Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11833 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 18/11/2015, dep. 09/06/2016), n.11833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18318-2014 proposto da:

B.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER

43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che li

rappresenta e difende giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 128/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

16/12/2013, depositata i121/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Lizza Egidio (delega avvocato Giovanni Romano)

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A., + ALTRI OMESSI con distinti ricorsi, successivamente riuniti, proponevano domanda di accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all’art. 6, par. 1 CEDU, con contestuale richiesta di condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in loro favore dell’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. I ricorrenti tutti appartenenti al ruolo del Ministero della Difesa, esponevano che con ricorso proposto avanti al Tar del Lazio e depositato il 9 dicembre 1993 chiedevano il riconoscimento del diritto di estensione nei loro confronti del trattamento economico per il personale pari grado della polizia di Stato in applicazione della L. n. 121 del 1981, art. 36, n. 3, in rapporto all’art. 16, comma 1, che in data 20 dicembre 1993 veniva depositata l’istanza di fissazione di udienza, che in data Il aprile 1995 veniva depositata istanza di prelievo. Il giudizio si concludeva con sentenza del 26 marzo 2012. Complessivamente il giudizio era durato 18 anni e tre mesi. (n considerazione di ciò i ricorrenti chiedevano che accerta la violazione della normativa di cui all’art. 6 par. C.E.D.U. venisse condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento integrale dei danni quantificato in Euro 27.000,00 per ogni ricorrente o in subordine quella diversa misura che venisse accertata in giudizio.

La Corte di appello di Perugia con decreto n. 128 del 2014 accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 1.200,00 per danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, compensava nella misura del 50% le spese di giustizia e poneva la restante parte a carico del Ministero.

Secondo al Corte di Perugia dalla documentazione acquisita e dagli assunti delle parti si evinceva che il primo grado aveva avuto una durata complessiva di circa quindici anni dovendosi individuare l’inizio nel deposito dell’istanza di prelievo (1 aprile 1995) e la fine nel deposito della sentenza di primo grado. Considerato che il ricorso con il quale è stato instaurato il giudizio presupposto era stato rigettato e che trattavasi di un ricorso collettivo, con conseguente minor paterna d’animo, l’indennizzo andava determinato nella misura di Euro 200 per ogni anno di ritardo.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta dai ricorrenti indicati in epigrafe con ricorso affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanza in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

1.= Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti come meglio indicati in epigrafe lamentano la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2 nonchè degli artt. 6, par. 1 e art. 41 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. n. 848 del 1955 (Art. 360 c.p.c., n. 3) in merito alla quantificazione dell’indennizzo. Secondo i ricorrenti la Corte di Perugia erroneamente e/o comunque senza adeguata motivazione, avrebbe determinato l’equo indennizzo nella misura di Euro 200,00 per ogni anno di ritardo senza tener conto dei parametri fissati dalla Corte di Strasburgo e recepiti dalla Corte di Cassazione. Nel caso in esame, per altro, come affermato dalla stessa Corte distrettuale e come è evidenziato dall’istanza di prelievo e dalla mancata intervenuta perenzione, l’atteggiamento di disinteresse dei ricorrenti per la decisione di merito non si era mai manifestato.

Piuttosto la Corte perugina avrebbe disapplicato quelli che sono i criteri costantemente adottati dalla Suprema Corte di cassazione consistenti nell’attribuzione di Euro 750,000 per i primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ogni anno successivo.

1.1.= Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, nel liquidare la somma di Euro 200,00 per anno di ritardo non ha tenuto che nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., IO febbraio 2011, n. 3271;

Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), sulla base dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (decisioni Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010), si è ritenuto che, relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, sia possibile liquidare un indennizzo pari a 500,00 Euro per anno di ritardo;

criterio, questo, che anche prima della entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non applicabile ratione temporis nel caso di specie, deve ritenersi in sè non irragionevole e idoneo ad assicurare un adeguato indennizzo per la violazione alla ragionevole durata del processo. Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche del giudizio amministrativo, deve quindi ritenersi che, per tale tipologia di giudizio, il criterio di 500,00 Euro per anno costituisca l’adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo e che da esso il giudice del merito possa discostarsi con adeguata motivazione, evidenziando le specificità del caso, con riguardo sia alla natura e alla rilevanza dell’oggetto del giudizio, sia al comportamento processuale delle parti.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 e art. 13 C.E.D.U. Violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in conseguenza delle modifiche apportate alla L. n. 133 del 2008, art. 54, comma 2, dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo i ricorrenti la Corte di Perugia avrebbe calcolato la durata complessiva del processo, in maniera erronea, avendo considerato come data di inizio del calcolo la data dell’istanza del prelievo e come data finale la conclusione del giudizio non tenendo conto però che la presentazione dell’istanza di prelievo può valere come condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione esclusivamente a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e non potendosi escludere tale diritto per il periodo precedente, mentre la modifica apportata dfal D.Lgs. n. 104 del 2010, art.. 3 dell’allegato varrà per i giudizi instaurati successivamente al 16 settembre 2010 e meglio, secondo sempre i ricorrenti, dall’8 dicembre 2011, ovvero dall’entrata in vigore del correttivo del CPA che ha dichiarato l’intenzione del legislatore di rendere l’istanza di prelievo non solo un atto propedeutico all’azione di equa riparazione per i giudizi amministrativi ma anche il momento dal quale iniziare a rivendicare il diritto.

2.1.= Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni di cui si dirà.

Va qui precisato che nel caso in esame risulta superata la questione in ordine alla proponibilità della domanda di equa riparazione ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54 posto che l’istanza di prelievo risulta esser stata presentata in data 11 aprile 1995. E qui va ribadito quanto è stato già detto da questa Corte e cioè che “(D’istanza di prelievo assolve la funzione di manifestare il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio e di accelerarne, pertanto, la definizione. Sebbene, la persistenza dell’interesse alla sollecita decisione del ricorso amministrativo non sia cristallizzabile nel tempo una volta e per tutte, ma abbia senso solo se intesa diacronicamente (per i possibili mutamenti che può subire nel tempo il rapporto sostanziale fra il soggetto che esercita il potere amministrativo e colui che ne subisce gli effetti), nessuna norma e nessun principio processuale impongono la reiterazione dell’istanza di prelievo ad intervalli più o meno regolari. Ciò non casualmente, ove si consideri che la protrazione del giudizio nonostante la presentazione dell’istanza di prelievo ed oltre il limite di durata ragionevole costituisce una patologia del processo, che in quanto tale non può nè essere posta a carico della parte ricorrente, nè essere assunta quale causa efficiente, secondo il criterio della regolarità causale, della perdita di interesse della parte stessa. Escluso, dunque, che sia lecito inferire dalla mancata reiterazione dell’istanza di prelievo il venir meno o l’attenuazione dell’interesse ad agire, il lasso di tempo intercorso fra detta istanza e la definizione del giudizio non può essere assunto di per sè solo ad elemento significativo ai fini della riduzione dell’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001” (Cass. n. 11822/14 non massimata).

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 C.E.D.U.; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 e 3 e dipendente e contestuale violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 CEDU con riferimento all’accertamento della complessità della causa ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione da irragionevole durata di un processo, il tutto in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo i ricorrenti la Corte perugina non avrebbe specificato in alcun modo come la procedura presupposta potesse essere considerata così complessa tale da non poter essere decisa nel termine triennale considerato ragionevole. In particolare, specificano i ricorrenti non sarebbe dato neanche rilevare quali sarebbero gli elementi attraverso i quali i giudici del merito avrebbero ritenuto il procedimento presupposto così complesso tale da potere riconoscere soltanto sei anni di irragionevole durata rispetto ad un processo durato ben diciotto anni.

3.1.= Il motivo è fondato.

Va osservato che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma la quale, stabilendo che il giudice deve accertare la esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, impone di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare. La violazione del principio della ragionevole durata del processo va dunque accertata all’esito di una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004). In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98) e che ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità. Ed è questo parametro che va osservato, dal quale è tuttavia possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1 detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass. Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate), ovvero di valorizzare criteri rigidi.

Ora nel caso in esame la Corte non osservato questi principi nè ha chiarito le ragioni per le quali l’irragionevole durata del processo presupposto dovesse disattendere i criteri individuati dalla Corte Europea e condivisi da questa stessa Corte.

In definitiva, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione, il decreto impugnato va cassato, in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte dia appello di Perugia che nel decidere il merito si atterrà ai principi appena espressi.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta civile, sott. Seconda, della Corte di cassazione, il 18 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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