Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11837 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. III, 14/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VAN AUTOMOBILI SOCIETA’ a R.L. in persona del suo amministratore

unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 151, presso lo studio dell’avvocato ROSATI

ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RESECO SPA in persona del Presidente del suo consiglio di

amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato ALBISINNI

LUIGI, rappresentata e difesa dagli avvocati VESPA VITO, BELVISO

UMBERTO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2092/2008 del TRIBUNALE di TARANTO del

30.10.08, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Taranto in data 30.10.2008 e depositata il 10.12.2008 in materia di opposizione all’esecuzione. Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Il quesito, al quale si chiede che la Corte risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie la ricorrente, con due motivi, denuncia violazioni di norme di diritto (L. Fall., artt. 51, 93 e 94; artt. 1292, 1310, 2858, 2934, 2939, 2943 e 2946 c.c.; art. 602 c.p.c. e segg.; artt. 604, 615 e 619 c.p.c.).

I motivi, pero’, non si concludono, ne’ contengono i prescritti quesiti di diritto; di qui l’inammissibilita’ del ricorso. Ne’ alcun rilievo riveste, nel caso in esame, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., avvenuta ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) posto che la disposizione di diritto transitorio dell’art. 58, comma 5 della stessa legge dispone l’applicazione dell’art. 47 soltanto alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione sia stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia stata prevista la pubblicazione, sia stato depositato successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge (4 luglio 2009).

Nel caso in esame la sentenza e’ stata pubblicata in data 10.12.2008”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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