Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11836 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. III, 14/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

STUDIO GEMA SAS in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo

studio dell’avvocato CRISCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRESPI EZIO, CRESPI MARIO, giusta procura

alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. FABBRI MAURO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 507/2009 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO del

24.4.09, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito per la ricorrente l’Avvocato Francesco Crisci che si riporta

agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione dell’ordinanza emessa dal tribunale di Busto Arsizio in data 27.4.2009 in materia di opposizione a precetto.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Con unico motivo il ricorrente denuncia violazioni di norme di diritto (artt. 81, 99, 100, 157, 163, 164 e 617 c.p.c.), ma il motivo non si conclude – ne’ contiene – con la formulazione di un quesito di diritto, che consenta alla Corte di enunciare il principio di diritto che dia soluzione al caso concreto”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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