Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11830 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. II, 27/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA VERSILIA 2, presso lo studio dell’avvocato CORDONE
ROSSELLA C/O CONSORSIO G1, rappresentato e difeso dall’avvocato DE
VIVO UGO;
– ricorrente –
contro
COND (OMISSIS) in persona dell’Amministratore
pro tempore F.S. quale socio accomandatario e legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN
GIOVANNI DI DIO 32, presso lo studio dell’avvocato CERRONI FILOMENA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAPPELLU STEFANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 14/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/04/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione del procedimento per
intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con ricorso notificato il 12 ottobre 2005, il P. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza n. 71/05 resa dalla Corte di appello di Campobasso il 14 marzo 2005;
rilevato che con atto datato il 18 marzo 2011 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che il difensore di parte resistente ha sottoscritto la rinuncia per accettazione;
Visto l’art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011