Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11838 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. II, 18/06/2020, (ud. 11/01/2019, dep. 18/06/2020), n.11838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6873/2018 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

TREDICINE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRA DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9312/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 10786/2016, accogliendo la domanda avanzata da Q.B., condannava la Fondiaria Sai s.p.a. (attuale UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) al pagamento della somma di denaro di Euro 220,00, quale corrispettivo dovuto al Q. per l’attività di perito assicurativo, svolta su incarico della compagnia assicurativa in relazione ad un sinistro stradale.

1.1 In data 20.12.2016, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ammetteva il Q., in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9312/2017 del 18.09.2017, accogliendo l’appello proposto dalla UnipolSai s.p.a., riformava la sentenza, rigettava la domanda di pagamento promossa da Q.B. e lo condannava alla refusione delle spese relative al doppio grado di giudizio.

2.1 Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Napoli, dopo aver escluso che la mancata riunione delle cause potesse essere oggetto di motivo di impugnazione, rilevava che, a prescindere dalla questione relativa all’improponibilità della domanda avanzata per abusivo frazionamento del credito, la pretesa creditizia del Q. fosse fondata sull’esistenza tra le parti di un accordo tacito sulla misura del compenso formatosi nel corso di un pluriennale rapporto di collaborazione.

Nella specie, tra le parti vigeva un accordo, per fatti concludenti, riguardante le modalità di svolgimento del loro rapporto, nonchè l’entità del compenso da corrispondere e che, negli innumerevoli incarichi peritali ricevuti da Q.B., risultava che a questi fosse corrisposto un compenso inferiore rispetto a quello di cui alle tariffe professionali.

3. Q.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli sulla base di sei motivi, invocando la trattazione del ricorso in pubblica udienza davanti alle le Sezioni Unite.

3.1 UnipolSai s.p.a. ha resistito con controricorso.

4. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

4.1 Le parti hanno depositato le memorie oltre il termine dei dieci giorni prima dell’udienza in Camera di consiglio, di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va respinta l’istanza del ricorrente che chiede che il ricorso sia trattato in pubblica udienza innanzi le Sezioni Unite. Deve affermarsi, infatti, che non sussistono le ragioni stabilite dall’art. 374 c.p.c., per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, dato che la questione di diritto su cui si incentra il ricorso è stata recentemente decisa già in senso uniforme in tutte le ordinanze rese da questa corte tra le medesime parti, all’esito delle adunanze ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, peraltro condividendo il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U., n. 4090/2017.

1.1 Va del pari respinta l’istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, in quanto il ricorso non presenta nuove tematiche non ancora affrontate da questa Corte nelle precedenti pronunce.

1.2 Va, altresì, respinta la richiesta di riunione dei vari giudizi chiamati all’odierna udienza, posto che – pur nell’evidente identità della questione – si tratta di ricorsi aventi ad oggetto l’impugnazione di sentenze diverse, relative ad incarichi diversi, ancorchè riferibili ad un unico rapporto di durata tra le parti.

2. Quanto ai motivi del ricorso, si osserva che, con il primo di essi, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., perchè il giudice di appello, nel richiamare la sentenza di questa Corte n. 3093/1999, avrebbe omesso di considerare la successiva sentenza della stessa Corte n. 22631/2011, secondo cui l’istituto della riunione dei giudizi connessi, in quanto finalizzato alla garanzia dell’economia processuale, si applica anche in sede di legittimità.

2.1 La censura è inammissibile perchè nuova.

Il ricorrente non aveva proposto la questione nelle fasi di merito, posto che era stata UnipolSai s.p.a. a dedurre il presunto vizio come primo motivo di appello. 3. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 111 Cost., in quanto il frazionamento del credito si potrebbe configurare soltanto quando, in presenza di un’unica causa petendi, il creditore frazioni irragionevolmente il petitum, violando in tal modo i canoni di buona fede e correttezza e realizzando un abuso dello strumento processuale, ma non anche quando, come nel caso di specie, il creditore agisca separatamente in ragione di diversi e autonomi incarichi, ottenuti dalla stessa compagnia assicurativa.

3.1 Con il terzo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19 quaterdecies, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare la natura vessatoria delle clausole che determinano il compenso del professionista in modo non equo e non tenendo conto della natura, qualità e quantità della prestazione e, conseguentemente, ritenerle nulle, determinando il compenso dovuto al ricorrente in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto.

3.2 Con il quarto motivo, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che Q.B. avesse accettato, per facta concludentia, un compenso inferiore alle tariffe professionali, posto che lo stesso non aveva affatto percepito per ciascun incarico l’importo fisso di Euro 40,00, ma piuttosto importi variabili, come dimostrato dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso in Cassazione.

3.3 Con il quinto motivo, si deduce la violazione del giudicato implicito derivante dalle sentenze n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016 di questa Corte, posta l’identità tra la questione trattata in quei giudizi e quella oggetto del presente giudizio.

3.4 Con il sesto, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite con le pronunce n. 23726/2007 e n. 4090/2017, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la parcellizzazione del credito è ammessa ogni volta che essa corrisponda ad un apprezzabile interesse del creditore, anche in relazione a crediti nascenti da un unico rapporto di durata o a rapporti complessi. Inoltre, il Tribunale non avrebbe potuto comunque respingere la domanda di pagamento proposta dal Q., ma avrebbe dovuto determinare il compenso professionale a costui spettante con ricorso al criterio equitativo, tenendo conto del principio di proporzionalità tra corrispettivo e natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite, nonchè dell’utilità effettivamente conseguita dalla committente.

3.5 Tutte le doglianze sopra elencate possono essere da questa Corte esaminate congiuntamente, vista la loro intima connessione, e vanno dichiarate inammissibili.

Il ricorso in esame non ha colto la ratio decidendi della sentenza del Tribunale di Napoli, che ha ritenuto infondata la pretesa di Q.B., dopo che tra il predetto e la compagnia assicurativa UnipolSai s.p.a. si era concluso un contratto per facta concludentia, nella cui esecuzione l’odierno ricorrente si era adeguato alle modalità previste per il pagamento delle sue spettanze, utilizzando il particolare sistema informatico di fatturazione predisposto dalla compagnia – che accettava le parcelle solo se conformi ai criteri amministrativi elaborati dalla compagnia stessa – senza mai sollevare eccezioni sino al momento dell’interruzione del rapporto, dimostrando in tal modo di aver sostanzialmente accettato i termini del rapporto sulla remunerazione delle sue prestazioni.

Al più, tale ratio decidendi viene colta dal ricorrente soltanto con il quarto motivo, attraverso il riferimento ai documenti prodotti nel ricorso, che però vanno dichiarati inammissibili perchè non relativi nè alla nullità della sentenza, nè all’ammissibilità del ricorso stesso. Ne consegue che la censura si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame del merito, preclusa in sede di legittimità.

3.6 In ogni caso, la ricostruzione del rapporto operata dal Tribunale deve ritenersi corretta posto che, a fronte del rapporto pluriennale tra Q.B. e la UnipolSai s.p.a., i distinti crediti maturati dal ricorrente sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e appaiono fondati su un unico rapporto di durata, in relazione al quale il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2 (Cass. Sez. U., Sentenza n. 4090 del 16/02/2017, Rv. 643111).

Sulla scorta di tale principio, occorre verificare se, nel caso di specie, la mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata abbia formato oggetto di precedente deduzione nel giudizio di merito: la risposta non può che essere positiva in considerazione della linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. Tale concetto presuppone logicamente proprio la contestazione dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione, anche in relazione al principio di proporzionalità nell’uso della giurisdizione (Cass. Sez. L., Sentenza n. 26464 del 21/12/2016, Rv. 642250).

Ne discende l’inammissibilità del secondo, quarto e sesto motivo, nonchè dell’ulteriore censura concernente la mancata concessione del termine di cui all’art. 101 c.p.c.. Con riferimento, invece, al quinto motivo, va osservato che l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite costituisce elemento sufficiente a giustificare la soluzione qui adottata, diversa da quella cui erano pervenute, tra le stesse parti, le sentenze di questa Corte, sezione 6 civile, nn. 18808, 18809 e 18810 del 2016, rese (peraltro) in fattispecie in cui il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’odierna resistente non aveva consentito, al contrario di quanto avvenuto nel presente giudizio, di identificare la riconducibilità delle diverse controversie, separatamente instaurate dall’odierno ricorrente, al medesimo ambito oggettivo, e dunque, in buona sostanza, in assenza di un apprezzabile interesse al frazionamento, l’esistenza di una pratica abusiva, in ordine alla quale in ogni caso i giudici di rinvio di quei giudizi dovranno svolgere le proprie valutazioni.

Del resto questa sezione, dopo l’intervento delle S.U. del 2017 poc’anzi richiamato, ha costantemente applicato il principio di diritto esposto dalla sentenza n. 4090/17, al quale si intende dare continuità. Nè può essere accolta la censura specificamente riferita alla violazione della L. 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19-quaterdecies, oggetto del terzo motivo di ricorso, in quanto anche a voler ritenere astrattamente applicabile la norma sotto il profilo dello ius superveniens – il ricorrente non indica con sufficiente specificità in base a quali criteri dovrebbe in ipotesi essere determinato il c.d. equo compenso.

4.- Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 645,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 11 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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