Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11833 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Acque di Casalotto s.p.a. ((OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante sig. B.D.,
rappresentata e difesa per procura speciale autenticata dal notaio
Giuseppe Balestrazzi di Catania il 21 marzo 2011 dagli Avvocati prof.
Santangeli Fabio e Gaetano Cucuzza, elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’Avvocato Carolina Valensise in Roma, via Monte delle
Gioie n. 13;
– ricorrente –
contro
Comune di Catania ((OMISSIS)), in persona del sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso
dall’Avvocato Patanè Paolo, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria della Corte di cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 688 della Corte di appello di Catania,
depositata il 24 luglio 2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7
aprile 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto
dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
visto il ricorso notificato il 20 ottobre 2005 con il quale la s.p.a.
Acque di Casalotto ha chiesto la cassazione della sentenza n. 688 del 24 luglio 2004 della Corte di appello di Catania, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva solo in parte accolto la sua domanda diretta ad ottenere la condanna del Comune di Catania a cederle quantitativi di acqua estratti dalle sorgenti che essa aveva venduto al suddetto Comune con atto dei 29 dicembre 1970.
Letto il controricorso il Comune di Catania.
Rilevato che la società ricorrente, con atto sottoscritto personalmente e dal suo difensore, notificato alla controparte in data 25 marzo 2011, e depositato prima dell’udienza, ha dichiarato di rinunziare al ricorso;
che, non essendo stata la rinunzia accettata, deve farsi luogo alla condanna alle spese, come liquidate in dispositivo;
visto l’art. 391 cod. proc. civ..
P.T.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte rinunziante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011