Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11840 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30117-2019 proposto da:

D.M.A., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

Michele Russo del con studio in Nola, via Nicola De Lucia, n. 5;

– ricorrenti –

contro

D.M.G., A.M.A., rappresentati e difesi

dall’avvocato Giovanni Chiavazzo con studio in Pomigliano d’Arco

(NA) v. Giuseppe Mazzini, 55;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3620/2019 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– i sigg.ri T.M.M., + ALTRI OMESSI ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che respingendo il loro gravame ha confermato la sentenza di primo grado che aveva costituito una servitù coattiva di scarico di acque impure a favore del fondo degli attori D.M.G. e A.M.A., odierni resistenti;

– la corte distrettuale ha argomentato l’infondatezza del gravame là dove fondato sull’assunto di una diversa disciplina della servitù di scarico a seconda che essa abbia ad oggetto acque impure ovvero acque luride o “nere”, intese queste ultime quali acque delle latrine; la corte ha, inoltre, ritenuto condivisibile la conclusione del ctu in ordine alla giustificazione delle modalità di esercizio della servitù coattiva ed adeguato l’indennizzo riconosciuto a favore degli appellanti titolari del fondo servente;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso D.M.G. e A.M.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, con cui si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè l’omessa considerazione della relazione tecnica depositata nel medesimo giudizio dal ctu geometra I.A., con conclusioni diverse da quelle del ctu Dott. C., successivamente nominato ed il cui esito è stato condiviso dai giudici di merito, è inammissibile;

va infatti dato atto che di tale circostanza non si rinviene traccia nella sentenza impugnata e che i ricorrenti non indicano dove e quando la stessa sia stata dagli stessi eccepita prima del presente ricorso (cfr. Cass. 19350/2005; 15196/2018);

– il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1043 c.c., comma 2, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017);

– ad avviso del ricorrente, il giudice dell’appello avrebbe errato nel fornire una interpretazione estensiva del disposto di cui all’art. 1043 c.c., comma 2, valutando come sinonimi i termini “lurido” e “impuro” mentre il disposto normativo in questione, quando si riferisce allo scarico domandato per “acque” fa riferimento alle (sole) acque impure e non alle acque luride;

– l’assunto non trova riscontro nella consolidata interpretazione di legittimità che, diversamente, ritiene che la servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici; l’art. 1043 c.c., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o “nere”, intese quest’ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel comma 2, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all’adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente (cfr. Cass.22990/2013; 3750/2007; id.9357/2000; 4361/1995);

– poichè la corte territoriale ha provveduto conformemente alla giurisprudenza di questa Corte ed il motivo non offre elementi per modificare il principio interpretativo applicato, la censura, è come già anticipato, inammissibile;

– l’inammissibilità di entrambi i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti sono condannati alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 3000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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