Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1184 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1184 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 27554-2012 proposto da:
DELLE MONACHE LUCIANA DLLLCN49D59M082Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,
presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO
EMILIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che 1o rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 21/01/2014

legis;

resistente

£111,
avverso il decreto n. 410/2012 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 24/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MANNA;
udito

l’Avvocato

RANIERI

RODA,

con

delega

dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE difensore della
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione e per
l’assorbimento del motivo delle spese.

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE

IN FATTO
Con ricorso del 20.10.2010 Luciana Delle Monache adiva la Corte
d’appello di Perugia per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo

diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n.848/55, per
l’eccessiva durata di una causa di lavoro instaurata innanzi al Tribunale di
Viterbo nell’apriIe del 2000 e conclusasi innanzi alla Corte d’appello di Roma
con sentenza pubblicata il 27.7.2009.
Con decreto del 24.4.2012 la Corte perugina, in accoglimento del ricorso,
liquidava in favore della ricorrente la somma di C 1.500,00, per due anni di
durata eccedente, oltre alle spese, che liquidava in complessivi C 700,00, oltre
accessori di legge. Ricostruita la durata del giudizio presupposto in circa tre
anni per il primo grado e in circa quattro per l’appello, la Corte territoriale
considerava superato il limite di ragionevole durata per il solo giudizio
d’appello e per soli due anni.
Per la cassazione di tale decreto Luciana Delle Monache propone ricorso,
affidato a due motivi.
Per il Ministero della Giustizia l’Avvocatura generale dc113 Stato ha
depositato un “atto di costituzione”, allo scopo di partecipare alla discussione
della causa.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in
forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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2001, n.89, in relazione all’art.6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei

1. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/01 e degli artt. 6, 13 e 41
Convenzione EDU, in connessione col vizio d’insufficiente e/o contraddittoria
motivazione.

durata eccedente il limite di ragionevolezza abbia considerato lo svolgimento
non dell’intero processo, ma delle sue singole fasi, di talché ha finito per
sottrarre da ciascun grado di giudizio, per arrotondamento, otto mesi di durata
eccedente, così riducendo di sedici mesi il quantum indennizzabile.
2. – Col secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa
applicazione del:” art. 91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 127 del 2004.
La censura lamenta che la Corte territoriale, ancora vigente il suddetto
D.M., abbia liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari,
ammontanti, per diritti ed onorari, a

e 952,00.

3. – Il primo motivo è fondato.
Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, in tema di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile
individuare degli “standard” di durata media ragionevole per ogni fase del
processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti
dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art.
6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguarao all’intero
svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della
proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad
una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare
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Parte ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale nel valutare la

nella sua complessiva articolazione; non rientra, pertanto, nella disponibilità
della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando
per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite
della ragionevolezza (Cass. nn. 23506/08 e 14786/13).

frazionata il giudizio sul superamento o non del termine di durata ragionevole
del giudizio presupposto, considerando, cioè, separatamente ciascun grado di
giudizio. In tal modo, detta Corte ha operato due volte (e non una sola, come
sarebbe stato in ipotesi lecito) un arrotondamento per eccesso della durata
ragionevole, con un conseguente riflesso sulla determinazione del quantum
indermizzabile.
Ne deriva la violazione dell’art. 2 legge n. 89/01 nel testo in allora vigente.
4. – L’accoglimento del primo motivo, implicando un rinnovato
regolamento delle spese all’esito del giudizio di rinvio, assorbe l’esame del
secondo mezzo d’annullamento.
5. – S’impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato con rinvio
ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle
spese di cassazione, ai sensi dell’art. 385, 3° comma c.p.c.

P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il
decreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 5.11.2013.

3.1. – Nello specifico, invece, la Corte territoriale ha operato in maniera

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