Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11833 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12852-2019 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via T.

Inghirami, 76, presso lo studio dell’avvocato Gina Carugno,

rappresentato e difeso dall’avvocato Costantino Carugno;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio

Cesare 118, presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Polinari, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, depositata il

26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’avvocato P.G. ha chiesto con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. la condanna del sig. T.B. al pagamento del compenso dovuto per il patrocinio prestato in un giudizio per risarcimento danni;

– il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica accoglieva la domanda con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., dando altresì atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto T.;

– la cassazione dell’ordinanza è chiesta dal T. con ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. affidato a tre motivi, cui resiste il controricorrente avvocato P. che ha anche depositato memoria;

– -la relatrice designata ha formulato proposta di accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il collegio condivide la proposta della relatrice;

– con il primo motivo si denuncia l’omesso esame della costituzione di parte convenuta T. nel giudizio sommario intentato dall’avvocato P.;

-con il secondo motivo si denuncia la violazione del rito speciale previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 che prevede la decisione collegiale, come eccepito dal convenuto nell’atto di costituzione, e disposto dal Presidente del Tribunale con il provvedimento di mutamento del rito;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione delle disposizioni sulla costituzione telematica della parte convenuta;

– appare prioritario dal punto di vista logico l’esame del secondo motivo che è fondato con assorbimento delle altre due censure;

– ai fini della sintetica ricostruzione delle disposizioni processuali applicabili alla domanda di pagamento dei compensi professionali proposta dall’avvocato P. occorre considerare che questa Corte ha affermato il principio secondo il quale a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 4485/2018);

– la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 è estesa a tutte le controversie prima regolate dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 essendo irrilevante se siano state introdotte ex art. 702 bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo, con la conseguenza che è (sempre) prevista la decisione in composizione collegiale;

– pertanto, è affetta da nullità la sentenza del tribunale che, in una causa di pagamento dei compensi professionali introdotta con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. abbia deciso la causa in composizione monocratica; ciò in quanto l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisone, con conseguente conversione in motivo di impugnazione (Cass. 16186/18);

– ciò posto, nel caso di specie il giudice pur dando esplicitamente atto nel testo dell’ordinanza, intitolata ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., dell’assegnazione da parte del Presidente del Tribunale al primo collegio e della designazione a relatore, adotta una decisione inquivocabilmente monocratica come si desume dalla copia analogica del documento informatico, in cui la stringa apposta su ogni pagina dà conto della sola firma dell’estensore Adriana Mazzacane;

– la fondatezza del secondo motivo con assorbimento del primo e terzo, comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Tivoli perchè riesamini in composizione collegiale la domanda dell’avvocato P. e provveda, altresì, alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo motivo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli in diversa composizione collegiale anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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