Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11838 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21520-2012 proposto da:

BENI STABILI GESTIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato GIANNI DI MATTEO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 227/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Beni Stabili Gestioni s.p.a. SGR presentava in data 15 dicembre 2003 denuncia di variazione catastale a seguito di modifiche intervenute tra il 1992 ed il 2001 relativamente ad 11 immobili di sua proprietà. Il Comune di Roma in data 29 maggio 2006 notificava avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 sulla base delle rendite catastali rettificate dall’agenzia del territorio in data 13 dicembre 2004. La ricorrente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento e la commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza pronunciata il 10 novembre 2008, lo accoglieva sul rilievo che nelle more del procedimento la commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza numero 44/41/07 del 12 febbraio 2007, divenuta definitiva per mancata impugnazione, aveva accolto il ricorso presentato dalla società avverso i provvedimenti determinativi delle rendite catastali attribuite dall’agenzia del territorio alle unità immobiliari per cui è causa. Il Comune di Roma proponeva appello e la CTR del Lazio lo accoglieva osservando che il provvedimento amministrativo di rettifica catastale era iniziato su istanza di parte a seguito della denuncia del 15 dicembre 2003 e si era concluso con l’adozione da parte dell’agenzia del territorio del provvedimento finale di determinazione della rendita dei fabbricati. Tale provvedimento era stato portato a conoscenza del contribuente il 15 febbraio 2005 e, in applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, il Comune avrebbe potuto applicare l’imposta solamente a partire dal giorno successivo a quello della notifica, e cioè dal 16 febbraio 2005.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Beni Stabili Gestioni s.p.a. SGR affidato a due motivi. Il Comune non si è costituito in giudizio.

3. Con il primo motivo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene che non si comprende la ragione per cui la CTR ha ritenuto di accogliere l’appello del Comune pur avendo affermato in motivazione che l’annualità 2004 era esclusa dall’ambito operativo del procedimento di determinazione dell’Ici sulla base della rendita iscritta in catasto.

4. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 116 c.p.c. per aver omesso la CTR di pronunciarsi in ordine alla rilevanza del giudicato esterno. Invero la CTR non ha considerato l’esistenza della sentenza numero 44/41/07, emessa dalla commissione tributaria provinciale di Roma e divenuta definitiva nel 2008, con cui è stato accolto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento determinativo delle rendite.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che va esaminato per primo, in quanto avente carattere assorbente, il secondo motivo di ricorso. Esso è fondato. Mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ora, la ricorrente ha dedotto la sussistenza del giudicato esterno portato dalla sentenza numero 44/41/07 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Roma ed ha prodotto la medesima in allegato al ricorso con l’attestazione in calce, da parte del segretario, della mancata impugnazione. Dalla sentenza si evince che la CTP, con decisione che è divenuta definitiva per mancata impugnazione, ha accolto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di attribuzione della rendita relativa agli undici immobili per cui è causa, di talchè è venuto meno il presupposto su cui si fonda l’avviso di accertamento impugnato.

2. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione della pendenza della causa relativa alle rendite al momento della proposizione del ricorso originario e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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