Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1183 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1183 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 25604-2012 proposto da:
IANNOZZI BERARDINO NNZBRD57C15G726R, SETTE ANGELO
STTNGL56H01G726E, in proprio nonche’ in qualita’ di
legali rappresentanti di “Edilseia s.n.c. di Sette
Angelo e Iannozzi Bernardino in liquidazione”,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRAVERSARI 55,
2013
2281

presso lo studio dell’avvocato MARZANO GIUSEPPE,
rappresentati e difesi dall’avvocato CIUCCI BERARDINO;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del

Data pubblicazione: 21/01/2014

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

resistente

CAMPOBASSO, depositata il 27/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1

avverso il decreto n. 42/2012 della CORTE D’APPELLO di

IN FATTO
Con ricorso del 26.10.2010 Angelo Sette e Berardino Iarmozzi, in proprio e
nella loro qualità di legali rappresentanti della Edilseia s.n.c. in liquidazione,
adivano la Corte d’appello di Campobasso per ottenere la condanna del

dell’art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in relazione all’art.6, paragrafo 1
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 4.11.1950,
ratificata con legge n.848/55, per l’eccessiva durata di una causa civile
promossa contro la ridetta società nel 1 989 e definita con sentenza di questa
Corte Suprema nel 2010.
Resisteva il Ministero.
Con decreto del 27.3.2012 la Corte territoriale rigettava la domanda dei
ricorrenti Angelo Sette e Berardino Iarmozzi e dichiarava inammissibile
quella riferita alla Edilseia s.n.c.
Quanto ai ricorrenti, osservava che essi non erano stati parte del giudizio
presupposto; quanto alla società di cui essi si dichiaravano rappresentanti,
rilevava l’avvenuta cancellazione della Edilseia s.n.c. in liquidazione dal
registro delle imprese il 16.12.1997, con la conseguente estinzione della
società stessa a _decorrere dalla data di entrata in vigore (1°.1.2004) della
modifica dell’art. 2495 c.c. apportata dal D.Lgs. n. 6/03.
Per la cassazione di tale decreto ricorrono Angelo Sette e Berardino
Iannozzi, in base ad un unico motivo.
Per il Ministero della Giustizia l’Avvocatura generale dello Stato ha
depositato un “atto di costituzione”, allo scopo di partecipare alla discussione
della causa.
3

Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in
forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1100, 2283

c.p.c.
Si sostiene che la Corte territoriale non abbia considerato che, a
prescindere dal convincimento dei ricorrenti circa l’esistenza della società, la
sopravvenienza attiva costituita dal diritto all’equo indennizzo per
l’irragionevole durata del processo presupposto forma oggetto di comunione
ordinaria tra i soci, in proporzione della quota di liquidazione loro
rispettivamente spettante. Dal che la thoiarità del diritto di esperire, proprio in
quanto soci, l’azione ex lege n. 89/01.
2. – Il motivo è infondato.
Secondo il noto e recente arresto delle S.U. di questa Corte (n. 6072/13), la
società che, parte in un giudizio di durata irragionevole, volontariamente si
cancelli dal registro delle imprese, senza aver agito per l’accertamento e la
liquidazione del diritto all’equo indennizzo, tacitamente rinuncia al diritto
medesimo, sicché i soci non succedono alla società estinta nella titolarità del
credito indennitario. Ciò in quanto, chiariscono le S.U., in esito alla
cancellazione della società dal registro delle imprese si trasferiscono ai soci,
in regime di cohiunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di
liquidazione, ma non anche le mere pretese, azionate o azionabili in giudizio,
né i diritti di credito incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio avrebbe
richiesto un’ulteriore attività giudiziale o extragiudiziale, il cui mancato
4

e 2495 c.c. nonché dell’art. 4 legge n. 89/01, in relazione al n. 3 dell’art. 360

espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi
abbia rinunciato.
2.1. – E’ questo il caso di specie, essendo stata proposta l’azione ex lege n.
89/01 non dal liquidatore durante la fase di liquidazione della società, ma

appena richiamate, esclude il fenomeno successorio dedotto in proprio favore
dai ricorrenti.
3. – Il ricorso va dunque respinto.
4. – Nulla per le spese, non avendo l’Avvocatura generale dello Stato
svolto, ma solo preannunciato la propria attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 3.11.2013.

dagli ex soci ben dopo l’estinzione della società stessa, il che, per le ragioni

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