Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1183 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 4023 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Salfin s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv.to Gennaro di Maggio, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’avv.to Emiddio Perreca, in Roma, Via Adolfo

Gandiglio n. 27;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 271/15/2013, depositata il 24 giugno

2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2020 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 271/15/2013, depositata il 24 giugno 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Salfin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 226/46/2012 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di materiale elettrico vario, avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, aveva recuperato a tassazione, per il 2007, maggiori ricavi occultati, ai fini Ires, Irap e Iva;

-in punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che:1) l’accertamento in questione era fondato “per larga parte sullo studio di settore” utilizzato, per come si evinceva dallo stesso atto impositivo, per il ricarico applicato, per la rotazione del magazzino, per gli squilibri nel rapporto tra le poste contabili, per le discrasie evidenziate tra i rapporti tra alcune poste contabili rispetto a quelle medie di settore; 2)in mancanza del preventivo contraddittorio, necessario della L. n. 146 del 1998, ex art. 10, comma 3 bis (Cass., sez. un., n. 26635/09), l’avviso di accertamento in questione era da annullare;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, controricorso, la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 40, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, per avere la CTR annullato erroneamente l’avviso di accertamento in questione, in quanto carente del contraddittorio preventivo, ancorchè nella specie, non si fosse trattato di un accertamento basato sugli studi di settore ma bensì, di un accertamento analitico-induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), stante la emersa antieconomicità della gestione aziendale, alla luce della rilevata incongruenza dello studio di settore presentato dalla contribuente per l’anno di imposta in questione sia con riguardo alla percentuale di ricarico dichiarata (del 15%) rispetto a quella accertata (del 40%, considerato il range del 23-124%), che con riferimento al dichiarato basso indice di rotazione di magazzino;

– il motivo si profila inammissibile;

– in primo luogo, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29093); nella specie, l’Agenzia delle entrate – che prospetta un accertamento, non già basato sugli studi di settore, ma di tipo analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) -in difetto del principio di autosufficienza, non ha trascritto nel ricorso l’avviso di accertamento impugnato, peraltro, non indicando neanche su quali elementi presuntivi (gravi, precisi e concordanti), alternativi e specifici rispetto allo studio di settore, la verifica fiscale in questione sarebbe stata fondata;

– in secondo luogo, la censura- nel muovere dall’assunto che, nella specie, si fosse trattato di un accertamento analitico-induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) – pone in discussione l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR che nell’affermare che la ripresa in oggetto fosse fondata “per larga parte sullo studio di settore” utilizzato per il ricarico applicato, per la rotazione del magazzino, per gli squilibri nel rapporto tra le poste contabili, per le discrasie evidenziate tra i rapporti tra alcune poste contabili rispetto a quelle medie di settore, ha, in sostanza, posto in rilievo l’utilizzo esclusivo da parte dell’Ufficio, nella ricostruzione dei maggiori ricavi occultati, delle proiezioni statistiche dello studio di settore; va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento della spesa in favore di Salfin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessive Euro 5600,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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