Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1183 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 21/01/2020), n.1183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1728/2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lazzaro

Spallanzani n. 22/A, presso lo studio dell’avvocato Bussoletti

Mario, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Zini Adolfo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Lloyd Nazionale S.p.a. – Compagnia Italiana di Assicurazioni e

Riassicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, in persona

del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Pasubio n. 15, presso lo studio dell’avvocato Tardella

Carlo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo:

V.G., nella qualità di erede di C.M.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 28, presso lo

studio dell’avvocato Bottacchiari Roberto, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Zini Adolfo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Lloyd Nazionale S.p.a. – Compagnia Italiana di Assicurazioni e

Riassicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, in persona

del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Pasubio n. 15, presso lo studio dell’avvocato Tardella

Carlo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo:

Ca.Er., elettivamente domiciliato in Roma, Via Teulada n.

55, presso lo studio dell’avvocato Luciani Andrea, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carboni Gianfranco,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Zini Adolfo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Lloyd Nazionale S.p.a. – Compagnia Italiana di Assicurazioni e

Riassicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, in persona

del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Pasubio n. 15, presso lo studio dell’avvocato Tardella

Carlo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

F.S., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6502/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS Stanislao, che ha concluso per l’estinzione per il

ricorrente S.. Infondatezza del primo motivo ed

inammissibilità del secondo motivo per il ric. V.;

accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo per il

ric. Ca.;

uditi l’Avvocato Bussoletti per il ricorrente principale, l’Avvocato

Bottacchiari per V., e l’Avvocato Carboni per Ca., che

si riportano. L’Avv. Bussoletti insiste per il rigetto della domanda

proposta dal sig. T.;

uditi l’Avvocato Zini per il controricorrente T. e l’Avvocato

Tardella per la Lloyd che si riportano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 2 novembre 2016 ha, per i capi che ancora rilevano, respinto gli appelli principale ed incidentale avverso la decisione del Tribunale di Roma del 29 marzo 2007, con la quale i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a. erano stati condannati in via solidale al risarcimento dei danni cagionati con le loro condotte.

Avverso questa sentenza propone ricorso principale S.G., affidato a due motivi.

Si difendono con controricorso Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a. e T.L..

Propongono, altresì, ricorsi incidentali V.G. ed Ca.Er., entrambi affidati a due motivi, cui resistono con controricorso Lloyd Nazionale s.p.a. in l.c.a. ed il T..

Il ricorrente ed il controricorrente T. hanno depositato le memorie di cui all’art. 378 c.p.c.. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso principale, con accettazione della compagnia di assicurazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va dichiarata l’estinzione del giudizio con riguardo al ricorso principale proposto dall’ex sindaco S.G., il quale aveva articolato verso la sentenza impugnata due motivi, in virtù dell’atto di rinuncia depositato ed accettato dalla controparte, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

2.1. – Il ricorso incidentale proposto da Ca.Er. censura la sentenza impugnata per:

1) nullità della notificazione dell’atto di citazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,139,149,156,157,160,354 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 7, oltre che dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè omesso esame di fatto decisivo, perchè la corte del merito non ha considerato come l’avviso di ricevimento della notifica al ricorrente dell’atto di citazione in primo grado recasse attestazione della consegna al portiere, per l’assenza del destinatario, senza dare conto delle necessarie ricerche dei soggetti cui consegnare dapprima l’atto, con omessa pronuncia su detta eccezione e motivazione apparente, oltre che mancata verifica di quanto operato dall’agente postale; e senza, inoltre, considerare che la firma dal medesimo apposta era illeggibile e che avrebbe dovuto seguire la raccomandata di cui al D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, pur inapplicabile nel caso di specie, essendo incostituzionale una diversa conclusione;

2) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 206, perchè l’autorizzazione all’azione da parte dell’Isvap non era idonea, non essendo adeguatamente motivata circa i presupposti in fatto ed in diritto della medesima.

2.2. – Il primo motivo del ricorso incidentale di Ca.Er. è inammissibile per difetto di specificità, non riportando per esteso il contenuto dell’avviso di ricevimento, secondo il condivisibile principio per il quale “Nel ricorso per cassazione, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività di tale violazione; in particolare, qualora si denunci la nullità di una notifica perchè dalla relata non risulta il rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell’attestazione predetta, bensì, per il principio dell’autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata, recante anche l’indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato” (così Cass. 29 agosto 2005, n. 17424; e, quindi, fra le tante, Cass. 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5185).

2.3. – Il secondo motivo – incentrato non sull’assenza di autorizzazione Isvap all’azione proposta, ma della mera motivazione di essa – è inammissibile, in quanto non risulta che la specifica questione sia stata proposta nei gradi di merito sulla base della decisione impugnata, ed il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., omette di indicare il tempo ed il luogo della precedente deduzione.

Invero, secondo il costante orientamento di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 2 aprile 2014, n. 7694; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 31 agosto 2007, n. 18440). E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989).

3.1. – La ricorrente incidentale V.G., quale erede di C.M., ricorre contro la sentenza impugnata per:

1) violazione o falsa applicazione degli artt. 2393,2394,2947 e 2949 c.c., perchè il reato di bancarotta fraudolenta si era in ogni caso estinto per il venir meno del dante causa, sindaco della società, prima del rinvio a giudizio degli altri soggetti, onde il termine di prescrizione resta di durata quinquennale;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 2392,2393,2394 e 2407 c.c., in quanto i fatti imputati – il mancato recupero del denaro versato con riguardo alla c.d. rivendita delle azioni (OMISSIS); il mancato avvio di iniziative per l’incasso di cambiali depositate in banca il 12 settembre 1991; il mancato incasso di cambiali per la vendita delle azioni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avvenuto solo quaranta giorni prima della cessazione dalla carica – non rientravano nella sfera di controllo del sindaco.

3.2. – Il primo motivo è inammissibile.

Esso, invero, non attacca una ratio decidendi autonoma, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui in ogni caso l’azione non si è prescritta, in forza dell’applicazione dell’art. 1310 c.c., il quale dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.

A ciò, si aggiunga che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito è disciplinata dall’art. 2947 c.c., comma 1, secondo il quale il diritto si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato; ed al comma 3 della norma specifica che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile; e, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (come nella specie), il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dalla data di estinzione del reato.

Dunque, il venir meno del dante causa il 5 marzo 1995 è stato seguito dalla riassunzione tempestiva da parte della procedura in data 2 aprile 1996; quindi, il giudizio di primo grado si è interrotto il 3 dicembre 1996 e, dopo la estinzione di quel giudizio, è stato notificato il nuovo atto di citazione introduttivo in data 23 ottobre 2001, in modo tempestivo ed idoneo ad impedire il decorso della prescrizione.

Mentre è inconferente il richiamo a precedente di questa Corte (Cass. 29 settembre 2004, n. 19566), nella parte in cui discorre del dies a quo della prescrizione dalla data del fatto, in quanto esso è relativo al caso di avvenuta estinzione del reato per prescrizione, e non – come nella specie – di estinzione del reato per il venir meno del reo.

3.3. – Il secondo motivo della ricorrente incidentale V. è inammissibile, intendendo esso sottoporre alla S.C. un giudizio sul fatto.

4. – Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti incidentali; vengono compensate per intero quelle tra il ricorrente rinunciante e la procedura accettante; nè il ricorrente sopporta le spese della soccombenza verso il controricorrente T., evocato in giudizio quale mera denuntiatio litis, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., posto che nessuno dei motivi di ricorso manifestamente lo concerne.

P.Q.M.

La Corte:

a) dichiara estinto il giudizio tra il ricorrente principale S.G. e la LLOYD NAZIONALE S.P.A. IN L.C.A., con compensazione delle spese di legittimità;

b) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da CA.ER. e lo condanna al pagamento delle spese di lite in favore della LLOYD NAZIONALE S.P.A. IN L.C.A., liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;

c) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da V.G. e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della LLOYD NAZIONALE S.P.A. IN L.C.A., liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte solidale dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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