Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11837 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25188-2019 proposto da:

D.F., VIMA SRL elettivamente domiciliati in Roma,

Via Montello 30, presso lo studio dell’avvocato Paola Maria

Quaranta, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Fiori;

– ricorrenti –

contro

R.L., L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 740/2019 della Corte d’appello di Firenze,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con atto di citazione il sig. D.F. e la Costruzioni VI.MA S.r.l. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto i sigg.ri R.L. e L.M. per sentire accertare l’inadempimento dei promittenti venditori all’obbligo assunto con il contratto preliminare del 4/2/2007 e sentire pronunciare ai sensi dell’art. 2932 c.c. la sentenza traslativa del diritto di proprietà dell’appartamento oggetto del suddetto preliminare;

– il sig. D.F. e Vi.Ma s.r.l. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che ha respinto il loro gravame e confermato integralmente la sentenza del tribunale;

– la corte territoriale pur rigettando l’appello sosteneva la fondatezza del primo motivo di impugnazione sollevato dall’appellante sig. A. con riguardo alla statuizione del giudice di prime cure secondo cui il contratto preliminare per ritenersi risolto per inadempimento di parte promissario acquirente in quanto, ha osservato la corte territoriale, la diffida ad adempiere inviata dei promettenti venditori non ha prodotto i suoi effetti perchè sollecitava l’inadempimento di un prestazione in parte diversa da quella pattuita con il preliminare;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di un unico motivo;

-non hanno svolto attività difensiva gli intimati R.L. e L.M.;

– la relatrice designata ha formulato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il collegio condivide la proposta della relatrice;

– con l’unico motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., comma 2, per avere la corte territoriale respinto il gravame sull’errato presupposto della mancata formulazione da parte dei promittenti acquirenti di una valida offerta di adempiere la prestazione oggetto del preliminare;

– la censura è fondata;

– costituisce consolidato orientamento di questa Corte che in tema di contratto preliminare di compravendita, ove le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo o del relativo saldo contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo, l’offerta della prestazione, richiesta dall’art. 2932 c.c., comma 2, può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto; pertanto il requisito dell’offerta di cui all’art. 2932 c.c., comma 2 è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre. (cfr. Cass. n. 24339/2017; id. n. 29849/2011);

– appare, pertanto, contraria all’enunciato principio interpretativo la ricostruzione giuridica operata dalla corte territoriale;

-il giudice d’appello, invero, pur riconoscendo l’inefficacia della diffida ad adempiere rivolta dai promittenti venditori, in quanto volta a sollecitare l’adempimento di un’obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo di vendita in misura superiore a quella prevista nel contratto preliminare, ha omesso di considerare che la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre proposta dagli attori, odierni ricorrenti, conteneva in sè l’offerta di pagamento del saldo da eseguirsi secondo le modalità espressamente previste nel contratto preliminare;

-tale errore di diritto ha, quindi, inficiato la pronuncia sulla domanda ex art. 2932 c.c. e perciò, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, affinchè riesamini l’appello alla luce del richiamato principio di diritto e pronunci, altresì, sulle spese di del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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