Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11838 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28727-2019 proposto da:

M.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ulpiano 29, presso lo studio

dell’avvocato Maria Maddalena Giungato, rappresentato e difeso

dall’avvocato Flavio Godino;

– ricorrente –

contro

M.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5573/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– M.G. ha proposto nel 2009 avanti al Tribunale di Tivoli domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà di un immobile per usucapione ventennale;

– la convenuta M.M.L. si costituiva in giudizio eccependo il giudicato contenuto nella sentenza del medesimo Tribunale n. 417/2005 con la quale l’attore era stato condannato al rilascio del medesimo bene detenuto senza titolo;

-il giudice definendo il processo di primo grado ha respinto la domanda di accertamento dell’usucapione e la Corte d’appello di Roma, adita dal soccombente, ha respinto l’impugnazione e confermato la pronuncia di primo grado;

– la corte territoriale ha argomentato che l’accertamento contenuto nella sentenza 417/2005 precludeva l’esame della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione ventennale, avendo la convenuta e la madre agito allora nei confronti del M., nella loro qualità di proprietarie dell’appartamento ereditato da M.A., fratello dell’odierno ricorrente e convenuto in quell giudizio;

– la corte distrettuale ha, inoltre, ritenuto che anche a voler prescindere dal giudicato, la domanda attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento dal momento che il godimento del bene si era fondato sulla tolleranza altrui, come altresì confermato dal contratto preliminare di compravendita dell’immobile in esame intervenuto tra il M. e la nipote M.L. in data 24 luglio 2006; la corte d’appello ha ribadito, infine, l’inammissibilità delle domande svolte dall’attore nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, ed inerenti il contratto preliminare e l’asserito danneggiamento dei mobili, in quanto nuove rispetto al tema del contendere delineato nell’atto introduttivo;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’originario attore sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

-non ha svolto attovità difensiva l’intimata M.M.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

-il primo motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la domanda azionata dal signor M. fosse coperta dal giudicato di cui alla sentenza 417/2005;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 183 c.p.c., comma 5, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente escluso dall’ambito delle “domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto” quelle inerenti il contratto preliminare e l’asserito danneggiamento dei beni mobili svolte dal M. con la suddetta memoria;

– ciò posto ritiene il collegio che il ricorso sia inammissibile;

-è stato, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione si caratterizza come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; a ciò consegue che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013; Cass.4293/2016; Cass.16314/2019);

– nel caso di specie il rigetto della domanda attorea è stato motivato dalla corte territoriale oltre che dalla esistenza del giudicato, anche sulla scorta dell’autonoma ratio decidendi fondata sulla natura del godimento dell’immobile da parte del M. e cioè per tolleranza della nipote, titolare dello stesso come confermato dalla stipula con la stessa del contratto preliminare in data 24 luglio 2006; poichè tale autonoma ratio decidendi è in grado di sostenere la decisione impugnata, il rilievo che essa non è stato oggetto di nessuno dei due motivi di ricorso, giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività di quella non impugnata, all’annullamento della decisione stessa;

– nulla va disposto sulle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata M.M.L.;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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