Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11831 del 09/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2024-2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO, NATALE

MANGANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 324/28/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 18/09/2013, depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Claudio Lucisano difensore del ricorrente che si

riporta alla memoria.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio, con sentenza n.324/28/13, depositata il 29.11.2013, dichiarava estinto il giudizio a suo tempo promosso da C.A. avverso l’avviso di accertamento relativo alla rettifica del valore dei beni caduti in successione di M.A., ritenendo che lo stesso non era stato riassunto dalle parti innanzi a detto giudice dopo che la Commissione tributaria centrale aveva accolto il ricorso dell’ufficio e quello incidentale del contribuente, rinviando alla sezione ordinaria della CTR in ragione delle diverse valutazioni estimative degli stessi beni operate dai giudici tributari di primo e secondo grado.

C.L., erede di C.A., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale l’Agenzia delle entrate non ha fatto seguire il deposito di difese scritte. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Deduce la ricorrente la violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 29 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 27, 31 e 59. Erroneamente la CTR aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, non applicandosi la disciplina in tema di riassunzione per effetto del rinvio disposto dalla CTC alla CTR del Lazio che, essendo stata investita di questioni estimative, era tenuta a provvedere ex officio per effetto della trasmissione del fascicolo da parte della segreteria. Del resto, il fascicolo era stato trasmesso dalla CTC alla CTR che aveva avvisato dell’udienza di discussione ella ricorrente, per l’appunto costituitasi con memoria prima dell’udienza fissata.

Il ricorso e’ manifestamente fondato.

Il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 29 dispone che se in conseguenza dell’accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie,la commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva gia’ pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado. Il comma 3 medesima disposizione aggiunge che se nel termine di ottanta giorni dalla notificazione della decisione di rinvio non e’ stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui e’ stato rinviato il processo’, fermo restando che in sede di rinvio si applicano gli artt. 19 e 20″.

Orbene, il composito quadro normativo appena ricordato depone univocamente nel senso che il giudizio di rinvio successivo alla decisione della CTC non richiede la riassunzione ad opera di alcuna delle parti, procedendo d’ufficio, quando attiene a questioni estimative(quali appunto erano quelle demandata dalla CTC alla CTR del Lazio) per effetto della trasmissione del fascicolo dalla segreteria della CTC alla CTR che provvede poi alla fissazione dell’udienza secondo le scansioni fissate dal cit. D.Lgs. n. 636 del 1972, artt. 19 e 20 – v., del resto, sul punto, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 3 – conf. Cass. n. 1429/2006, ove si e’ specificamente ritenuto che la disciplina processuale di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 29 non pone alcun onere di riassunzione nel caso in cui si fosse reso necessario il rinnovo del giudizio su questioni estimative, a seguito di decisione di rinvio della Commissione Tributaria Centrale -.

Ne’ in senso contrario depone il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 76 che si occupava, in sede di disciplina transitoria, delle peculiari ipotesi di pendenza del termine per riassumere i giudizi alla data prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 72 – 1aprile 1006 -; ipotesi non ricorrente nel caso di specie, risalendo la decisione della CTR al 10 marzo 2010, ne’ potendo trovare applicazione detta disposizione per le ipotesi rispetto alle quali non e’ prevista la riassunzione.

Del resto, ne’ il D.Lgs. n. 636 del 1972, art. 24 ne’ l’art. 59 prevedono la riassunzione per la vecchia disciplina delle controversie decise dalla CTC. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va acconto le la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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