Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11836 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.A. (OMISSIS), Z.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

DIVISIONE TORINO 58, presso lo studio dell’avvocato TOMASSI

ALESSANDRO, rappresentati e difesi dagli avvocati BERTINI ROBERTO,

ROSATI ROBERTO;

– ricorrente –

contro

LA SOCIETA’ SEMPLICE (già srl) CERNUSCO 87 P.I. (OMISSIS) IN

PERSONA DEL SOCIO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE ING.

F.P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, L.RE

DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTACCHI

GIULIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1201/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Rosati Roberto difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Nicoletti Alessandro difensore della resistente che si

riporta anche alla memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12.7.93 Z.W. e S.M. A. citarono al giudizio del Tribunale di Milano la società Cernusco 87 s.r.l, dalla quale avevano in precedenza acquistato un lotto di terreno in (OMISSIS), che assumevano essere, nella materiale consistenza evidenziata dal picchettamento eseguito prima della vendita non conforme alla situazione catastale, includendo anche un’area appartenente ad un confinante lotto.

Su tali premesse gli attori chiesero la condanna della convenuta a regolarizzare, a sua cura e spese, la “situazione catastale e notarile”se del caso intervenendo anche presso terzi. Costituitasi la convenuta, contestò la fondatezza della domanda e ne chiese il rigetto. Nel corso del giudizio gli attori dichiararono che era cessata la materia del contendere, avendo essi direttamente provveduto, stipulando una permuta con il proprietario del lotto confinante, a regolarizzare la situazione, per cui chiesero condannarsi la convenuta al rimborso dei documentati oneri al riguardo sostenuti, oltre alle spese, richieste contestate dalla convenuta. Con sentenza dell’8/25.1.00 il tribunale, pur ritenendo che vi fosse stato inadempimento della venditrice, respinse, con compensazione delle spese, le suddette richieste attrici sull’essenziale rilievo che il nuovo frazionamento catastale, conseguito alla permuta stipulata in corso di causa, non fosse rispondente a quello originario di cui all’atto di vendita, nè conforme ai rimedi al riguardo suggeriti da uno studio tecnico indicato dalla parte convenuta.

Tale reiezione, all’esito dell’appello degli attori resistito dalla società, veniva confermato dalla Corte di Milano, con sentenza del 13.4.5, condannandosi gli appellanti alle spese del grado. La corte suddetta, premesso che la materia del contendere era cessata per fatto degli attori, ritenevano tuttavia non fondata la richiesta di rimborso proposta dagli stessi, considerando che il bene compravenduto era stato esattamente individuato nel rogito notarile, mediante la planimetria ad esso allegata e fatta propria dai contraenti, costituente copia di quella precedentemente allegata al tipo di frazionamento e conforme alle risultanze catastali; sicchè la errata determinazione della linea di confine, con la conseguente erronea realizzazione della recinzione, era dovuta alla non esatta materiale identificazione del lotto sul luogo, mentre la domanda di ristoro economico proposta dagli attori riguardava operazioni che avevano comportato non l’adeguamento della situazione di fatto a quella derivante dall’originario tipo di frazionamento, bensì un nuovo e diverso allineamento.

Contro la suddetta sentenza lo Z. e la S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito la società Cernusco 87 s.r.l. con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura, per “errata valutazione della prove documentali – illogicità della sentenza d’appello”, la decisione impugnata perchè, pur partendo dalle esatte premesse secondo cui gli attori avevano diritto alla consegna di un terreno esattamente identificato, sia in luogo, sia nelle mappe catastali, e che la mancata tempestiva rettifica della picchettatura aveva dato luogo all’esecuzione dell’erronea delimitazione, non ne avrebbe tuttavia tratto le dovute conclusioni coerenti agli artt. 1476 e 1218 c.c., della responsabilità della convenuta per i danni conseguenti all’inesatto adempimento. A tal riguardo l’affermazione, contenuta nelle due sentenze di merito, secondo cui la nuova situazione, determinatasi a seguito della permuta posta in essere dagli attori incorso di causa, non sarebbe corrispondente all’originario frazionamento, nè alle rettifiche suggerite dallo studio tecnico incaricato dalla convenuta, sarebbe frutto di erronea fattura degli atti prodotti, risultando invece, da una corretta interpretazione delle planimetrie che i giudici di merito nella loro valutazione atecnica non avrebbero compiuto, che il nuovo allineamento dei confini posto in essere dai ricorrenti coinciderebbe “con quello voluto e realizzato sul terreno dalla Cernusco 87 s.r.l.” eseguendo le indicazioni tecniche dello stesso studio dalla venditrice incaricato.

Con il secondo motivo si deduce “errata valutazione delle prove documentali, cessata materia del contendere, contraddittorietà della motivazione”.

Con tale mezzo d’impugnazione, sostanzialmente ed in buona parte ripetitivo del precedente, si lamenta la mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendercene avrebbe dovuto esser verificata in relazione alla domanda degli attori “di condannare la convenuta ad adeguare i confini catastali a quelli reali, risultanti in luogo”, al che avrebbero poi provveduto gli stessi attori, “facendo con ciò venir meno ogni interesse agli esiti della prima domanda”.

Con il terzo motivo si censura, per “carenza di motivazione sul punto decisivo della controversia” l’assunto della corte di merito, secondo cui “il nuovo allineamento non è rispondente nè a quello rappresentato nell’originario tipo di frazionamento, nè a quelli risultanti dai due tipi planimetrici allegati alla comunicazione dello Studio Tecnico”, perchè non sorretto da alcuna specifica argomentazione, che avrebbe richiesto una adeguata valutazione di natura tecnica.

La stretta connessione tra le censure esposte nei tre motivane comporta l’esame congiunto all’esito del quale il ricorso, fondato nei termini di seguito esposti va accolto per quanto di ragione.

Essendo risultato che tra le parti era stato stipulato un contratto di compravendita, avente ad oggetto un lotto di terreno individuato da planimetria richiamata nel rogito e conforme al tipo di frazionamento catastale, ma che di fatto la consegna del terreno “picchettato” a causa di uno spostamento dei confini nelle operazioni di materiale lottizzazione, aveva avuto ad oggetto un suolo non esattamente corrispondente a quello indicato nel titolo suddetto, includendo una superficie facente parte di un lotto confinante e mancando di altra, che avrebbe dovuto integrare quello compravenduto, evidente era l’inadempimento di cui si era resa responsabile la società venditrice, che, non avendo correttamente assolto all’obbligazione principale a suo carico gravante ex art. 1476 c.c., n. 1, quella di consegnare ai compratori la cosa venduta, aveva dato causa all’instaurazione del giudizio.

Questa sola considerazione sarebbe stata di per sè sufficiente a configurare, a seguito di una solo parziale cessazione della materia del contendere (dacchè residuavano le pretese risarcitorie rimaste insoddisfatte), la prevalente soccombenza della convenuta, nel contesto di un giudizio nel quale le parti attrici, deducendo l’inadempimento della controparte, avevano chiesto che la stessa fosse condannata a porvi rimedio e tenerli indenni dalle relative conseguenze, per rimediare alle quali la società venditrice avrebbe dovuto o consegnare anche la superficie mancante al lotto risultante dal titolo, oppure procurare alle controparti la proprietà del suolo altrui oggetto dell’inesatta traditio.

A tal riguardo l’argomentazione, sulla base della quale è stato rigettato il gravame contro la sentenza di primo grado (che pur avendo dato atto dell’inadempienza della convenuta, non ne aveva tratto coerenti conseguenze in punto di responsabilità ex art. 1218 c.c.), secondo cui il nuovo allineamento conseguito dagli attori, per effetto della permuta stipulata con il proprietario del lotto confinante, avrebbe dato luogo ad un risultato non corrispondente a quello rappresentato nell’originario frazionamento, nè alla delimitazione di fatto secondo cui fu eseguita la consegna, oltre a non risultare adeguatamente motivata sotto quest’ultimo profilo, risolvendosi in un giudizio di natura tecnica del tutto apodittico nel confermare quello di primo grado, che pur era stato oggetto di specifiche censure da parte degli appellanti, neppure appare sufficiente ad escludere la soccombenza della convenuta e, per converso, ad affermare quella degli attori a carico dei quali sono state poste del giudizio di secondo grado. Richiamate, a tal riguardose sopra esposte alternative che si ponevano a carico della società convenuta, per porre rimedio alle conseguenze derivanti dal proprio inesatto adempimento, ritiene questa Corte che quella di merito avrebbe dovuto anzitutto considerare come mai fosse stata formulata, in corso di causa, alcuna offerta al riguardo da parte della suddetta, attestatasi su una posizione di assoluta intransigenza, sull’assunto che l’irregolare situazione di fatto, pur dovuta ad un proprio esclusivo ed evidente errore, sarebbe stato accettata dalla controparte.

In secondo luogo la corte territoriale avrebbe dovuto accertare se la prima soluzione, di una nuova consegna a rettifica di quella erronea, fosse praticabile e, so lo in caso positivo, avrebbe potuto stabilire che quella, alternativa, poi posta in essere d’iniziativa degli attori ricorrendo alla permuta con il vicino, sarebbe stata indebita ed eccedente rispetto a quanto loro dovuto, ferma restando in ogni caso la responsabilità prevalente della convenuta agli effetti dell’instaurazione della lite. Nel diverso caso in cui tale trasferimento non fosse stato possibile, compito della corte di merito sarebbe stato quello di accertare se l’assetto d’interessi raggiunto dagli attori per effetto della permuta fosse corrispondente o meno, in termini di valore, a quello che avrebbe dovuto scaturire dall’esatta esecuzione del contratto di compravendita, ponendo in caso positivo, il relativo costo totalmente a carico dell’inadempiente convenuta, quale risarcimento dovuto per l’inesatta esecuzione del contratto, e solo proporzionalmente, in caso di eccedenza. La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata con rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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