Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11834 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 18/06/2020), n.11834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9717-2014 proposto da:

P.A., R.S., elettivamente domiciliati in ROMA

VIALE MAZZINI 114/B presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

COLETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNA CIPRIANI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del- Direttore prò tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 671/2013 della COMM.TRIB.RE’G. di ROMA,

depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

l. In controversia relativa alla legittimità dell’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso dall’Agenzia delle Entrate in rettifica del valore contrattuale di terreni venduti da R.S. e P.A., posti in Comune di Marino, la commissione tributaria regionale del Lezio, con sentenza n. 571/01/13, depositata il 12 novembre 2013, dichiarava l’avviso legittimo con la motivazione che l’Agenzia aveva determinato il valore venale in comune commercio dei terreni suddetti facendo uso del metodo comparativo, sulla base delle quotazioni OMI e di una stima dell’UTE le cui risultanze erano da ritenersi “assistite da una presunzione juris tantum di legittimità e come tali, diversamente da quanto ritenuto (dai contribuenti) non di identico valore probatorio di una stima di parte”. La commissione aggiungeva che la perizia prodotta dai contribuenti era relativa al 2005,ossia a circa un anno prima della data della stipula del contratto di vendita, ed era inidonea a supportare l’affermata disomogeneità dei fondi comparati rispetto a quelli compravenduti dato che(nel periodo erano intervenute varianti di rilievo 9, segnatamente, il parere del Comune di Marino favorevole alla edificabilità dell’area rilasciato in data 5/5/2006. Aggiungeva ancora che la normativa abrogativa del D.L. n. 223 del 2006, contenuta nella L. n. 88 del 2009, “e richiamata dai primi giudici per affermare che la rettifica doveva fondarsi su indizi gravi precisi e concordanti, si riferiva solo all’Iva atteso che per l’imposta di registro il principio del valore normale ossia del valore in comune commercio era già contenuto nel D.P.R. n. 131 del 1986”;

2. i contribuenti ricorrono per la cassazione della suddetta sentenza, lamentando violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la commissione, da un lato, ritenuto la stima dell’UTE assistita da presunzione di legittimità, dall’altro, l’abrogazione del d.1.223/2006 priva di incidenza sull’imposta di registro e per avere la commissione, ancora, lasciato supporre di avere inteso che “l’efficacia di presunzione iuris tantum del valore normale fosse prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, anche prima del D.L. n. 223 del 2006”;

3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è infondato. Sono opportune due premesse. La stima dell’UTE ha il valore di una semplice perizia di parte, che come tale, non è assistita da forza probatoria particolar solo perchè proviene da un ufficio dell’amministrazione. Essa, in particolare, non ha il valore probatorio di un, atto pubblico (Cass.n. 7935/2002). Essa tuttavia, come la Corte ha già precisato, può essere elevata, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove atipiche, fino a fondamento della decisione (Cass.25260 del 9/10/2019; Cass. n. 2193 del 6/2/2015; Cass. 14418 del 25/6/2014) e può, a maggior ragione, essere elevata a tanto allorchè sia unita ad altro idoneo supporto probatorio. Con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 307, , era stato stabilito che “per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 3, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, e all’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi DEL D.P.R. n. 633 del 1972 cit., art. 14, dell’art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto n. 131 del 1986, art. 51, comma 3”; tale delega, stante il richiamo alla normativa sull’imposta di registro da parte del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 in tema di imposte ipotecaria e catastale, riguardava anche l’accertamento di queste ultime imposte; il riferimento al concetto di valore normale degli immobili era stato inserito nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 e nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223; del il D.P.R., art. 51, comma 3, non conteneva un letterale riferimento al valore normale, talchè, in rapporto all’art. 51, comma 3, l’espressione – “valore normale” usata nella L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 307, doveva intendersi come valore di riferimento per il controllo del valore dichiarato e quindi, sostanzialmente, come valore coincidente con il valore venale in comune commercio ai sensi del art. 51, comma 2; l’Agenzia, con provvedimento del 27 luglio 2007, aveva individuato il criterio per la determinazione del valore normale nelle quotazioni OMI;

successivamente, con la L. 7 luglio 2009, n. 88, il riferimento al valore normale, contenuto nelle disposizioni relative alla determinazione della base imponibile nelle cessioni immobiliari riguardo all’Iva e alle imposte dirette è stato eliminato (v. L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lett. f), e comma 5) ed è stato così ripristinato, riguardo a tali imposte, il riferimento al corrispettivo lasciando invece ferma la regola del valore venale per quanto concerne l’imposta di registro; venuta meno, la possibilità stessa di un accertamento uniforme per Iva, imposte sui redditi e imposta di registro, legato al concetto di valore normale, è venuto meno il presupposto sul quale è stato attribuito, dalla L. n. 296 del 2007, alla Agenzia delle Entrate il potere di fissare criteri Utili per la determinazione del suddetto “valore normale” anche in tema di imposta di registro e quindi, anche ai fini di questa imposta, ha perso effetto fi provvedimento della Agenzia in data 27 luglio 2007 con la conseguenza che, per l’imposta di registro, è stato recuperata la necessità per l’ufficio di seguire, per l’eventuale accertamento in rettifica, il disposto dell’art. 51 comma 3 (“Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di vantazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fomite dai comuni”); in questo contesto, le quotazioni OMI, da un lato, non possono più essere ritenute idonee di per sè a fondare presunzioni di (maggior) valore e a giustificare la rettifica (come in -precedenza, in forza del suddetto provvedimento), dall’altro, possono invece essere considerate come elemento di indirizzo nell’attività di stima ossia come utile elemento di valutazione (ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, ultima parte), idoneo a giustificare la rettifica ove suffragato da altri elementi in riferimento alle specifiche caratteristiche del singolo immobile; quanto precede è stato più volte ribadito da questa Corte (v. ad es., Cass. sentenza

21813 del; 7/09/2018; ord. n. 25707 del 21/12/2015). Fatte queste due premesse, si osserva che la commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto dimostrata la pretesa dell’amministrazione (attrice in senso sostanziale) sulla base della stima redatta dall’UTE e delle quotazioni OMI precisando che l’eccezione sollevata dai contribuenti per contestare l’operato dell’ufficio era sfornita di prova (in quanto la perizia, mezzo attraverso cui i ricorrenti avevano inteso fornire tale prova, era inconducente perchè non aveva riferimento allo stato dei terreni al momento dell’atto di compravendita). La commissione ha deciso non, come sostenuto dai ricorrenti, in violazione, ma in esatta applicazione dell’art. 2697 c.c. (“Chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato ò estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”). L’affermazione aggiuntiva che si legge in motivazione e che non incide sulla conformità a diritto del dispositivo della sentenza impugnata e per cui le risultanze della stima dell’UTE “sono assistite da una presunzione juris tantum di legittimità e come tali, diversamente da quanto ritenuto (dai contribuenti) non di identico valore probatorio di una stima di parte”, non è corretta e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., deve essere eliminata.

4. il ricorso deve essere rigettato;

5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dei giudizio perchè l’Agenzia delle Entrate non ha volto attività difensiva;

6. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. cit. comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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