Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11835 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16976-2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Rho, Galleria Ghandi N

15/B, presso lo studio dell’avvocato Stefania Mugnai, che lo

rappresenta e difende;

ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NOVARA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1073/2018 del Tribunale di Novara, depositata

il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il sig. F.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza del tribunale che ha respinto il di lui gravame nei confronti della decisione del giudice di pace di rigetto dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa per l’accertata violazione dell’art. 94 C.d.S., commi 1 e 3, per avere omesso di chiedere al PRA la trascrizione del passaggio di proprietà entro il termine prescritto di sessanta giorni dalla stipula dell’atto di vendita del moticiclo;

-in particolare, egli aveva dapprima proposto ricorso ai sensi dell’art. 203 C.d.S. nei confronti del verbale deducendone la nullità per essergli contestata la mancata richiesta di trascrizione nel termine previsto dalla stipula della vendita e non dall’autentica della sottoscrizione dell’atto di vendita; respinto il ricorso e la successive opposizione all’ordinanza-ingiunzione, il tribunale adito quale giudice di appello ha ritenuto corretta nella sostanza la contestazione dell’infrazione risultando il verbale affetto da mera imprecisione là dove fa riferimento al decorso di sessanta giorni dalla “stipula”, anzichè dalla “stipula con sottoscrizione autentica”;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata Prefettura.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente il collegio rileva che la notifica del ricorso per cassazione risulta eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11;

– nondimeno, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo, non viene disposta la rinnovazione della notifica in ragione della natura ed esito della censura mossa alla sentenza impugnata (cfr. ex multis Cass. 12515/2018);

– infatti, con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 4, comma 1, e art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383, comma 1, e dell’art. 2700 c.c. per avere il giudice d’appello illogicamente ritenuta accertata la violazione dell’art. 94, comma 1 in carenza dei presupposti fattuali;

– secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento è illogica e viola l’art. 94 C.d.S., comma 1, norma contestata, poichè il fatto accertato come descritto a verbale consiste nell’omessa richiesta di trascrizione al PRA entro 60 giorni dalla “stipula” dell’atto di vendita, fatto che non costituisce alcuna violazione; si censura, dunque, la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto il fatto correttamente accertato dalla polizia stradale nonostante che nel corpo del verbale non si rinviene altro che possa costituire sommaria esposizione del fatto ai sensi richiesto dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383, comma 1;

– la censura è, però, inammissibile;

– la censura, infatti, non attinge l’esito della ricostruzione fatta dal giudice d’appello in termini di lapsus calami del riferimento contenuto nel verbale di contestazione alla “stipula” anzichè alla “stipula con sottoscrizione autenticata” ed alle ragioni che sorreggono tale affermazione;

– il giudice ha, cioè, ritenuto corretta la considerazione del giudice di pace secondo la quale l’atto di vendita indicato nel PRA ed avente data 15/3/2016 non poteva che essere con i requisiti per la trascrizione e cioè con sottoscrizione autenticata, essendo la sottoscrizione dell’autentica presupposto per l’inserimento dell’atto nel sistema di pubblicità notizia assicurato dal PRA;

– ciò posto, e poichè la trascrizione effettuata il 22/7/2016 è tardiva rispetto al termine di sessanta giorni dal 15/3/2016, la contestazione della mancata descrizione sommaria del fatto così come quella della contestazione di un fatto non vietato dalla legge, non colgono la ratio decidendi che ha, per un verso, ritenuto descritto il fatto ascritto e, per l’altro, considerato che il lapsus calami non abbia determinato la contestazione di un fatto non vietato dalla legge;

– tali argomenti non costituiscono, da ultimo, limitazioni del diritto di difesa come paventato del ricorrente nella memoria illustrativa dal momento che, come rilevato dal giudice di merito, egli avrebbe potuto allegare che l’autentica della firma fosse avvenuta in data successiva al 15/3/2016 ai fini del computo dei sessanta giorni;

– l’inammissibilità dell’unico motivo e, pertanto, del ricorso esonera il collegio, per quanto già sopra esposto, dal disporre la rinnovazione della notifica del medesimo erroneamente effettuata all’Avvocatura distrettuale;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Prefettura;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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