Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11834 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE

CAROLINA, rappresentato e difeso dagli avvocati LA ROCCA LEONARDO, LA

FRATTA CARMINE;

– ricorrente –

contro

B.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato

COLUCCI ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE GIORGIO

FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2004 della C. App. LECCE SEZ. DIST. CORTE

D’APPELLO di TARANTO, depositata il 21/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Gianfranco D’Onofrio con delega depositata in

udienza dell’Avv. La Fratta Carmine difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avv. F. De Simone con delega depositata in udienza dell’Avv.

F. De Gregorio difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso e della memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 21.12.94 B.N. citò il fratello B.C. al giudizio del Tribunale di Taranto al fine di sentir dichiarare trasferito in sua proprietà,ai sensi dell’art. 938 c.c.,il suolo del convenuto,contiguo al proprio e come questo derivato da donazione materna, sul quale assumeva di aver costruito un vano – garage quale pertinenza della propria abitazione, in subordine chiedendo un’indennità ex art. 936 c.c., pari al valore dell’immobile. Costituitosi il convenuto, contestò il fondamento delle richieste, chiedendone il rigetto. Espletate l’istruttoria documentale e orale, nonchè la consulenza tecnica di ufficio, rassegnate le conclusioni, nelle quali l’attore aveva rinunziato alla domanda principale ed insistito sulla subordinataci giudice adito rigettò la domanda, con il carico delle spese. Proposto dal soccombente appello, resistito dall’appellato, la Corte di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza 1/21.10.04, in riforma di quella appellata, condannò B.C. al pagamento in favore di B.N. della somma di Euro 2452,58, pari al valore commerciale stimato dal c.t.u. del fabbricato, alla restituzione di quella di Euro 1919,51, riscossa in forza della riformata sentenza , ed al rimborso delle spese di ambo i gradi.

I giudici di appello, premesso che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 936 e non quella eccezionale, di cui all’art. 938 accomanda peraltro rinunciata, e ritenuto accertato, sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale, che, nell’ambito delle edificazioni realizzate nell’originario fondo materno, il garage in questione era stato, al pari dell’altro, da N. realizzato sulla quota del fratello C. con il consenso di questi e per “esigenze funzionali”, ma che solo dopo la costruzione il primo era divenuto comodatario del bene, come accertato in un precedente giudicato, riteneva che l’attore, quando aveva costruito l’immobile, in quanto non ancora vincolato sul piano contrattuale con il congiunto proprietario del suolo, rivestisse la qualità di “terzo” agli effetti della disposizione citata, che si rendeva pertanto applicabile alla fattispecie. Contro tale sentenza B.C. ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.

Ha resistito B.N. con controricorso.

Sono state depositate memorie illustrative da ambo le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e vizi della motivazione, per inadeguata considerazione del giudicato esterno, costituito dalla sentenza del Pretore di Taranto del 16.3.94, confermata dal locale Tribunale con sentenza del 1.10.97, con la quale sarebbe stato esplicitamente sancito che i germani B., non il solo N., avevano realizzato il garage “in economia familiare” e che prima di tale realizzazione gli stessi si erano accordati “perchè il B. C. concedesse in comodato il vano garage al fratello N.”; si soggiunge che all’essenziale gratuità di tale contratto non sarebbe stata di ostacolo l’avvenuta partecipazione ai lavori da parte di quest’ultimo, che, anche in considerazione delle esigue dimensioni del garage e del fatto che il rustico era già stato ultimato dal padre, avrebbe potuto considerarsi un modus, compatibile con la gratuità del comodato, e non anche un “corrispettivo del godimento della cosa, con natura di controprestazione”. Detta qualificazione, in termini di comodato precario ex art, 1810 c.c., avrebbe di fatto impedito di considerare terzo B.N.” e, pertanto, non consentito al medesimo di proporre la domanda ex art. 936 c.c., come il giudice di secondo grado avrebbe “in maniera paradossale e contraddittoria” ritenuto, considerando instaurato il comodato soltanto dopo la realizzazione del garage, senza tener conto dei suddetti precedenti accordi accertati dall’istruttoria.

Le censure non meritano accoglimento, perchè non evidenziano alcuna violazione del giudicato da parte della corte di merito, che, come si è in narrativa precisatole ha espressamente tenuto conto, tuttavia evidenziando come il comodato avesse avuto inizio solo successivamente al completamento delle opere; e diversamente non avrebbe potuto essere, considerato che, ai sensi dell’art. 1803 c.c., il rapporto de quo si instaura con la consegna della cosa, sicchè difettano di rilevanza, a parte la palese natura di censure di merito, le deduzioni secondo cui, già durante l’esecuzione dell’opera, tra i due fratelli vi sarebbe stata una convenzione prevedente la futura detenzione “precaria” del bene da parte di N., con conseguente esclusione della “terzietà” del medesimo, ai fini dell’indennizzabilità dell’opera ex art. 936 c.c. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 936 economia che non avrebbe potuto essere invocata, in quanto riferente sì al caso in cui la costruzione realizzata dal terzo con materiali propri sul suolo altrui presenti una propria autonomia dal lato strutturale ed economico, sì da poter apportare un effettivo incremento di valore al suolo cui accedevi che sarebbe stato escluso dalla consulenza tecnica, evidenziante l’avvenuto inserimento delle opere in un’altra struttura preesistente.

Il motivo è inammissibile, perchè tende ad accreditare una diversa valutazione delle risultanze processuali, circa la natura e consistenza del bene oggetto della contestazione, e si pone in contrasto con un dato di fatto, mai controverso in sede di merito, secondo cui il garage in questione, uno dei due realizzati nel corso dei lavori di edificazione delle due porzioni del terreno di provenienza materna, aveva una propria autonomia funzionale, tanto da essere poi usato per vari anni esclusivamente da una delle parti, quale unità immobiliare distinta rispetto alle altre, poco o punto rilevando l’eventuale comunanza di strutture riferita dal c.t.u.. Ai fini della spettanza dell’indennità di cui all’art. 936 c.c., infatti, non è necessario che l’opera realizzata su terreno altrui sia strutturalmente del tutto distinta da eventuali altre, preesistenti o realizzate contemporaneamente alla stessa, essendo invece sufficiente che essa costituisca un incremento del fondo, additivo della relativa consistenza immobiliare, realizzato dal terzo con materiali propri.

Irrilevanti sono poi i successivi profili di censura, secondo cui giudici di appello, nel fare riferimento ad una regola generale ex art. 936 c.c., rispetto a quella speciale di cui all’art. 938 accrebbero omesso di “analizzare le diverse fattispecie ” e di “motivare, in punto di diritto ” sulla ritenuta applicabilità della prima disposizione, atteso che la controversia, a seguito della desistenza dell’attore dall’originaria richiesta ex art. 938 c.c., si era concentrata su quella subordinata ex art. 936 c.c..

Con il terzo motivo vengono dedotte, riprendendo censure in parte anticipate nel precedente, “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., comma 1 ed art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, perchè la corte di merito avrebbe esaminato “con molta superficialità le risultanze della prova testimoniale”, secondo le quali i due garage sarebbero stati, di accordo tra i due fratelli, realizzati nel terreno di proprietà dell’appellato “per esigenze funzionali”, il che avrebbe escluso la sussistenza della “buona fede” e consentito, tutt’al più, di esperire l’azione di indebito arricchimento. La mancanza di licenza edilizia per i lavori avrebbe comportato anche la “inadeguatezza della domanda” perchè contra legem (profilo poi ripreso ed ulteriormente sviluppato nel quarto motivo). L’acquisto dei materiali da parte dell’attore non sarebbe stato documentato e sarebbe in contrasto con la riferita circostanza della costruzione “in assoluta economia”. Infine i giudici di appello avrebbero ” del tutto trascurato di valutare “che l’art. 936 c.c. “prevede a carico del proprietario del suolo che le opere fatte da un terzo con materiali propri, nell’ipotesi che il primo opti per il pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d’opera, questi devono essere determinati al momento in cui i primi vengono impiegati e la seconda venga prestata …” Il mezzo d’impugnazione è inammissibile, poichè si risolve in una congerie di doglianze eterogenee, in parte generiche, in parte ripetitive delle precedenti, tutte dirette ad accreditare, senza evidenziare alcuna effettiva lacuna o illogicità della motivazione sorreggente la decisione impugnata, una diversa valutazione delle risultanze processuali. Comunque irrilevante è infine la dedotta mancanza di “buona fede” nel costruttore dell’opera accedente, non vertendosi in ipotesi di esercizio dello ius tollendi, ai fini del quale avrebbe assunto rilievo, ai sensi dell’art. 936 c.c., comma 3 l’accertamento dell’elemento soggettivo de quo.

Altrettanto inammissibile è infine il quarto motivo, con il quale vengono dedotte violazione degli artt. 1343, 1346, 1418, 1421 c.c. ed omessa motivazione, poichè i giudici di appello non avrebbero considerato che la pretesa di B.N. sarebbe stata comunque inaccoglibile, essendo emerso, dalle risultanze orali, che tutte le opere, abitazioni e garage, erano state realizzate senza licenza e che i due fratelli avevano rimandato il formale trasferimento a N. del garage costruito sul suolo di C. “a dopo la sanatoria delle irregolarità edilizie compiute”. La censura è nuova, non risultandole venendo dedotto, essere stata anche proposta in sede di merito, ed implicando accertamenti di fatto, circa l’abusività totale o parziale delle opere e la sanatoria (che, peraltro, dalla sentenza impugnata risulta essere stata curata, quanto al garage, dallo stesso attore), palesandosi anche irrilevante, poichè l’eventuale illiceità del patto tra i fratelli si sarebbe tradotta nella nullità della relativa convenzione e, dunque, del dedotto rapporto, ostativo alla “terzietà” del costruttore, senza anche incidere sulla successiva esperibilità dell’azione non contrattuale di cui all’art. 936 c.c., comma 2, peraltro proposta dopo l’avvenuta sanatoria. Il ricorso va conclusivamente respinto.

Sussistono tuttavia giustificati motivi per la totale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del particolare contesto familiare in cui si è svolta la vicenda e della obiettiva controvertibilità degli aspetti giuridici della stessa.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA