Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11835 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. III, 14/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 7, presso lo Studio

Legale ABBAMONTE – TITOMANLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FREGA DAVIDE (dell’Avvocatura Municipale), giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS), gia’ ASL NA (OMISSIS), in

persona

del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 134 5/2 008 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

dell’11.10.08, depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VIVALDI Roberta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Torre Annunziata in data 11.10.2008 e depositata il 22.10.2 0 08 in materia di risarcimento danni. Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 – bis c.p.c. – introdotto dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, art. 6 – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie il ricorrente, con due motivi, denuncia vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto.

Sul primo motivo – di vizio di motivazione – deve rilevarsi quanto segue.

Pur non essendo necessario, in questo caso, la proposizione di un quesito di diritto, nella specie, difetta, sia con riferimento alla sua enunciazione, sia con riferimento alla illustrazione del motivo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

A tal fine deve, infatti, rilevarsi che il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata; sicche’, non e’ possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e’, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione (Cass. 18.7.2007 n. 16002; Cass. 22.2.2008 n. 4646; Cass. 25.2.2008 n. 4719).

Deve, inoltre, sottolinearsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nelle ipotesi di vizio di motivazione, la relativa censura, dopo la riforma, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, ne’ in sede di formulazione del ricorso, ne’ in sede di valutazione della sua ammissibilita’ (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40).

Peraltro, deve anche rilevarsi che – secondo il tenore del motivo – il ricorrente sembrerebbe ipotizzare, piu’ che un vizio di motivazione, un supposto errore di fatto, in ordine al quale il mezzo di impugnazione sarebbe stato la revocazione e non il ricorso per Cassazione.

Quanto al secondo motivo di violazione di norme di diritto, il ricorrente non enuncia neppure quali siano le norme di cui denuncia la violazione e, comunque, il motivo non si conclude, ne’ contiene il prescritto quesito di diritto, non consentendo, pertanto, alla Corte di legittimita’ di enunciare il principio di diritto che dia soluzione al caso concreto”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore della resistente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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