Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11830 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 06/05/2021), n.11830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12585-2019 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA O. & P. SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARIA

PIETROSANTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza N. R.G. 58452/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

gli Avv.ti D.T. e M.M. proposero ricorso, innanzi al Tribunale di Milano, nei confronti dell’Agricola O. & P. s.r.i. per chiedere i compensi per l’attività svolta in favore di G.A.;

– i ricorrenti esposero di aver assistito il G. in una causa di lavoro da questi proposta nei confronti della società convenuta, che si era conclusa con la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione e chiese le proprie spettanze sulla base della L. n. 247 del 2012, art. 13;

il Tribunale, respinta la richiesta della società convenuta di chiamare in causa G.A., rigettò la domanda, ritenendo che l’art. 68 della legge professionale avvocati facesse riferimento alle ipotesi di definizioni conciliative raggiunte senza pronuncia giudiziale e non fosse applicabile quando una pronuncia giudiziale fosse comunque intervenuta, anche solo ai fini delle spese;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.T. sulla base di tre motivi;

ha resistito con controricorso l’Agricola O. & P. s.r.l.;

il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso ed il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio;

– in prossimità dell’udienza la controricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

– va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata sul presupposto che il procedimento speciale relativo al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 non sia applicabile qualora il resistente ampli il tema l’oggetto del giudizio;

– sostiene il controricorrente che, nel caso in esame l’Azienda Agricola O. aveva proposto domanda di manleva nei confronti di G.A. ed aveva chiesto la sua chiamata in causa;

osserva il collegio che, come si rileva dall’ordinanza impugnata, la suddetta istanza di chiamata in causa del terzo non è stata accolta dal tribunale, sicchè il thema decidendum è rimasto limitato alla richiesta di liquidazione dei compensi professionali nei confronti dell’Agricola O. & P. s.r.l.;

sul procedimento applicabile alla domanda di liquidazione delle prestazioni professionali di avvocato, le Sezioni Unite, con sentenza del 23.2.2018 n. 4485 hanno stabilito che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 la domanda di liquidazione può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3,4 e 14 oppure con ricorso per decreto ingiuntivo; è invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.; ne consegue che il procedimento è correttamente introdotto, trattato e deciso secondo il rito sommario speciale e l’ordinanza del Tribunale è stata impugnata con il mezzo previsto, ovvero con ricorso per cassazione;

– con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi in via prioritaria, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., e la violazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per apparenza della motivazione; quest’ultima, infatti, non darebbe conto della natura dell’ordinanza che, nel giudizio presupposto, ha definito la lite tra il G. e l’azienda O., i limitandosi a riportare una massima di questa Corte senza l’indicazione della fattispecie concreta;

– il motivo è fondato;

ai sensi dell’art. 132 c.p.c., la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente quando risulta del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. Sez. Unite 7/04/2014 n. 8053; Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598);

– nel caso di specie, il Tribunale non spiega quale sia il contenuto del provvedimento che ha definito la lite tra il G. e l’Azienda Agricola O. e si limita a riportare una massima giurisprudenziale, senza illustrare la fattispecie concreta ed omettendo di specificare le ragioni di fatto, requisito essenziale previsto dall’art. 132 c.p.c., che lo hanno indotto a ritenere tale fattispecie soggetta al principio di diritto emergente da detta massima;

– restano assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso, rispettivamente riferiti alla violazione della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 8, ed alla contraddittorietà della motivazione della sentenza;

– il ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata a cassata e, rinviata innanzi al Tribunale di Milano in diversa composizione;

il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative a presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Milano in diversa composizione;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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