Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11840 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 14/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CERRETO SANNITA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. MERCATI 51, presso lo
studio dell’avvocato D’ANGIOLELLA LUIGI MARIA, che lo rappresenta e
difende, giusta Delib. Giunta Comunale 19 novembre 2007 n. 281 e
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
MOROSINI 12, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI CARMINE, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 23/07 R.G.A.C, del TRIBUNALE di BENEVENTO del
17/10/07, depositata il 19/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
udito l’Avvocato Lombarini Carmine, difensore del controricorrente
che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso presentato dal Comune di Cerreto Sannita avverso l’ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva accolto il reclamo contro l’ordinanza dello stesso Tribunale di rigetto della richiesta di C.G.L., comandante del corpo di Polizia municipale, di annullamento in via cautelare del proprio trasferimento ad altro settore con compiti di direttore amministrativo;
Letto il controricorso del C.;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di inammissibilita’ del ricorso perche’ proposto avverso un provvedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. che ha carattere provvisorio e non decisorio, essendo destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito (Cass. 2821/2009);
Ritenuto che, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, il provvedimento impugnato non ha natura di sentenza perche’ di cio’ in esso non si trova alcun riscontro;
Ritenuto che pertanto i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 oltre duemila/00 Euro per onorari, Iva CPA e spese generali.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010