Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11830 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VERSILIA 2, presso lo studio dell’avvocato CORDONE

ROSSELLA C/O CONSORSIO G1, rappresentato e difeso dall’avvocato DE

VIVO UGO;

– ricorrente –

contro

COND (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

pro tempore F.S. quale socio accomandatario e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN

GIOVANNI DI DIO 32, presso lo studio dell’avvocato CERRONI FILOMENA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPPELLU STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con ricorso notificato il 12 ottobre 2005, il P. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza n. 71/05 resa dalla Corte di appello di Campobasso il 14 marzo 2005;

rilevato che con atto datato il 18 marzo 2011 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che il difensore di parte resistente ha sottoscritto la rinuncia per accettazione;

Visto l’art. 390 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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