Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11831 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.N., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Farini Francesco ed Ezio

Spaziani Testa, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, viale Mazzini, n. 146;

– ricorrente –

contro

I.G., in proprio e quale procuratore generale del

figlio I.N., e I.S., nella loro qualità

di eredi di V.D., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Barbiero

Silvio e Nunzio Izzo, elettivamente domiciliati nello studio di

quest’ultimo in Roma, via di Donna Olimpia, n. 134;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1527 del 13

novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Nunzio Izzo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con atto di citazione notificato il 17 luglio 1997, T.N. dedusse che V.D. aveva fatto ristrutturare il suo immobile, sito in (OMISSIS), con cambio di destinazione d’uso del piano secondo da commerciale a residenziale e la realizzazione di nuovi appartamenti destinati a civile abitazione, il cui ingresso, peraltro, era stato collegato, mediante l’apertura di una porta, al vano scale del palazzo vicino, sito in via (OMISSIS), già comporto di cinque appartamenti, uno dei quali di proprietà di esso attore; e che la creazione di quella porta era illegittima, perchè avvenuta senza la preventiva autorizzazione dei condomini e comportante il raddoppio del numero degli appartamenti che avevano accesso al vano scale, che passavano da cinque a dieci, con conseguente incremento del numero delle persone che vi transitavano.

Tanto premesso, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Padova V.D., chiedendo che, previo accertamento dell’inesistenza di alcuna servitù di passaggio lungo la scala condominiale, la stessa venisse condannata, tra l’altro, alla chiusura della porta.

La V. si costituì in giudizio, contestando la fondatezza delle domande proposte.

Espletata una c.t.u. e disposta l’assunzione di alcuni testi, il Tribunale adito, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 maggio 2004, ordinò alla convenuta di chiudere la porta.

2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 13 novembre 2007, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la legittimità dell’apertura, da parte della V., della porta sul vano scala dell’edificio, con ingresso dal civico n. (OMISSIS), ed ha rigettato la domanda di chiusura di quell’accesso, ponendo a carico del T. le spese di entrambi i gradi del giudizio.

2.1. – La Corte d’appello ha accertato che, fin dalla costituzione del condominio, il vano scala costituiva strutturalmente parte accessoria e funzionale anche per i locali successivamente acquistati dalla V.; sicchè, all’atto della creazione ad opera di quest’ultima del foro nella parete del pianerottolo per realizzare la porta di accesso ai tre appartamenti ricavati nel primo piano soprastante il negozio, il vano scala costituiva parte comune, e quindi accessoria e funzionale, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., alla porzione di edificio in questione.

La Corte territoriale ha poi rilevato che rientra tra le facoltà del partecipante, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., l’apertura di una porta sul muro comune per creare un accesso dalle scale comuni alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, non risultando pregiudicati nè la destinazione del vano scala, nè l’utilizzo da parte degli altri condomini.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il T. propone ricorso, con atto notificato il 24 dicembre 2008, sulla base di due motivi.

Resistono, con controricorso, illustrato con memoria, G., N. e I.S., nella qualità di eredi della V..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo (insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia concluso che il vano scala costituiva strutturalmente e funzionalmente parte accessoria e funzionale anche per i locali successivamente acquistati dall’appellante. Il ricorrente si duole che dall’esistenza della porta al piano terra venga fatto discendere il diritto di aprire anche il nuovo accesso al primo piano. La Corte d’appello non avrebbe considerato che il titolo di acquisto dell’immobile limitava la proprietà V. sul civico (OMISSIS) al solo corridoio di accesso al piano terra (che consentiva il collegamento dal negozio ai ripostigli), con esclusione di qualsiasi diritto sulla scala (che non presenta, per la situazione obiettiva dei luoghi, alcun rapporto di accessorietà con i negozi del civico (OMISSIS) di proprietà V.).

La motivazione sarebbe anche contraddittoria, poichè se da un lato la Corte del merito avrebbe aderito alla giurisprudenza che configura l’esistenza del condominio parziale (affermando che la contitolarità delle cose in condominio spetta soltanto per quelle che presentano un nesso di accessorietà rispetto agli immobili in proprietà esclusiva), dall’altro avrebbe attribuito la comproprietà della scala del civico (OMISSIS) alla V. (proprietaria di immobili al solo civico (OMISSIS)), nonostante detta scala non presenti alcun nesso di strumentalità-accessorietà rispetto ai negozi del civico (OMISSIS).

Il secondo mezzo (violazione degli artt. 1102 e 1107 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) si chiude con il quesito di diritto: “Dica la Corte se la norma dell’art. 1117 cod. civ. attribuisca ai condomini la comproprietà dei soli beni che si trovano in nesso di strumentalità con le unità di proprietà esclusiva – di guisa che solo di tali beni strumentali sia consentito al condomino di fare un uso più intenso (ex art. 1102 cod. civ.) – e se, in difetto di detto nesso di strumentalità, soltanto il titolo possa attribuire diritti su beni condominiali privi di tale accessorietà (rispetto alle unità di proprietà esclusiva); nel caso di specie, la scala del civico (OMISSIS) non è strumentale all’immobile al civico (OMISSIS) di proprietà V. ed il titolo contrattuale attribuisce alla stessa la comproprietà del solo corridoio di ingresso al civico (OMISSIS), non della scala che da esso conduce ai piani superiori; la condomina V. non è proprietaria ex art. 1117 cod. civ. della scala del civico (OMISSIS) e, conseguentemente, non può aprire sulla stessa (ex art. 1102 cod. civ.) una porta di accesso dal civico (OMISSIS)”.

2. – I due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati.

La sentenza della Corte d’appello prende le mosse dall’accertamento, compiuto dal primo giudice, che le unità immobiliari di proprietà della convenuta V., per la conformazione complessiva del più vasto fabbricato in cui si inseriscono, caratterizzato dalla comunanza della copertura e dei muri maestri, partecipano al condominio costituito tra le unità dei vari piani della costruzione, aventi accesso dagli ingressi di cui ai civici (OMISSIS).

Su questa base, la Corte territoriale – tenendo conto della c.t.u.

espletata nel primo grado ed anche di altra consulenza redatta dal medesimo perito in altra precedente causa intercorsa tra soggetti differenti – ha rilevato: che fin da quando l’intero edificio apparteneva all’unico proprietario, dal negozio posto al piano terra, posto in (OMISSIS), era possibile accedere al vano scala di via (OMISSIS) passando dal ripostiglio del negozio ed attraverso una porta in grata metallica e vetro, che si apriva lungo il corridoio d’ingresso al vano scala medesimo; che, sin dalla costituzione del condominio, esisteva un collegamento tra il negozio del civico (OMISSIS) ed il corridoio d’ingresso al vano scala, posto al civico (OMISSIS), e detto collegamento si estendeva ai locali soprastanti, cui si poteva salire dal negozio tramite scalette interne; che – poichè dal vano scala si poteva accedere tanto ai cinque appartamenti, quanto al negozio ed ai piani soprastanti ad esso – il vano scala costituisce strutturalmente parte accessoria e funzionale anche dei locali sopra il negozio di via (OMISSIS), acquistati dalla V..

La Corte d’appello – con una motivazione congrua ed adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, che muove da una valutazione dello stato effettivo dei luoghi, per come emerso anche dalle indagini peritali, e dei rapporti strutturali e funzionali intercorrenti tra le porzioni di piano in proprietà esclusiva ed il vano scale – è pervenuta alla conclusione che il vano scale costituisce parte comune dell’intero condominio, anche per il negozio ed i locali soprastanti con ingresso dal civico n. (OMISSIS).

Il ricorrente critica questa conclusione, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato l’allegato A al titolo di acquisto della V., da cui emergerebbe che solo il corridoio di accesso fino alle scale è comune a tutte le unità immobiliari, mentre non sarebbero comuni le scale che portano ai piani soprastanti.

Sennonchè, la doglianza non può trovare ingresso, perchè – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – riporta esclusivamente la specificazione dell’allegato A relativa alla comunanza del corridoio di accesso a tutte le unità immobiliari, ma non trascrive le clausole dell’intero contratto di compravendita, e quindi con consente di valutare se il titolo d’acquisto si riferisse o meno anche alla comproprietà per quota proporzionale delle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. Nè sussiste la lamentata contraddittorietà della motivazione, posto che la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ha accertato la natura condominiale del vano scale proprio in base alla sussistenza di un nesso strutturale di accessorietà e di funzionalità con i locali con ingresso dal civico n. (OMISSIS). Non è di ostacolo a questa conclusione il fatto che al negozio di proprietà V. si potesse accedere anche dal civico (OMISSIS): questa Corte ha infatti già affermato (Sez. 2^, 10 luglio 2007, n. 15444) che le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto o al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell’art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poichè anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio.

E’ evidente, pertanto, che le critiche del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare alla relazione del c.t.u.) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.

Esclusa la sussistenza del lamentato vizio di motivazione, cade anche la censura – articolata dal ricorrente con il secondo motivo – di violazione degli artt. 1102 e 1117 cod. civ., la quale muove dal presupposto di fatto, escluso dal giudice del merito, che le scale non si trovino in nesso di strumentalità con i beni di proprietà esclusiva della V..

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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