Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11829 del 09/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1287-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANDREA MILLEVOI 81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
FIERTLER, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MOLLO ALDO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1029/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO del 4/12/2013, depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato l’iscrizione ipotecaria notificata il 29.1.2010 a Mollo Aldo ritenendo che l’assenza del responsabile del procedimento ne inficiava la validità, non applicandosi il regime di sanatoria parziale previsto fino al 31.5.2008 dal D.L. n. 248 del 2007.
La società Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese scritte. La censura esposta dalla ricorrente, fondata sulla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 L. n. 241 del 1990, art. 21 e D.L. n. 248 del 23007, art. 36 è manifestamente fondata.
Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire, decidendo un ricorso nel quale si contestava la nullità dell’iscrizione ipotecaria priva dell’indicazione del responsabile del procedimento, che “…l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7 cit., a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’1 giugno 2008…” –
cfr. Cass. n. 7390/2012; Cass. n. 12754/2014 -.
Orbene, questa Corte è ferma nel considerare che prima dell’introduzione del D.L. n. 248 del 2007 la L. n. 212 del 2000, art. 7 non aveva introdotto una sanzione specifica di nullità per gli atti privi dell’indicazione del responsabile del procedimento (cfr. Cass. n. 3754/2013; Cass. n. 4516/2012; Cass. n. 13747/2013)-.
Ne consegue che l’estensione della sanzione della nullità introdotta per la cartella anche alle iscrizioni ipotecarie contrasta con il principio della tipicità delle cause di invalidità di un atto amministrativo, posto che il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, senza fare menzione delle iscrizioni ipotecarie, prevede che “La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse-.
A tanto non si è attenuto il giudice di merito che è incorso nel prospettato error iuris.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016