Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11838 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., residente in (OMISSIS),

rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso in calce al

ricorso dall’Avvocato RIZZO Antonio, elettivamente domiciliato presso

il suo studio in Catania, via V. Giuffrida n. 85;

– ricorrente –

contro

P.S. e R.S., residenti in

(OMISSIS), rappresentati e difesi per procura speciale per atto

del

notaio Paolo Di Giorgi di Catania del 28 gennaio 2010, tep. n.

40.003, dall’Avvocato Barletta Caldarera Giacomo, elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Paolo Farnese in Roma, via

Giovanni Nicotera n. 24;

– controricorrenti –

e

C.M., B.F., F.G.,

Z.M.P., C.A. e P.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 692 della Corte di appello di Catania,

depositata il 24 luglio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

aprile 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 22 ottobre 2005, R.A. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 692 della Corte di appello di Catania, depositata il 24 luglio 2004, che, per quanto qui ancora interessa, aveva rigettato il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che, su domanda dei suoi vicini P.S. e R.S., lo aveva condannato alla riduzione in pristino del tetto del suo fabbricato sito in (OMISSIS), avendo il giudice del gravame affermato che i lavori da lui eseguiti, avendo determinato l’innalzamento del colmo del tetto, spostando verso l’alto la copertura del fabbricato ed aumentandone la cubatura, costituivano sopraelevazione e che essi erano stati compiuti in violazione dell’obbligo assunto dal convenuto nei confronti degli attori di non sopraelevare il proprio fabbricato.

Resistono con controricorso P.S. e R.S., mentre gli altri intimati, che avevano proposto nei confronti del R. analoga domanda, che era stata respinta in primo ed in secondo grado, non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione, censurando la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto che costituisse sopraelevazione il mero sollevamento del colmo del tetto, in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, che invece identifica la sopraelevazione con la costruzione di nuovi piani. Il mezzo è inammissibile, oltre che infondato.

Inammissibile in quanto, pur denunziando un vizio di motivazione della sentenza impugnata, censura in realtà una violazione di legge, in quanto critica l’interpretazione della nozione di sopraelevazione fatta propria dal giudice di merito, che è nozione di carattere giuridico, atteso che la sua definizione è fatta dalla legge (art. 1127 cod. civ.).

Il motivo è comunque infondato, avendo la Corte di merito applicato la nozione di sopraelevazione in conformità con l’orientamento di questa Corte, che qui va ribadito, secondo cui costituisce “sopraelevazione” l’intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, in modo da occupare lo spazio sovrastante e superare l’originaria altezza dell’edificio ( Cass. n. 19281 del 2009; Cass. n. 2865 del 2008;

Cass. n. 7764 del 1999 ). La nozione di “sopraelevazione” non va pertanto limitata alla costruzione di nuovi piani dell’edificio, così come ritenuto dal ricorrente, ma si estende ad ogni intervento che comporta l’innalzamento della copertura del fabbricato. Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto che costituisse sopraelevazione il mero sollevamento del colmo del tetto, senza considerare che l’altezza dell’edificio va misurata alla gronda e che comunque la semplice sostituzione del tetto di per sè non può comportare l’innalzamento della fabbrica, se non viene modificata la linea di gronda dell’edificio. La sentenza omette inoltre di motivare sia sull’entità della sopraelevazione che sulle ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva rilevato che la gronda non era stata modificata.

Il motivo va dichiarato inammissibile e comunque infondato per le medesime ragioni esposte in occasione dell’esame del mezzo precedente. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere, senza alcuna motivazione, compensato tra le parti le spese di giudizio, pur avendo respinto l’appello avanzato da C.M., B.F., F.G., Z.M.P., C.A. e P. E..

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha infatti respinto sia l’appello principale proposto dall’odierno ricorrente che quello incidentale avanzato dagli intimati. La statuizione del giudice di compensazione delle spese di lite trova pertanto legittimo fondamento nella reciproca soccombenza delle parti suddette. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza; nulla invece si dispone per gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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