Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11827 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.12/05/2017),  n. 11827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8059-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOLDIN DEMOLIZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA ADRIANA 5 SC.

A/13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Presidente e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MASIANI che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del 1 motivo

e il rigetto del 2 motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di Soldin Demolizioni s.r.l. in liquidazione (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 17/29/11 con la quale -in controversia concernente impugnazione di intimazioni di pagamento scaturite da precedenti cartelle asseritamente mai ricevute perchè non ritualmente notificate – la C.T.R. del Veneto, dopo aver affermato che le intimazioni di pagamento non sono impugnabili autonomamente e che la notifica delle cartelle prodromiche agli avvisi suddetti risultava regolare siccome effettuata presso la sede della società a mani di persona ivi rinvenuta e qualificatasi addetta al ricevimento, rilevava tuttavia che era stata presentata denuncia per truffa e appropriazione indebita nei confronti della professionista incaricata del pagamento delle imposte in questione a causa del suo infedele operato, e pertanto, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava non dovute le sanzioni risultanti a carico della società nelle intimazioni di pagamento suddette.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello, dopo aver sostenuto che gli avvisi di intimazione al pagamento non sono atti impugnabili autonomamente ed aver ritenuto la ritualità delle notifiche delle cartelle ad essi prodromiche, abbiano poi affermato la non debenza delle sanzioni recate dalle suddette cartelle.

La controricorrente sostiene l’inammissibilità della censura non essendo la notificazione dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento atto del processo tributario ma solo presupposto sostanziale per l’impugnabilità, onde eventuali censure relative alla sussistenza o meno del suddetto presupposto sostanziale non potevano essere denunciate come errores in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile innanzitutto perchè pone in primo luogo una questione processuale, quale è quella di inammissibilità di un ricorso inteso all’impugnazione di un atto del quale si afferma la non autonoma impugnabilità.

Peraltro, la censura espone in maniera chiara (indipendentemente dal numero dell’art. 360 c.p.c. in essa richiamato) un vizio della decisione idoneo ad inficiare la pronuncia, ed in proposito è appena il caso di accennare alla copiosa giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) secondo la quale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle per cui è consentito adire il giudice di legittimità, purchè si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia, con la conseguenza che l’eventuale erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il vizio denunciato (v. tra le altre cass. n. 1370 del 2013; n. 19882 del 2013 e n. 4036 del 2014).

La censura in esame è altresì fondata.

La sentenza impugnata ha affermato che gli avvisi di intimazione non sono atti autonomamente impugnabili e che le cartelle di pagamento ad essi prodromiche risultano nella specie ritualmente notificate. Sulla base di tali affermazioni (peraltro non impugnate in questa sede dalla controricorrente, che non ha proposto impugnazione incidentale) i giudici d’appello non avrebbero in alcun modo potuto dichiarare la non debenza delle sanzioni recate dalle cartelle risultanti ritualmente notificate e non impugnate tempestivamente.

E’ infatti appena il caso di evidenziare che il giudice tributario -attesa la struttura impugnatoria del relativo giudizio – non può intervenire sul contenuto di un atto dell’amministrazione finanziaria se non è stato ritualmente investito dell’impugnazione di quell’atto e pertanto (anche prescindendo da ogni altra possibile considerazione) non può intervenire officiosamente sulle sanzioni recate da cartelle ritualmente notificate e divenute definitive perchè non tempestivamente impugnate. Ciò in ogni caso, pertanto anche nella supposta ricorrenza di una delle cause di non punibilità previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo col quale, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 4 del 1992, art. 5 e art. 2697 c.c., l’Agenzia si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto di mandare esente il contribuente dalle sanzioni sulla base della sola denuncia penale per truffa e appropriazione indebita nei confronti del professionista delegato all’assolvimento degli obblighi tributari, in assenza di prova della buona fede e dell’esperimento dei dovuti controlli da parte del suddetto contribuente.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto ed il secondo dichiarato assorbito. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la soccombente alle spese dell’intero processo che liquida in Euro 1.700,00 per il primo grado, Euro 2.000,00 per l’appello e 2.700,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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