Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1184 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 21/01/2020), n.1184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12278/2017 proposto da:

Conserve Italia soc. coop. agricola, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato Di Gioia Giovan

Candido, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiani Francesco,

Migotto Luca, Valtancoli Domenica Paola, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Sirec Engineering S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Stella Richter Mario, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cecchella Claudio,

Costantino Giorgio, Ledda Alberto, giuste procure speciali per

Notaio Dott. S.E.M. di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO, che si riporta alla requisitoria depositata per

la camera di consiglio del 24.1.2018 ed insiste per il rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Valtancoli che si riporta ed

insiste per l’accoglimento;

uditi, per la controricorrente, l’Avvocato Costantino e l’Avvocato

Cecchella che si riportano alle difese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con contratto di fornitura del 10 maggio 2005, contenente clausola compromissoria per arbitrato rituale, Conserve Italia soc. coop. agricola affidò alla Sirec Engineering s.r.l. la realizzazione di macchine distributrici alimentari. Le parti tra il (OMISSIS) raggiunsero, quindi, un diverso regolamento dei loro interessi.

La Sirec Engineering s.r.l. con domanda arbitrale del 22 ottobre 2007 chiese l’accertamento della nullità dell’accordo di risoluzione consensuale concluso tra le parti, allegando l’abuso di dipendenza economica.

Con lodo arbitrale reso a maggioranza il 25 ottobre 2008, Conserve Italia soc. coop. agricola fu, quindi, condannata al risarcimento del danno in favore della controparte, liquidato in Euro 11.560.000,00, di cui Euro 3.000.000,00 a titolo di danno da disorganizzazione aziendale ed il residuo per mancato guadagno.

La Corte d’appello di Bologna, innanzi alla quale il lodo è stato impugnato il 19 novembre 2008, con sentenza del 6 aprile 2017 ha respinto l’impugnazione.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che:

a) non è concedibile la rimessione in termini, sebbene l’attrice non avesse impugnato il lodo anche per violazione di plurime regole di diritto, in ossequio al nuovo art. 829 c.p.c., come risultante dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in quanto non costituisce un overruling la sentenza della Corte di cassazione del 19 aprile 2012, n. 6148, la quale ha reputato applicabile, invece, la vecchia disciplina agli arbitrati anteriori, non trattandosi di mutamento imprevedibile della precedente interpretazione di legittimità, e posto che la stessa attrice menziona, per la tesi contraria, solo la dottrina e precedenti della giurisprudenza di merito;

b) non sussiste ultrapetizione ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il lodo liquidato il danno da “disorganizzazione del ciclo produttivo”;

c) non sussiste omessa motivazione ex art. 823 c.p.c., n. 5 e art. 829 c.p.c., n. 5, quanto alla censura di asserita esistenza del danno in re ipsa per la disorganizzazione produttiva;

d) non sussiste la violazione del contraddittorio ex art. 830 c.p.c., n. 9, motivata per il fatto che la necessità della riconversione produttiva non fosse stata dedotta e Conserve Italia soc. coop. agricola, sul punto, non avesse potuto esprimere difese;

e) il motivo che lamenta la motivazione contraddittoria, ai sensi dell’art. 823 c.p.c., n. 5 e art. 829 c.p.c., nn. 5 e 11, per avere il lodo, da un lato, respinto la domanda di risarcimento con riguardo ai danni morali, e, dall’altro lato, accolto la domanda di risarcimento del danno da disorganizzazione del ciclo produttivo, richiesti globalmente per la somma di Euro 3.000.000,00, vuole in realtà lamentare solo, inammissibilmente, la mancata prova del danno;

f) è mera questione di merito, non di omessa motivazione come denunziato, la doglianza relativa alla liquidazione del danno da mancato guadagno nella misura del 10%, in adesione acritica ai calcoli della Sirec s.r.l.;

g) non sussiste difetto di motivazione ed ultrapetizione, con riguardo alla concessione di rivalutazione monetaria, interessi e pretesa duplicazione del risarcimento, liquidato sia per il mancato guadagno, sia per la disorganizzazione produttiva, attesa la natura risarcitoria dell’importo e trattandosi, per il resto, di questione di merito;

h) non sussiste vizio motivazionale, mancata pronuncia su eccezioni, violazione del contraddittorio, ultrapetizione e violazione del diritto di difesa, con riguardo all’accertato abuso di posizione dominante, in ordine alla quale il lodo ha adeguatamente argomentato che la risoluzione del primo contratto e la conclusione di altri due fu abusiva;

i) non è violato l’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 830 (rectius 829) c.p.c., comma 3, per avere il lodo qualificato come abusiva una libera contrattazione commerciale, per la compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di difesa, posto che l’accertamento della condotta abusiva costituisce proprio l’applicazione della L. n. 192 del 1998, art. 9;

l) la condanna alle spese ha tenuto correttamente conto dell’esito complessivo della lite, nonostante la riduzione dell’originaria pretesa.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso la soccombente, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria, con istanza di trattazione in pubblica udienza.

Ha resistito con controricorso la Sirec Engeneering s.r.l. in liquidazione, depositando una memoria.

Con ordinanza n. 7296 del 2018, la causa è stata portata alla pubblica udienza e, quindi, con ordinanza interlocutoria n. 20472 del 2018 essa è stata rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, in ordine alla seguente questione di massima di particolare importanza, su cui le S.U. enunciassero un generale principio di diritto: “Se, con riguardo alla vicenda ermeneutica dell’art. 829 c.p.c. e D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27 sia applicabile il principio del prospective overruling o, comunque, la rimessione in termini per “causa non imputabile” della decadenza, con riguardo alla nuova interpretazione delle predette disposizioni, resa dal giudice di legittimità, che abbia radicalmente disatteso la precedente interpretazione letterale offerta dalla giurisprudenza di merito (e, segnatamente, dal giudice chiamato a decidere l’impugnazione del lodo arbitrale), cui l’impugnante si era conformato”.

La questione è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4135 del 2019, che ha respinto il primo motivo del ricorso e rimesso della causa alla Prima Sezione civile per la decisione sui rimanenti motivi.

Le parti hanno depositato le memorie di cui all’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo – respinto dalle Sezioni unite – la ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 184-bis, ora art. 153 c.p.c., comma 2, avendo la corte del merito respinto l’istanza di rimessione in termini, volta a dedurre i motivi di impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non proposti unicamente in ragione del tenore letterale inequivoco di cui all’art. 27 D.Lgs. medesimo, suffragato dalle opinioni della dottrina e della giurisprudenza dell’epoca; mentre solo a partire dalla sentenza di Cass. 19 aprile 2012, n. 6148 è stata enunciata la tesi permissiva opposta – peraltro, con ulteriori smentite successive, sino all’intervento nomofilattico di Cass., sez. un., 9 maggio 2016, n. 9284 – in virtù della interpretazione ritenuta costituzionalmente orientata della riforma, divergente dal tenore letterale della disposizione.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9, per omessa pronuncia su molteplici motivi di impugnazione del lodo, proposti ex art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 9, in quanto, innanzi alla corte d’appello, Conserve Italia soc. coop. agricola denunziò l’ultrapetizione e la violazione del principio del contraddittorio, con nullità del lodo, dal momento che la controparte aveva invocato innanzi agli arbitri la L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 2, con riguardo alla fattispecie abusiva della “imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie” (per il fatto di essere stata indotta da Conserve a rinegoziare in senso più sfavorevole il contratto), non a quella della “interruzione arbitrarla delle relazioni commerciali in atto”, invece ritenuta dagli arbitri: ma la corte del merito non ha affatto risposto, limitandosi, al riguardo, a sostenere che gli arbitri hanno ben motivato e che l’attrice pretenderebbe una diversa valutazione dei fatti; nè la nuova domanda poteva emergere in sè dalla lettura dei bilanci di Sirec s.r.l., come invece affermato dal giudice territoriale, in quanto era necessario provocare un contraddittorio espresso al riguardo. Ed, in punto di fatto, non è vero che vi fu riconversione delle attività produttive di controparte, ma è certa la prosecuzione di esse, senza soluzione di continuità (progettazione e produzione di macchine refrigeranti distributrici di bevande).

Con il terzo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, laddove la corte del merito ha respinto l’impugnazione del lodo per violazione del cd. ordine pubblico sostanziale, avendo gli arbitri ravvisato l’abuso di dipendenza economica in una libera, ponderata e concordata rinegoziazione di un contratto, seguita da comportamenti coerenti per ben due anni tenuti da entrambe le parti, con lesione del bene primario della libertà negoziale ex art. 41 Cost. e della norma inderogabile L. n. 192 del 1998, ex art. 9 posto che di abuso si può parlare solo in presenza di una condotta arbitraria e priva di razionalità aziendale, che era onere di controparte dimostrare: laddove gli arbitri hanno posto a carico di Conserve l’onere di provare l’interesse di Sirec s.r.l. a modificare il precedente contratto.

Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa il motivo di impugnazione del lodo, vertente sulla violazione dell’ordine pubblico processuale ex art. 829 c.p.c., comma 3, in ragione del mancato rispetto, da parte degli arbitri, del principio del contraddittorio, di quello dispositivo ex art. 115 c.p.c. e del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, motivo neppure preso in considerazione della decisione impugnata.

2. – Il secondo ed il quarto motivo, che, presentando profili in parte sovrapponibili, vanno trattati insieme, sono infondati.

L’inquadramento dei fatti dedotti dalla parte nella esatta fattispecie normativa è giudizio di diritto, espletabile d’ufficio dal giudice.

E’ noto, invero, che l’applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità-doverosità, per il giudice, di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, come pure nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tre il chiesto ed il pronunciato.

Le censure di violazione del contraddittorio, d’altro canto, sono state disattese dalla corte del merito, che non ha ritenuto immutati i fatti sostanziali della pretesa della parte cha ha adito il collegio arbitrale, senza che, dunque, possa alla stessa ascriversi un vizio di omessa pronuncia.

3. – Il terzo motivo non può essere accolto.

3.1. – Conserve Italia soc. coop. agricola, nell’impugnare il lodo innanzi alla Corte d’appello, censurò la violazione della L. n. 192 del 1998, art. 9 formulata dalla medesima sub specie dell’ordine pubblico – quale error in iudicando che si traduce nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti – ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, reputata la disciplina da applicare.

Lamentò, in particolare, Conserve Italia soc. coop. agricola, innanzi alla Corte d’appello, che il lodo violasse la L. n. 192 del 1998, art. 9 oltre che l’art. 41 Cost., perchè esso aveva ritenuto integrare una condotta di abuso di dipendenza economica ciò che, invece, rappresentava solo la conclusione di un libero accordo, raggiunto fra le parti il 13 marzo 2006, con il quale le stesse avevano risolto il precedente contratto (di fornitura di 4.000 erogatori e di 4.000 mobiletti, oltre alle relative chiavi di ricarica e di pagamento) e provveduto alla stipula dei due nuovi contratti di fornitura in data 16 marzo 2006 (nei quali era stata, parimenti, prevista la fornitura di 4.000 erogatori e 4.000 mobiletti, oltre alla cessione a Sirec Engineering s.r.l. di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale sui detti apparecchi di distribuzione automatica, nonchè l’acquisto di minimo 5.000 apparecchi di distribuzione di bevande): contratti, questi ultimi, eseguiti dalle parti pacificamente per quasi due anni, senza nessuna contestazione.

3.2. – la L. n. 192 del 1998, art. 9 vieta l’abuso di dipendenza economica instaurata tra una ed altra impresa, fra le quali intercorra un rapporto contrattuale.

La norma ha cura di fornire una definizione (seppur contenente elementi indeterminati) di “dipendenza economica”: la “situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.

Quanto all'”abuso”, la norma afferma che esso può consistere “nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto”.

Sì tratta di nozioni indeterminate, che spetta all’interprete riempire di significato, in coerenza con la ratio normativa ed i principi dell’ordinamento.

Al comma 3, quindi, è sancita la nullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica; ne segue, altresì, il risarcimento del danno (di natura contrattuale: Cass., sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906).

3.3. – L’art. 41 Cost. è la norma di riferimento, quando si incida sulle pattuizioni contrattuali che si esplicano sul mercato.

La materia attiene all’ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi primari su cui si regge la civile convivenza nella comunità nazionale (cfr., fra le altre, Corte Cost. 11 maggio 2017, n. 108), in un certo momento storico ed, in particolare, nei suoi aspetti economici, sulla base di quanto si trae dalla Costituzione, dai patti e dalle dichiarazioni internazionali, e dalla legge.

Viene così accolta la nozione di ordine pubblico economico, inteso come ordine pubblico dei rapporti tra privati in materia economica, per il quale sussiste detto interesse all’esercizio corretto e ragionevole dell’autonomia privata.

Il principio è quello della libertà di iniziativa economica, riflesso anche nelle regole dell’autonomia privata (art. 1322 c.c., comma 1) e dell’efficacia vincolante del contratto fra le parti (art. 1372 c.c., comma 1), cui limiti possono essere posti in virtù di specifiche esigenze di tutela positivamente normate, alla stregua dell’art. 41 Cost..

A questa categoria di principi va ricondotta anche la disciplina dettata dall’art. 9 legge ordinaria sulla subfornitura, che attiene più generalmente, come ormai si concorda dagli interpreti, all’ordine pubblico del mercato.

3.4. – la L. n. 192 del 1998, art. 9 costituisce fattispecie riconducibile al più vasto tema dell’abuso del diritto, quale applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza: si tratta di canoni, alla cui stregua valutare la condotta idonea a ripercuotersi nella sfera giuridica di un altro soggetto.

I ricordati concetti sono evocati dal menzionato art. 9, comma 2: laddove richiama, in modo non tassativo, l’imposizione di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose e l’interruzione “arbitraria” delle relazioni commerciali in atto.

Trattandosi di concetti indeterminati, vale quanto afferma questa Corte in tema di clausole generali, laddove ritiene che si tratti di giudizio di diritto: ivi, infatti, la legge delinea “un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa (…); tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge” (così Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; nonchè, e multis, Cass. 6 novembre 2017, n. 26273; Cass. 25 maggio 2017, n. 13196; Cass. 25 maggio 2017, n. 13178; Cass. 24 novembre 2016, n. 24023; Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 24 marzo 2015, n. 5878; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 4 maggio 2005, n. 9266).

La nozione di abuso del diritto che si fonda sulle predette clausole generali si collega al concetto, proprio della nostra tradizione costituzionale, della utilità sociale (cfr. art. 41 Cost.; v. pure la funzione sociale ex art. 42 Cost.), nell’ambito del pieno riconoscimento della libertà d’impresa, dato che l’iniziativa economica privata è libera (art. 41, comma 1) e deve rispettare le libertà altrui (art. 41, comma 2), dunque con duplice richiamo al concetto.

In tal modo, la L. n. 192 del 1998, art. 9 provvede a circoscrivere le condotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati che compongono le fattispecie, ma che, appunto, devono essere interpretate e rese concrete dagli interpreti nell’individuazione delle condotte fattuali che integrano violazione del divieto, e non, invece, il legittimo esercizio del diritto d’intrapresa economica. L’ordinamento, invero, tutela la libertà d’impresa, anche di quella dominante: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profitto che, secondo l’iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competere alla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenuto dall’impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possa giustificare sulla base delle necessità dell’impresa, vuoi di tipo economico, vuoi di tipo industriale e tecnico, nell’ambito dei propri processi produttivi o distributivi, al contrario mirando ad “appropriarsi” del legittimo margine di profitto altrui.

Prima di tale momento, le conseguenze sanzionatorie, incisive per la libertà negoziale, previste dalla legge non possono operare; pena il rischio di soluzioni, in definitiva, disfunzionali per il sistema, che finirebbero anzi per contrastare gli obiettivi voluti, al di là della singola vicenda concreta, costituendo, piuttosto, ostacoli allo stesso sviluppo dell’impresa c.d. dipendente.

Nell’interpretazione ed applicazione dell’art. 9 cit. è, pertanto, essenziale l’enucleazione della causa del contratto, nozione sorta per l’esigenza di una verifica della cosiddetta “razionalità mercantile” delle convenzioni fra i privati, ed ora intesa unanimemente quale causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Occorre l’individuazione di una condotta contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali trasli nell’illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla cd. razionalità del mercato.

L’impostazione seguita assume un criterio teleologico di valutazione, in cui l’abuso viene descritto come uno sviamento del diritto rispetto alla sua funzione tipica, le facoltà ed i poteri inerenti a un diritto soggettivo venendo utilizzati dal titolare per perseguire un interesse diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti.

Il confine tra comportamento “lecito”, anche se gravoso per la controparte, e comportamento “vietato” passa dunque per l’accertamento, in via di fatto, della liceità dell’interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Per questa via, l’atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie; e, tuttavia, ciò non è dato allorchè, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, “tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi” (cfr. Cass. 7 maggio 2013, n. 10568; Cass. 29 maggio 2012, n. 8567).

Proprio in quanto si supera il principio della c.d. autoresponsabilità imprenditoriale, mettendo fuori gioco l’autonomia contrattuale ed il vincolo negoziale raggiunto dalle parti – senza che ricorrano i presupposti dei rimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 c.c. e ss. – la valutazione delle condotte deve essere svolta secondo criteri approfonditi, completi e coerenti.

Atteso il principio costituzionale della libertà d’iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sè, di una diversa forza negoziale delle parti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni: non avendo l’arbitro, così come il giudice, il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde l’esigenza di accertare, in concreto, l’esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata.

In definitiva, nell’applicazione della norma, è necessario:

1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se l’altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l’avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);

2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.

L’onere della prova di tali presupposti resta a carico dell’attore che invochi le tutele L. n. 192 del 1998, ex art. 9.

3.5. – La predetta censura è stata disattesa dalla sentenza impugnata.

Conserve Italia soc. coop. agricola aveva ampiamente insistito, nell’atto di impugnazione del lodo, sul fatto che il succedersi dei contratti, così come dalle parti descritto e sopra riportato, non fosse inquadrabile nella fattispecie dell’interruzione delle relazioni commerciali, o di atto comunque abusivo, essendo stato sostituito semplicemente un accordo con un altro, nel perseguimento di un interesse legittimo di ciascuna parte.

Ma gli arbitri hanno, in punto di fatto, disatteso tale assunto, reputando invece provato, anche sulla scorta di una consulenza tecnica, l’abuso di dipendenza economica, nella stipulazione del diverso complessivo accordo negoziale del 2006, sopra descritto.

Nè la corte territoriale non è entrata nel merito della vicenda concreta, secondo i limiti propri della impugnativa di lodo arbitrale.

Sebbene, al riguardo, la motivazione della tesi accolta, esposta dalla corte d’appello, sia alquanto sintetica, essa è, tuttavia, non più attaccabile in questa sede di legittimità: posto che, nel delibare il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione (nei limiti in cui questa rileva, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) della sentenza che abbia deciso l’impugnazione del lodo (cfr. Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 15 marzo 2007, n. 6028).

Peraltro, neppure la corte d’appello può ripetere il giudizio sul fatto: nella specie, in particolare, all’inquadramento della vicenda concreta nella fattispecie dell’abuso di dipendenza economica ex alla L. n. 192 del 1998, art. 9 – dopo avere accertato, nel merito, la natura illecita della condotta di Conserve, allorchè si attuò tra le parti una successione di contratti, reputata abusivamente imposta – hanno provveduto esclusivamente gli arbitri, cui le parti hanno rimesso la controversia, nella loro piena autonomia.

Una volta che gli arbitri abbiano accertato l’assenza di alternative economiche sul mercato ed escluso che le parti siano addivenute ad una libera regolamentazione dei loro rapporti, perseguendo in modo plausibile il loro interesse, al contrario individuando una condotta contraria a buona fede di un contraente, non è più dato di rimettere in discussione, in fatto, detti accertamenti.

4. – La complessità della controversia e le questioni di diritto implicate, alcune delle quali nuove, tanto da comportare l’avvenuta remissione alle Sezioni unite, inducono alla compensazione delle spese di lite per il giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA