), n.11841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18748/2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 10,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI CANALE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ELISA CAVEDAGNA, PATRIZIO ZAGATTI;

– ricorrente –

contro

DI.GA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIANA

26, presso lo studio dell’avvocato GIULIO RAFFAELE IPPOLITO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CASAROLI, GIUSEPPE

STEFANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2015 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata

il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il giudice di pace di Ferrara rigettò l’opposizione proposta da Di.Ga. avverso il decreto ottenuto da D.M. in data 14 marzo 2012, recante l’ingiunzione a carico della opponente di pagare la somma di Euro 789,00 a titolo di saldo lavori di impianti elettrici, importo che rappresentava l’ultimo rateo della maggior somma complessiva di Euro 5489,00. La ingiunta propose appello, lamentando la presenza di vizi all’impianto elettrico commissionato, scoperti solo in conseguenza di una perizia di parte del 30 aprile 2012, e contestati con raccomandata del successivo 2 maggio. Dedusse che erroneamente il primo giudice avesse ritenuto decorso il termine per la denuncia dei vizi nella esecuzione dei lavori ed avesse valutato le risultanze documentali, con particolare riguardo alla circostanza che l’opponente non aveva accettato i lavori, ma li aveva al contrario contestati.

2.- Il Tribunale di Ferrara accolse l’appello e revocò il decreto ingiuntivo. Al riguardo, premesso che la tardività della denuncia dei vizi era stata dal primo giudice posta in correlazione non già al lasso temporale intercorso tra la data dell’invio della lettera raccomandata da parte dell’opponente (2 maggio 2012) e quella della perizia di parte (30 aprile 2012), ma alla circostanza che detta perizia fosse successiva alla notifica del decreto ingiuntivo ed apparisse, pertanto, precostituita allo scopo di contrastare la pretesa creditoria avversaria, il Tribunale rilevò che dall’esame dei documenti allegati dalla difesa dell’appellato emergeva che in data 7 ottobre 2011 la cliente aveva risposto ad un sollecito di pagamento lamentando che mancavano al termine dei lavori il completamento del cancello ed alcuni punti luce, mentre con la successiva raccomandata del 21 novembre 2011 aveva sollecitato il collaudo degli impianti elettrici e la certificazione e mappatura degli impianti e la restituzione delle chiavi di accesso al fabbricato. Pur apparendo tali contestazioni estranee ai vizi rilevati con la citata perizia di parte del 30 aprile 2012, tuttavia nella raccomandata del 21 novembre 2011 la cliente menzionava un incontro del 23 settembre nel corso del quale era stata contestata la non conformità alla normativa di alcune prese elettriche, oltre allo scorretto posizionamento delle luci. Dunque, già prima della raccomandata del maggio 2012 la parte opponente aveva contestato vizi esecutivi. Del resto, la parte ingiungente non aveva fornito la prova della tempestiva consegna della documentazione rilevante alla cliente. Mancava, dunque, secondo il Tribunale, la prova della esatta esecuzione della prestazione, ciò che aveva legittimato la sospensione del pagamento da parte della cliente ai sensi dell’art. 1460 c.c..

Il Tribunale respinse poi la domanda riconvenzionale della Di. diretta ad ottenere la condanna del D. al pagamento della somma di Euro 3500-4000, pari ai costi necessari, secondo l’appellante, per la eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, per mancanza di prova di tale danno. Del resto, osservò il Tribunale, il tempo trascorso tra l’intervento del D. e la stesura della perizia non consentiva di affermare con certezza che gli asseriti difetti riscontrati fossero ascrivibili all’opera dell’ingiungente.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Di.Ga..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in punto all’esercizio dell’eccezione di inadempimento da parte della signora Di.Ga.”. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel ritenere che la Di. avesse correttamente opposto la eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., per non avere l’attuale ricorrente fornito la prova della tempestiva consegna della documentazione rilevante per la cliente, cioè la certificazione di conformità degli impianti, e, quindi, della esatta esecuzione della prestazione. Ciò in quanto la eccezione di inadempimento sarebbe stata opposta per la prima volta con raccomandata del novembre 2011, con la quale la signora Di. non avrebbe contestato vizi, ma offerto il pagamento dell’importo dovuto dietro consegna delle chiavi e della certificazione di conformità. A seguito di tale richiesta il D. si sarebbe mostrato disponibile ad adempiere chiedendo un incontro mai avvenuto.

2.- La doglianza è priva di fondamento.

Il rilevato difetto di prova della mancata tempestiva consegna della certificazione di conformità dell’impianto realizzato alla normativa vigente, certificazione richiesta dal D.M. n. 37 del 2008, ed il cui rilascio costituisce un obbligo a carico di chi realizza l’intervento, rappresenta sostanzialmente, nella ricostruzione della vicenda di cui si tratta operata dal giudice di secondo grado, l’in sè dell’inadempimento della corretta esecuzione della prestazione, che legittimò la sospensione del pagamento residuo da parte della committente. E ciò a prescindere dal rifiuto, tutto da dimostrare, della signora Di. di ogni contatto con il D. successivo alla eccezione di inadempimento, al fine di ricevere la certificazione di cui si tratta. Al riguardo, si rileva, peraltro, che manca la dimostrazione dell’effettivo, tempestivo deposito del documento effettuato dal D. presso il suo legale.

Una volta inquadrata nell’ambito applicativo dell’art. 1460 c.c. e ritenuta, dunque, legittima la sospensione del pagamento a fronte dell’inadempimento della prestazione del D., appare ancora più evidente che ben prima della raccomandata del 2 maggio 2012 – successiva di soli due giorni alla data dell’elaborato peritale consegnato alla Di. dal tecnico da lei incaricato, che aveva evidenziato una serie di carenze nel lavoro eseguito -, la committente aveva segnalato la non corretta esecuzione dei lavori. Peraltro, il giudice di secondo grado ha sottolineato che ancor prima della lettera del 21 novembre 2011, con la quale si sollecitava il rilascio della certificazione, e precisamente in data 7 ottobre 2011, la cliente aveva, in risposta al sollecito di pagamento del prezzo residuo, lamentato la non ultimazione dei lavori; ed inoltre che nella predetta lettera raccomandata del 21 novembre 2011 la committente menzionava un precedente incontro del 23 settembre nel corso del quale ella aveva contestato la non conformità alla normativa vigente di alcune prese elettriche, oltre allo scorretto posizionamento delle luci.

E’ poi del tutto plausibile che, come sottolineato nel provvedimento impugnato, la piena cognizione del complesso dei vizi sia emersa dalla lettura dell’elaborato peritale, pur successivo alla notifica del decreto ingiuntivo – la circostanza che esso fosse eventualmente diretto proprio a contrastare la pretesa creditoria non assumendo rilevanza ai fini di cui si tratta – che, quindi, diede luogo alla denunzia dei vizi, in definitiva correttamente ritenuta non tardiva alla luce di quanto fin qui esposto.

3.- Con il secondo motivo si duole il ricorrente della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sotto il profilo della ingiustificata inversione dell’onere della prova in capo al D.. Questi avrebbe fornito la prova documentale che il coniuge della Di., il signor S., aveva visionato i lavori accettandoli. Tale documento non sarebbe mai stato contestato dalla stessa Di.. Ed ancora, la prova della corretta esecuzione dei lavori sarebbe data altresì dalla mancata contestazione sulle somme richieste e sui resoconti forniti alla committente, la quale avrebbe subordinato il pagamento del dovuto alla sola consegna della certificazione di conformità. Sarebbe, al contrario, proprio la signora Di. a non aver fornito la prova della sussistenza dei vizi lamentati salvo una perizia di parte, prodotta a distanza di otto mesi dall’abbandono dei luoghi da parte del D., e contestata dallo stesso.

4.- La doglianza è priva di fondamento.

Va anzitutto precisato che, come evidenziato dalla controricorrente, il documento richiamato dal D. – del quale significativamente non è fatta menzione nel provvedimento impugnato – introdotto, peraltro, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Di., con la costituzione dell’opposto nel giudizio di merito innanzi al giudice di pace di Ferrara, e che era rivolto ad attestare ammissioni dello S., terzo rispetto al rapporto per cui è causa, era stato contestato nel primo atto utile dopo tale costituzione, e cioè con il deposito della memoria ex art. 320 c.p.c., in cui l’attuale controricorrente ebbe a dichiarare: “Al riguardo si contesta che i lavori realizzati erano stati visionati proprio dal sig. S.”.

Ma, principalmente, e decisivamente, va ribadito, richiamando quanto già esposto sub 2, che la prova che il giudice di secondo grado stigmatizza non essere stata fornita dall’odierno ricorrente è quella relativa alla consegna della certificazione d’obbligo, il cui mancato rilascio costituisce di per sè non esatta esecuzione della prestazione, in quanto impedisce l’accertamento che la realizzazione dell’intervento sia avvenuta in conformità alla normativa vigente. 5. – Con il terzo motivo si lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo alla tardività della denuncia dei vizi. Si deduce che il giudice di secondo grado ha rilevato – che, nella raccomandata del novembre 2011, la Di. menzioni un incontro avvenuto tra le parti nel settembre dello stesso anno, nel corso del quale sarebbe stata contestata la non conformità di alcune prese elettriche e lo scorretto posizionamento delle luci, dando così rilevanza ad un documento di provenienza della Di., laddove avrebbe invece negato ogni valore probatorio al documento, proveniente dallo stesso ricorrente, richiamato nel secondo motivo di ricorso. Comunque la presunta denuncia sarebbe avvenuta ben oltre il momento della cessazione dei lavori da parte del D., che aveva lasciato l’immobile nell’agosto del 2011. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che tale incontro risalirebbe al 23 settembre 2011, mentre l’incarico al perito era stato conferito solo nell’aprile del 2012. Ancora, mancherebbe ogni riferimento al carattere occulto dei vizi lamentati, peraltro diversi da quelli indicati nella perizia. In definitiva, il giudice di secondo grado avrebbe considerato tempestiva la denuncia dei vizi senza accertare il momento della conoscenza di detti vizi con motivazione congrua ed esente da vizi logici o di diritto. Infine, la contraddittorietà della motivazione emergerebbe dal passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma non esservi certezza in ordine all’ascrivibilità dei vizi lamentati all’opera del D..

6.- La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S.U., sent. n. 8053 del 2014).

Nella specie, la censura relativa all’art. 360, comma 1, n. 5, non presenta le caratteristiche richiamate, ed è, pertanto, inammissibile.

7.- Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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