Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11839 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30009-2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Selci in

Sabina, 14, presso lo studio dell’avvocato Fabio Dauri,

rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Luti De Sere;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi

Solimena del Foro di Milano e Nicola Aldo Solimena del Foro di

Genova;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2019 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’ing. M.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che respingendo il suo gravame, confermava la pronuncia del tribunale che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Condominio (OMISSIS) gli aveva ingiunto, in qualità di nudo proprietario di un appartamento facente parte dell’edificio condominiale, il pagamento di Euro 6.320.34 a titolo di quota spese condominiali per il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura delle facciate condominiali;

– la corte territoriale ha ritenuto infondato l’appello del M. perchè l’intervento cui si riferisce il richiesto pagamento, inerisce a muri maestri dell’edificio, parti necessarie del condominio che debbono essere mantenute, attraverso interventi conservativi e rinnovativi, in condizioni di efficienza strutturale e strumentale; a tal fine ed in applicazione dei criteri fissati nell’art. 1005 c.c., comma 2, nonchè in considerazione dell’entità significativa della spesa (complessivamente pari a circa Euro 89.000,00 oltre iva) nonchè della causalità della medesima, la corte territoriale ha ritenuto legittimo, sensi degli artt. 1004 e 1005 c.c. che la stessa sia posta a carico del nudo proprietario e non dell’usufruttuaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’unico motivo – con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ovvero l’erronea imputazione delle spese condominiali di ritinteggiatura delle facciate esterne del fabbricato al nudo proprietario anzichè all’usufruttuario – è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1) (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017);

– è sostenuto da tempo e costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte che le opere straordinarie deliberate dal condominio siano a carico del nudo proprietario (cfr. Cass. 10611/1990; id. 16774/2013, cfr. con riguardo alla locazione Cass. 27540/2013);

– a fronte di ciò le considerazioni del ricorrente, volte a contestare la qualifica di “riparazione straordinaria” attribuita dai giudici di merito all’intervento cui si riferisce il richiesto pagamento, in applicazione dei criteri legali della natura strutturale, strumentale, economica e causale delle stesso, non sono idonee a contrastare la correttezza della conclusione formulata, risolvendosi in una diversa interpretazione della domanda priva di riscontro giuridico e, peraltro, neppure supportata dall’indicazione di elementi di fatto riguardanti la effettiva frequenza dell’intervento manutentivo de quo, astrattamente rilevante per apprezzarne la criticata straordinarietà;

– l’inammissibilità dell’unico motivo comporta l’inammissibilità del ricorso;

– in applicazione del principio della soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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