Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11831 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6815-2014 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TOMASSINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO STERN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2013 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 23/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che il ricorso proposto da L.G., illustrato con memoria, concerne una controversia relativa al preteso rimborso delle ritenute operate nel momento in cui, a seguito della cessazione (nel 1997) del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo di previdenza aziendale (OMISSIS), in precedenza denominato PIA, gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa, e poggia su un motivo con il quale il contribuente, soccombente in primo ed in secondo grado, contesta, sotto il profilo della violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, l’applicabilità dell’imposta Irpef con aliquota media alla somma capitale a lui erogata, avendo il sostituto d’imposta applicato la ritenuta fiscale alla stregua del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 e dunque la medesima aliquota applicata al TFR;

che la intimata Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. “rendimento” si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13642/2011);

che, inoltre, la Corte ha avuto modo di precisare che “per rendimento del capitale deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base di “una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta”, operando “l’accertamento della natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,5%” (Cass. n. 29583/2011; n. 17682/2014; n. 1977/2015);

che alla stregua di tali oramai consolidati principi, a cui il Collegio intende dare continuità – non apparendo condivisibile l’orientamento espresso da isolate pronunce (Cass. n. 11941/2016; n. 15827/2016) le quali non tengono conto dei differenti sistemi gestionali (di tipo assicurativo o di tipo finanziario) impiegati nel tempo per incrementare il patrimonio del fondo – il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,50% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo), si applica a coloro – come appunto il L. – che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale (OMISSIS)/PIA da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000, che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale, per tale intendendosi, come espressamente precisato nella parte motiva della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato (Cass. n. 8320/2012);

che la CTR, discostandosi dai principi di diritto sopra riportati, si è arrestata di fronte ad una insussistente necessità di distinguere, ai fini dell’applicazione dell’imposizione al 12,50%, “la quota di investimento a carico del dirigente” e la “restante” quota, “a carico del datore di lavoro”, nonchè ad un’altrettanto insussistente difficoltà di “operare distinzioni all’interno della somma liquidata”, così del tutto trascurando di vagliare le risultanze istruttorie e, segnatamente, i dati ricavabili dalla certificazione rilasciata dall’ENEL, depositata nel giudizio di secondo grado, riprodotta in maniera autosufficiente nel ricorso per cassazione, e non oggetto di specifiche contestazioni della controparte;

che, in definitiva, spetta al giudice di merito procedere a tale indagine per quantificare, nell’ambito della somma complessivamente erogata al contribuente, la parte corrispondente al rendimento netto, applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 e 17 TUIR, e quindi calcolare, in forza di tale criterio, l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo eventuale credito restitutorio; che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per nuovo esame, nel senso di cui in motivazione, alla medesima CTR, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

che, stante l’esito del giudizio, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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