Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11841 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 09/06/2016), n.11841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24286/2014 proposto da:

P.G., che agisce in proprio e quale erede di M.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LOVELLI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende

opc legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 905/2012 V.G. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

dell’11/02/2014, depositato il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso del 7 settembre 2012 alla Corte d’appello di Firenze, P.G., M.E. e M.J.L. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio penale che si era svolto a loro carico davanti al Tribunale di Perugia, per i reati di cui all’art. 110 c.p. e L. Fall., artt. 216 e 223;

che i ricorrenti precisavano di avere ricevuto notifica della conclusione delle indagini in data 1 marzo 2001, di essere stati rinviati a giudizio con decreto del 21 novembre 2002 e che la sentenza di primo grado, di condanna, era stata pronunciata il 4 maggio 2005, mentre il giudizio di appello era in corso al momento della proposizione della domanda per equa riparazione;

che la Corte d’appello, con decreto del 26 febbraio 2014, escludeva dal computo del periodo di non ragionevole durata del procedimento la fase delle indagini e del dibattimento, in considerazione della complessità del giudizio, mentre riconosceva il diritto all’indennizzo con riferimento al giudizio di appello, per un periodo pari ad anni 5, e liquidava l’importo di Euro 350,00 per ciascun anno di ritardo, sul rilievo che la protrazione del predetto giudizio risultava comunque vantaggiosa per gli imputati, ai fini della prescrizione, con conseguente attenuazione della sofferenza morale patita;

che per la cassazione del decreto P.G. e M.J. L. hanno proposto ricorso sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico, complesso motivo è dedotta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2, 3 e art. 3, comma 5 – nel testo previgente, applicabile ratione temporis – art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta la quantificazione dell’indennizzo al di sotto dello standard fissato dalla Corte di Strasburgo in carenza di idonea motivazione;

che, infatti, il mero collegamento tra non ragionevole durata del processo e prescrizione del reato non è sufficiente a giustificare la netta riduzione dell’indennizzo, tanto più quando, come nel caso in esame, si tratta di collegamento soltanto potenziale, essendosi concluso il giudizio di appello con la condanna dei ricorrenti;

che, dopo alcune oscillazioni, la sentenza della Corte di cassazione n. 18498 del 2014 ha definitivamente chiarito che il diritto all’indennizzo non è compromesso dall’intervenuta prescrizione del reato, a meno che non si accerti che l’imputato ha adottato condotte dilatorie e di abuso del diritto di difesa;

che la doglianza è fondata;

che la citata sentenza n. 18498 del 2014 – successiva alle modifiche apportate alla L. n. 89 del 2001, dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 – ha riaffermato il principio secondo cui il diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo non è escluso per il solo fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione del reato per prescrizione, occorrendo valutare se l’effetto estintivo sia collegato a tecniche dilatorie poste in essere dall’imputato, sul presupposto che la mancata rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato non vale di per sè ad elidere il danno;

che la citata pronuncia ha anche chiarito le ragioni di carattere sistematico in forza delle quali tale principio, già espresso in numerose decisioni anche risalenti (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 17552 del 2006), poi rimesso in discussione a seguito della sentenza della Corte EDU del 6 marzo 2012 (caso Gagliano Giorgi c. Italia), e infine recepito dal legislatore del 2012, deve trovare applicazione anche nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012;

che, nel caso in esame, la Corte d’appello ha quantificato in misura ridotta l’indennizzo a favore dei ricorrenti sul rilievo che la protrazione del giudizio oltre la ragionevole durata era stata, comunque, vantaggiosa in quanto strumentale alla prescrizione del reato, senza svolgere alcun apprezzamento in ordine alla configurabilità di un comportamento dilatorio, da parte degli imputati, finalizzato a favorire il maturarsi della prescrizione dei reati ad essi contestati;

che pertanto il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di equa riparazione in base al principio richiamato;

che il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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