Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11841 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.U.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 997/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
3/12/08, depositata il 14/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza in epigrafe del 14 gennaio 2009 con cui la Corte d’appello di Perugia confermava la statuizione di primo grado di accoglimento della domanda proposta da Z.U. per ottenere i benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13 indicando come periodo di esposizione quello dal primo agosto 1974 al 31 dicembre 1979 e dal 13 dicembre 1980 al 31 dicembre 1991;
Letto il ricorso dell’Inps;
Vista la relazione resa ex art 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perche’ non e’ stata data risposta dal Giudice d’appello al motivo di impugnazione con cui l’Istituto eccepiva che non poteva essere sottoposto a rivalutazione contributiva il periodo dal 4 gennaio al 31 dicembre 1979, in cui il lavoratore aveva prestato il servizio militare, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.;
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Perugia, anche per le spese del presente processo.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010