Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11838 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. III, 14/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato CRISCI SIMONETTA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso e giusta

mandato ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

KLIK SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 569/2009 del TRIBUNALE di TARANTO del 15.1.09,

depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Taranto in data 15.1.2009 e depositata il 27.4.2009 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie, la ricorrente, con unico motivo, denuncia violazione di norma di diritto (art. 2697 c.c.). Il motivo, pero’, non si conclude, ne’ contiene il prescritto quesito di diritto; di qui l’inammissibilita’ del ricorso. Ne’ alcun rilievo riveste, nel caso in esame,l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., avvenuta ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), posto che la disposizione di diritto transitorio dell’art. 58, quinto comma della stessa legge dispone l’applicazione dell’art. 47 soltanto alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione sia stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia stata prevista la pubblicazione, sia stato depositato successivamente all’entrata il vigore della suddetta legge (4 luglio 2009).

Nel caso in esame la sentenza e’ stata pubblicata in data 27.4.2009”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA