Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1184 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 8452 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da.

Edil Dream s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv.to Gesù Giuseppe Paratore e dall’avv.to Giancarlo Bonanni,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore, in

Roma, Via dei Gracchi n. 137;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, n. 128/08/2014, depositata il 23 gennaio

2014, notificata il 24.1.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2020 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 128/08/2014, depositata il 23 gennaio 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da Edil Dream s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 116/01/2011 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale erano state iscritte a ruolo, per gli anni 2004-2005, a titolo di Ires, Irap e Iva, le somme contestate con gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), notificati, a seguito di p.v.c. della Guardia di finanza, in data 18 /8/2008 e 21/8/2008;

– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che:1) avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), emessi a monte della cartella esattoriale in questione, la Edil Dream s.r.l., lamentando la nullità delle relative notifiche e la erronea intestazione degli stessi, aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla CTP di Grosseto che, previa riunione, con sentenza n. 55/01/11, li aveva dichiarati inammissibili per tardività, stante la regolarità delle relative notifiche; 2) la sentenza n. 55/01/11 non risultava essere stata impugnata;3)avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa, ai fini Ires, Irap e Iva, per gli anni 2004-2005, a seguito dei suddetti due avvisi di accertamento, la società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Grosseto deducendo la nullità della cartella, stante la asserita illegittimità degli atti impositivi presupposti per nullità delle relative notifiche; 4) con sentenza n. 116/01/11, la CTP di Grosseto aveva dichiarato inammissibile il ricorso, stante la legittimità della cartella per regolare notifica degli atti presupposti; 5) avverso la sentenza di primo grado, la società contribuente aveva proposto appello e aveva resistito l’Agenzia chiedendo la conferma della sentenza della CTP;

– in punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che l’appello era infondato per l’assorbente considerazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Grosseto n. 55/01/11 con la quale erano stati dichiarati inammissibili, per tardività, i ricorsi proposti dalla contribuente avverso i presupposti avvisi di accertamento, stante la regolarità della relativa notifica a mezzo posta;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del procedimento adottato dalla CTR attinente all’esame degli atti di riferimento”: 1) per avere la CTR, nel rigettare l’appello, fatto riferimento alla sentenza della CTP di Grosseto n. 55/01/11- con la quale erano stati dichiarati inammissibili, per tardività, i ricorsi proposti dalla contribuente avverso i presupposti avvisi di accertamento per essere stati regolarmente notificati a mezzo posta della L. n. 890 del 1982, ex art. 8 – anzichè alla sentenza della CTP oggetto di impugnazione n. 116/1/11 e, dunque, senza entrare nel merito dei motivi di impugnazione relativi alla nullità della cartella per difetto assoluto e insanabile della notifica degli avvisi di accertamento (per non potere essere notificati nel periodo di sospensione, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 137 e s.s. c.p.c. cui rinvia la L. n. 890 del 1982, art. 14 e della L. n. 212 del 2000, art. 6) e senza tenere conto, in ogni caso, che la prova dell’avvenuta notifica postale doveva essere fornita mediante l’esibizione dell’avviso di ricevimento firmato dal destinatario; 2) per essere la cartella in questione nulla per difetto assoluto e insanabile della notifica dei presupposti avvisi di accertamento;

– il motivo- articolato in due sub censure – è inammissibile per plurime ragioni;

– in primo luogo, il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.), i motivi per i quali si richiede la cassazione, motivi che – giusta l’elaborazione della giurisprudenza (cfr. ad es. sez. 3 n. 15227 del 2007 e 4489 del 2010) – devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. E’ richiesta, per ogni motivo di ricorso, da un lato, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass., sez. 3, Sentenza n. 18421 del 19/08/2009). Fermo restando che – come affermano le sez. un. 9100 del 2015 – il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, è pur sempre necessario – secondo detta pronuncia nomofilattica – ai fini dell’ammissibilità del ricorso che la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. Nel caso di specie, la contribuente col mezzo all’esame ha cumulato censure per violazioni di legge e per error in procedendo senza però distinguere – nell’illustrazione del motivo – tra di essi e senza illustrare le argomentazioni sottese ad ognuno di questi; ciò, con negazione della regola della chiarezza nella formulazione del mezzo e determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile a questa Corte l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 7394 del 2010; n. 20355 del 2008; n. 9470 del 2008; v. anche Cass. n. 19910 del 2016);

– in disparte il difetto di autosufficienza in merito alla trascrizione in ricorso dei motivi di impugnazione concernenti la invalidità della cartella asseritamente svolti dalla contribuente in sede di gravame e non presi in considerazione dalla CTR per avere fatto riferimento alla sentenza n. 55/01/11, la censura non coglie il decisum, avendo la CTR fondato la decisione sulla considerazione assorbente del passaggio in giudicato della sentenza n. 55/01/11 con cui erano stati dichiarati inammissibili, per tardività, i ricorsi avverso gli atti impositivi presupposti, essendo la relativa notifica risultata conforme alla L. n. 890 del 1992, art. 8; pertanto, il fondamento della decisione del giudice di appello va rinvenuto nel rilievo assorbente dell’efficacia del giudicato esterno costituito, nella specie, dalla sentenza n. 55/01/11, alla luce del quale era risultato infondato il motivo di impugnazione circa la nullità della cartella per invalidità derivata dalla asserita nullità dei presupposti atti impositivi per irregolare notifica degli stessi; ciò, in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. Sez. 6 – 5, n. 5478 del 05/03/2013; Sez. 2, n. 11314 del 10/05/2018);

-infine, il motivo nella parte in cui investe direttamente la cartella denunciandone la nullità per difetto assoluto di notifica degli avvisi di accertamento – si risolve in una doglianza non riguardante neppure indirettamente il “decisum” della sentenza gravata ma esclusivamente la cartella esattoriale e, come tale, pertanto, si profila inammissibile; in termini è sufficiente il richiamo di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007, Cass., sez. 6-5, n. 9812 del 12/5/2016, in relazione al principio secondo il quale: “La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate”;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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