Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11836 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20240-2019 proposto da:

L.M.R., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio e

Luca Ballarini e Antonella Costa;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1419/2019 del Tribunale di Verona, depositata

il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-la signora L.M.R. ricorre per cassazione avverso la decisione del giudice d’appello che rigettando il suo gravame confermava la sentenza del giudice di pace;

– il giudice di prime cure pur avendo accolto l’opposizione dalla stessa proposto contro il verbale di accertamento della violazione amministrativa con cui le era stata inflitta la sanzione prevista per il caso di mancata tempestiva comunicazione dei dati personali del conducente, coincidenti con i suoi di proprietaria del veicolo (secondo il precetto dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2), aveva nondimeno disposto la compensazione delle spese di lite onerando al contempo il Comune dell’importo di Euro 43 a titolo di contributo unificato;

– a sostegno del rigetto del gravame il tribunale sosteneva che tra “le gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, a seguito della sentenza Corte Cost. n. 77/2018, può essere ricompresa anche la condotta della parte che pur vittoriosa all’esito del giudizio non abbia fatto nulla per evitarlo sebbene ne abbia avuto la possibilità e, nel caso di specie, costituito dalla mancata dimostrazione di avere inviato formale richiesta al Comune di annullare il verbale impugnato;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di un unico motivo;

– non ha svolto attività difensiva il Comune intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 24Cost., art. 111 Cost., comma 2, per avere il tribunale confermato la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace per la condotta della ricorrente la quale, pur risultando all’esito del giudizio vittoriosa, non ha fatto nulla per evitarlo sebbene ne abbia avuto la possibilità, non avendo quest’ultima dimostrato di avere mai inoltrato formale richiesta al Comune di San Giovanni Lupatoto di annullare il verbale impugnato in primo grado una volta che le era stato notificato; assume la ricorrente che tale ragione è palesemente erronea e illogica e che non costituisce ragione grave ed eccezionale di compensazione delle spese di lite, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, tra l’altro imponendo al ricorrente l’onere della prova di una circostanza irrilevante e incompatibile con la struttura del giudizio di opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 e con le disposizioni che lo regolano, anche in violazione del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2);

– il motivo è fondato;

– come chiarito anche recentemente da questa Corte le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass.9977/2019);

– si tratta di un principio che appare valido anche per il disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1 convertito con modificazioni con la L. n. 162 del 2014 e dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;

– è stato inoltre chiarito che una simile previsione nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass.2883/2014);

– ancora, questa Corte ha poi chiarito che nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il giudice abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. 12893/2011);

– nel caso di specie il tribunale, quale giudice d’appello, integrando e precisando la motivazione del giudice di prime cure ha esplicitamente indicato in sentenza le (su esposte) ragioni che giustificano l’operata compensazione e che attengono alla condotta extraprocessuale della parte, la quale dopo aver comunicato in data 28/5/2017 i dati richiesti dall’art. 126 bis C.d.S., comma 2, avrebbe dovuto, altresì, inoltrare la formale richiesta al Comune di annullare il verbale al fine di evitare la successiva notifica dello stesso avvenuta il 25/7/2017 ed il giudizio di opposizione che ne è conseguito; il non averlo fatto, ad avviso del giudice giustifica che, pur essendo vittoriosa nell’opposizione tempestivamente, proposta essa subisca la compensazione delle spese di lite;

-si tratta ad avviso del collegio di una ragione di compensazione che appare palesemente illogica ed erronea, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost. (cfr. Cass. 11222/2016 per un caso analogo in tema di procedimento tributario);

– la fondatezza della censura, comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Verona in persona di diverso magistrato affinchè riesamini la decisione sulle spese di lite secondo i principi di diritto sopra enunciati e provveda, altresì, alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Verona in persona di diverso magistrato che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-seconda, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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