Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11841 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 06/05/2021), n.11841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21490-2019 proposto da:

F.M., C.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA DONDI;

– ricorrenti –

contro

C.A.M., C.E., B.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ELISABETTA ANGELERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 940/2018 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta da C.D. e F.M. innanzi al Tribunale di Alessandria, con la quale chiesero che fosse accertata l’inesistenza di una servitù di passaggio sulla strada di cui assumevano essere proprietari e sulla quale B.G., C.A.M. ed E. esercitavano il passaggio.

I convenuti si costituirono e, in via riconvenzionale, chiesero accertarsi l’acquisto della servitù di passaggio per usucapione. Il Tribunale rigettò la domanda principale ed accolse la domanda riconvenzionale.

Accertò sulla base delle prove testimoniali e della documentazione in atti l’esercizio del passaggio da parte dei convenuti e dei loro danti causa sulla strada che conduceva al fondo di loro proprietà. A tale strada faceva riferimento anche l’atto di acquisto della proprietà dei convenuti, e, segnatamente, la planimetria allegata all’atto, in cui la strada era rappresentata in giallo e conduceva ai fondi di proprietà dei convenuti.

La Corte d’appello di Torino dichiarò inammissibile l’appello proposto da C.D. ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

C.D. e F.M. hanno impugnato l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. sulla base di due motivi.

B.G., C.A.M. ed E. hanno resistito con controricorso.

Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., comma 2, e dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il tribunale riconosciuto l’esistenza della servitù di passaggio nonostante l’assenza di opere visibili e permanenti, non essendo sufficiente, per l’acquisto della servitù per usucapione, l’esistenza di una strada ma di un quid pluris che manifesti la sua destinazione all’esercizio della servitù e non all’esercizio del passaggio in via precaria.

Il motivo è fondato.

Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, richiede la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cassazione civile sez. VI, 17/03/2017, n. 7004; Cass. Civ., sez. 02, del 21/11/2014, n. 24856; Cass. Civ., sez. 02, del 31/05/2010, n. 13238).

Il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa corte, ritenendo sufficiente, al fine della prova dell’usucapione del possesso della servitù di passaggio, l’utilizzo della strada da parte dei convenuti mentre avrebbe dovuto accertare la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si trattava di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.

L’esistenza di segni visibili e permanenti non poteva essere integrata dalla conformazione del terreno, che presentava degli affossamenti sui lati della strada con un leggero rigonfiamento al centro, perchè dette caratteristiche potevano al più provare il passaggio dei mezzi pesanti – e guidi l’utilizzo della strada da parte dei convenuti – ma non la specifica destinazione della strada all’esercizio della servitù.

E’ assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1066,1140 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla sussistenza dell’animus possidendi.

Il ricorso va, pertanto accolto, l’ordinanza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Torno in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -2, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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