Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11829 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 18/06/2020), n.11829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29796-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 482,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

L.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, e

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO NICODEMO

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1896/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso,

udito per il ricorrente l’Avvocato VERGINE per delega dell’Avvocato

SAVOIA che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato NICODEMO LUCA per delega

dell’Avvocato NICODEMO MASSIMILIANO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Lecce s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1896/22/15, depositata il 14/9/2015, che ha accolto l’appello di L.G.A. e riformato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la legittimità della impugnata intimazione di pagamento, emessa dall’Agente della riscossione in forza di prodromica cartella di pagamento, in quanto quest’ultima era stata ritualmente notificata.

Il Giudice di appello rilevava la fondatezza del gravame del contribuente ricorrendo il prospettato vizio di notifica della predetta cartella di pagamento, la cui notifica era stata eseguita “in data 15/11/2002 presso l’indirizzo del contribuente (OMISSIS) Caprarica di Lecce, (vds certificato di residenza storico del Comune di Caprarica) ove, in assenza del destinatario, il messo notificatore ha proceduto al deposito dell’atto presso la casa comunale, ritenendo (erroneamente) in tal modo completato il procedimento notificatorio.”, e trattandosi, invece, di una ipotesi di irreperibilità relativa – e non assoluta – del contribuente “la notifica andava effettuata, a pena di invalidità, secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., ovvero, nel rispetto delle tre prescritte formalità: -deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi – affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario – notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.”.

Resiste il contribuente con controricorso; il P. G. ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 39 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, essendo stata la questione concernente la ritualità notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) già decisa dalla CTP di Lecce, in altro giudizio, con sentenza confermata in appello dalla CTR della Puglia, con sentenza n. 121/22/13, trattandosi di medesima causa.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’artt. 140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), giacchè la CTR non ha considerato che la ritualità della notificazione – della cartella di pagamento discende dal fatto che “il messo notificatore aveva constatato che il contribuente non abitava nè domiciliava alla (OMISSIS) in Capranica di Lecce (ovvero presso la casa dei genitori), pur avendo ivi mantenuto la propria residenza.” e che dunque si trattava di residenza “fittizia”, essendo risultati vani i precedenti quattro tentativi di notifica presso la detta residenza, ove il destinatario non era mai risultato reperibile, il che giustificava il deposito del plico presso la Casa Comunale.

Il primo motivo di ricorso, improntato alla violazione dell’art. 39 c.p.c., è infondato.

La litispendenza presuppone la identità sia dei soggetti che dell’oggetto delle due cause contemporaneamente pendenti, ciò che nella specie di causa non si è realizzato, atteso che nel processo promosso avanti alla CTP di Lecce, conclusosi con la sentenza

n. 121/22/13 della CTR della Puglia, aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento (iscrizione di ipoteca) del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello (intimazione di pagamento) impugnato avanti alla medesima CTP di Lecce e conclusosi con la sentenza n. 1899/22/15 della CTR della Puglia (Cass. n. 29631/2019 e 11046/2012).

Il secondo motivo è improntato alla violazione delle disposizioni disciplinanti la notifica della prodromica cartella di pagamento, e si incentra sul mancato rilievo attribuito nella sentenza del Giudice di appello alla condotta posta in essere dal contribuente, in occasione dei reiterati accessi del messo notificatore, non rinvenuto nella abitazione dei genitori, sita in (OMISSIS), luogo di residenza risultante dai registri anagrafici del L., benchè fraudolentemente preordinata – secondo l’Agente della riscossione “al fine di rendersi irreperibile e sottrarsi al pagamento dei tributi”.

Anche detta doglianza è infondata poichè, secondo l’interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n. 7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e).

In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018).

E’ stato ritenuto che le modalità di notificazione dell’atto di accertamento previste dal D.P.R. n. 600 del 1990, art. 60 comma 1, lett. e), sono invece applicabili nella diversa ipotesi di “irreperibilità assoluta” del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale sicchè, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1990, art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all’indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Invero è stato affermato che la disciplina della notificazione dell’accertamento regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria; ciò implica che in caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, l’ufficio è tenuto ad effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, ma non è tenuto all’espletamento di nuove ulteriori ricerche (Cass. n. 25272/2014; n. 17064/2006; n. 906/2002; n. 8071/1995).

Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014).

In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.

Nel caso di specie, l’operato del messo notificatore non risulta improntato al pieno rispetto delle regole innanzi esposte atteso che, secondo quanto acclarato dalla CTR sulla scorta della documentazione in atti, non si è provveduto all’invio della raccomandata informativa (c.d. CAD).

Ed ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento presupposta) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale (Cass. n. 10519/2019).

E’ appena il caso di aggiungere, per compiutezza d’indagine, che il superamento della presunzione derivante dai dati anagrafici non può sic et simpliciter ritenersi superata dalla mera assenza del destinatario dell’atto, ancorchè attestata sulla base di ripetuti accessi effettuati in occasione dei precedenti tentativi di notifica, assenza non altrimenti qualificabile in difetto di ulteriori ed univoche informazioni acquisite all’atto della notifica, da cui risulti il trasferimento in luogo sconosciuto, e dunque sulla scorta della previa acquisizione di notizie e/o del previo espletamento di ricerche.

Va, infatti, considerato il principio per cui “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in – quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Cass. 20425/2007).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.650,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

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