Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11830 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. III, 14/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19078/2009 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del Responsabile della Funzione

Legale Calabria dell’Enel Distribuzione Spa, società con unico socio

soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO Giuseppe, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1224/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

20/06/08, depositata l’08/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – L’Enel Distribuzione spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Lamezia Terme e depositata in data 8.9.2008 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza parziale n. 297 del 2003 ed avverso la sentenza definitiva n. 671 del 2005 del giudice di pace di Nocera Terinese, in materia di risarcimento danni da illegittima installazione di sostegni della linea aerea elettrica ed accertamento di intervenuta usucapione.

Il giudizio che ha dato luogo al presente ricorso può sintetizzarsi come segue.

R.L. conveniva, davanti al giudice di pace, l’Enel Distribuzione spa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati al fondo di sua proprietà dalla illegittima installazione di sostegni della linea aerea elettrica.

Quest’ultima si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l’incompetenza per materia del giudice di pace in favore del tribunale di Lamezia Terme; in via gradata, che in ragione della connessione con la riconvenzionale proposta di accertamento della avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto, entrambe le domande fossero rimesse al tribunale di Lamezia Terme; e nel merito contestava la fondatezza della domanda.

Il giudice di pace, con sentenza non definitiva n. 297 del 2003 dichiarava la propria competenza per materia sulla domanda principale e la propria incompetenza sulla domanda riconvenzionale; quindi, con sentenza definitiva n. 671 del 2005, accoglieva la domanda, condannando l’odierna ricorrente al risarcimento dei danni.

Proponeva appello l’Enel Distribuzione contestando la fondatezza della decisione e sostenendo, in particolare, la connessione fra le due domande, principale e convenzionale, con la conseguenza che il giudice di pace avrebbe dovuto spogliarsi dell’intera controversia in favore del tribunale.

Il tribunale di Lamezia Terme, con sentenza in data 8.9.2008, dichiarava l’inammissibilità del proposto appello per essere il corretto mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze impugnate, il ricorso per cassazione.

2. – Il ricorso contiene un motivo.

Il motivo rispetta i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

La cassazione vi è chiesta per violazione di norme di diritto (art. 339 c.p.c., commi 1 e 3, in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 ed agli artt. 36 e 40 c.p.c.).

Il quesito posto alla Corte è esposto alla pag. 7 del ricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto perchè fondato.

Al quesito posto si ritiene di potere rispondere come segue:

“Nell’ipotesi in cui sussista una domanda riconvenzionale connessa e questa debba essere decisa secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l’intero giudizio debba essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza è l’appello, e ciò anche nel caso in cui (come nella specie) pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l’intero giudizio al giudice superiore, a norma dell’art. 40 c.p.c., comma 7, abbia deciso sulla domanda principale, dichiarandosi incompetente sulla riconvenzionale (Cass. 13.5.2003, n. 7293; Cass. 26.2.2003, n. 2890; Cass. 26.2.2003, n. 2889; da ultimo Cass. 28.2.2007 n. 4654, tutte in fattispecie analoghe).

Nella specie, trattandosi di domanda riconvenzionale di declaratoria di acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto – quindi di competenza per materia del tribunale – sussiste la connessione tra tale domanda riconvenzionale dell’Enel e la domanda risarcitoria della parte attrice, poichè quest’ultima presuppone che l’esercizio di fatto di tale servitù non corrisponda ad un diritto reale di colui che lo eserciti.

Il tribunale, pertanto, era competente a decidere, sia sulla domanda principale, sia su quella riconvenzionale connessa, mentre era incompetente il giudice di pace.

Ne consegue che il mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate era l’appello e non il ricorso per cassazione”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Lamezia Terme in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lamezia Terme in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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