Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11836 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 18/06/2020), n.11836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26533/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

Ondulati Maranello s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 28,

presso lo studio dell’avv. Roberto Bottacchiari, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/24/13 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata in data 21 marzo 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Piemonte, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a recupero a tassazione di maggior reddito di impresa a fini Ires, Irap e Iva conseguente al disconoscimento dell’effettività del trasferimento di tre macchinari aziendali per l’anno di imposta 2004.

2. Il giudice di appello ha rilevato che l’Ufficio non aveva fornito prova della fittizietà delle tre operazioni contestate, laddove dalla sentenza penale di assoluzione si evincevano elementi di riscontro alla tesi della contribuente della assoluta neutralità fiscale delle operazioni contestate, laddove per il macchinario oggetto di leasing emergeva la regolarità dell’operazione, siccome qualificabile come sale and lease back.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi; la Ondulati Maranello s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame e motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” deducendo l’insufficienza della motivazione relativa all’esistenza di valide ragioni economiche e all’assenza di elementi probatori a sostegno della contestata inesistenza e inerenza delle compravendite dei beni intercorsi tra la contribuente e la Veneta Packaging s.r.l.

b. Secondo motivo: “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e art. 99 c.p.c. – Violazione dei principi sull’onere della prova” deducendo che la prova della effettività delle operazioni contestate incombe sul contribuente e non sull’Ufficio, sicchè ove essa non sia fornita, la ripresa a tassazione a fini Iva (unica questione ancora in lite) deve ritenersi del tutto legittima.

c. Terzo motivo: “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” deducendo, in relazione alla terza operazione avente a oggetto il leasing, che la CTR avrebbe aderito alla tesi della neutralità fiscale dell’operazione, omettendo di valutare le plurime fonti di prova, considerate dai primi giudici e riversate nel giudizio di appello, che testimoniavano invece la fittizietà dell’operazione.

d. Quarto motivo: “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” deducendo che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, per la vicenda del leasing la Guardia di Finanza aveva denunciato la notizia di reato.

2. La Ondulati Maranello s.p.a. argomenta l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. I motivi primo, terzo e quarto sono inammissibili. Le tre censure lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Tuttavia la presente controversia è regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendo la sentenza stata depositata dopo l’11 settembre 2012, e quindi il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice – come nel caso di specie, ove la CTR ha mostrato di ben avvedersi che la questione atteneva all’esistenza o meno delle operazioni cartolarmente dichiarate – ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

5. Il secondo motivo è fondato. Questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 14237 del 07/06/2017; Sez. 5, Sentenza n. 17977 del 24/07/2013; Sez. 5, Sentenza n. 9784 del 23/04/2010) ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui in tema di accertamento tributario relativo all’IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, dispone che le false indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria del contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 e ss. e art. 2697 c.c., comma 2.

A tale insegnamento la CTR non si è attenuta, atteso che ha espressamente motivato nel senso che tanto l’Ufficio che i primi giudici non avrebbero evidenziato, “oltre a presunzioni”, alcun elemento di prova idoneo a corroborare la allegata fittizietà delle operazioni contestate. L’affermazione è erronea poichè l’affermata esistenza di presunzioni circa la fittizietà delle operazioni contestate imponeva alla CTR di esaminarne nel merito il contenuto, al fine di verificare se, singolarmente o complessivamente, esse fossero idonee a far raggiungere il livello probatorio richiesto dalla legge in proposito. Di talchè, solo se tale esame fosse stato motivatamente negativo, si sarebbe potuto affermare che era l’Ufficio aveva mancato di assolvere al proprio onere probatorio.

6. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per il Piemonte, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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