Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11839 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. III, 14/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, societa’ con unico socio

soggetta a direzione e coordinamento di Enel SpA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta Procura speciale alle

liti per atto notaio Nicola Atlante di Roma in data 31.10.2008, n.

rep. 29569, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7992/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – Il tribunale di Napoli, con sentenza del 3.7.2008, in riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli, condannava l’Enel Distribuzione spa a pagare a R.M. la somma di Euro 25,00 a titolo di risarcimento dei danni per pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), in quanto la responsabilita’ della convenuta non era esclusa dalla mancata fornitura di energia alla stessa da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questi un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Enel Distribuzione.

Non ha svolto attivita’ difensiva la parte intimata. Con unico, complesso motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; nonche’ la violazione dell’art. 1218 c.c. con riferimento allo stesso decreto legislativo.

Assume la ricorrente che la s.p.a.. GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale – e’ una societa’ sostanzialmente di proprieta’ del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attivita’ di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; che l’Enel non puo’ ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale societa’, quindi, non puo’ essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.

Il motivo e’ manifestamente fondato e va accolto. Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e percio’ fino alle cabine primarie dell’Enel Distribuzione) e’ gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non puo’ procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale. Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attivita’ diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887). Pertanto la s.p.a. GRTN non puo’ considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c. poiche’ e’ un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico ed e’ posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti, non tutti i soggetti della cui attivita’ il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c. Possono considerarsi tali tutti e soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore medesimo, ovvero allorche’ sussista un collegamento tra l’attivita’ del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non puo’ essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione in quanto non e’ stato liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma e’ posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

L’accoglimento del motivo sotto questo assorbente profilo rende superfluo l’esame delle ulteriori censure ed impone la cassazione della sentenza.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Sulla base di quanto sopra detto va, quindi, rigettata la domanda”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la Corte puo’ decidere nel merito, con il rigetto della domanda.

Sussistono giusti motivi (in particolare l’eccezionalita’ e vastita’ dell’evento e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici) per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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