Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11836 del 09/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24937/2014 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL
POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FRISANI, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 926/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
5/05/2014, depositato il 27/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso alla Corte d’appello di Perugia, il sig. F. A. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per l’irragionevole durata del giudizio amministrativo introdotto dinanzi al TAR del Lazio con ricorso del 15 settembre 2000, definito con sentenza di rigetto del 19 novembre 2012, nel corso del quale erano depositate istanze di prelievo;
che la Corte d’appello, con decreto emesso in sede di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, confermava il rigetto della domanda di equa riparazione per la manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto – di riconoscimento del compenso per la partecipazione come elicotterista dei VV.FF. alle campagne antincendio della Protezione civile negli anni 1994, 1995 e 1997 -, di cui il ricorrente era consapevole, e riformava il decreto del Consigliere designato limitatamente alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende;
che per la cassazione di questo decreto F.A. ha proposto ricorso sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo è dedotta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè dell’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, con riferimento alla ritenuta assenza del danno da irragionevole durata del processo per la manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto;
che non ricorrevano, nella specie, i presupposti della lite temeraria o comunque dell’abuso dei poteri processuali, indicate nell’elenco di cui della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, posto che nel giudizio presupposto, nel quale non era stata pronunciata condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., le spese del giudizio erano state compensate, a riprova che il comportamento processuale del ricorrente era stato improntato a correttezza, e che al momento della presentazione della domanda vi erano precedenti favorevoli all’accoglimento della pretesa;
che la doglianza è fondata;
che la Corte d’appello ha applicato erroneamente la norma contenuta nella L. n. 89 del 2012, art. 2, comma 2-quinquies, che esclude il diritto all’indennizzo nei casi di consapevolezza, originaria o sopravvenuta, della infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, anche al di fuori della configurabilità della lite temeraria;
che, come già affermato da questa Corte (Cass., sez. 6-2, sentenza n. 2388 del 2016), l’elenco dei casi di esclusione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo è negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto – anche se in questo giudizio non sia stata emessa la condanna per responsabilità aggravata – ovvero quando sia configurabile una situazione di abuso del processo (lett. f del comma 2-quinguies);
che non è prevista, tra le cause di esclusione dell’indennizzo, la manifesta infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto in quanto tale, e cioè senza che ricorra il requisito ulteriore della temerarietà o dell’abuso del processo;
che, nella specie, la valutazione di abuso del processo effettuata dalla Corte d’appello sulla base della dichiarata manifesta infondatezza della domanda azionata dal sig. D.Z. dinanzi al Tar del Lazio si scontra con statuizione, del medesimo Tar, di compensare le spese di lite del giudizio presupposto;
che se è vero che l’art. 2, comma 2-quinquies consente al giudice della domanda di equa riparazione di effettuare una valutazione autonoma dell’abuso del processo, riferita al giudizio presupposto (Cass., sez. 6-2, sentenza n. 21131 del 2015), è altresì vero che tale autonoma valutazione non può sovvertire il giudizio espresso in quel processo in punto di spese;
che, in definitiva, mentre l’assenza della condanna per lite temeraria nel giudizio presupposto lascia spazio al giudice dell’equa riparazione per ritenere abusiva la condotta processuale, la compensazione delle spese effettuata dal giudice all’esito del giudizio presupposto esprime una valutazione incompatibile con la condotta abusiva;
che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito della domanda e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016